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Sentenza

Sentenza n. 12206/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza aella sentenza n. 5341/2024 - RG n. 15792/2023, pubblicata in data 08/05/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione VI - Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Cesare Russo, notificata in data 05/10/2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2025. ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito della somma lorda di euro 3.500,00 per Lagamba Antonio in base agli anni riconosciuti in sentenza oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202515307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all'attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo esecutivo, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità necessarie per valere quale titolo esecutivo. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, l'accredito delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme giudizialmente dovute e compiendo gli atti necessari. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La penalità di mora richiesta non è stata disposta nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni è proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni; il TAR ha verificato il rispetto di tale condizione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.

  • art. 78 d.l. 112/2008

    È richiamato nella domanda del ricorrente in relazione agli adempimenti necessari per assicurare il pagamento, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito e l'inottemperanza non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio, compiendo tutti gli atti necessari e corrispondendo le somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, individuandolo nel dirigente competente dell'Amministrazione e assegnandogli un ulteriore termine per l'esecuzione, anche con facoltà di delega.
  • L'attività svolta dal commissario ad acta nell'ambito dei compiti dirigenziali non comporta un compenso autonomo quando il relativo onere è ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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