Sentenza n. 1482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00239/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che, pur accogliendo il ricorso contro il silenzio-diniego sull'istanza di accesso ambientale, aveva disposto nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (privato richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'obbligo dell'ARPA Abruzzo di pronunciarsi espressamente e motivatamente sull'istanza di accesso ambientale, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 195/2005. Il TAR aveva tuttavia disposto nulla sulle spese di giudizio, motivando esclusivamente con la mancata costituzione dell'Amministrazione. L'appello ha censurato tale statuizione per violazione dell'art. 91 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 26 c.p.a., nonché per erronea applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.: secondo l'appellante, la soccombenza dell'Amministrazione, risultante dall'accoglimento del ricorso, imponeva la rifusione delle spese e la mancata costituzione non costituiva una ragione legittima di compensazione. L'appellante ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese di entrambi i gradi secondo i valori tabellari e il compenso contrattualmente pattuito con il difensore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al capo sulle spese. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regola generale della soccombenza e il principio di causalità impongono alla parte soccombente di rifondere le spese alla parte vittoriosa, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. La mancata costituzione dell'Amministrazione non può giustificare, da sola, la statuizione nulla sulle spese, poiché il regime delle spese non può dipendere da ragioni organizzative della parte rimasta soccombente. Una simile statuizione sarebbe giustificabile soltanto se fosse risultata soccombente la parte ricorrente. Il giudice ha precisato che la deroga alla regola della soccombenza è soggetta ai limiti dell'art. 92 c.p.c. e che la decisione sulle spese è normalmente sindacabile in appello solo in presenza di manifesta abnormità; tale situazione ricorreva nel caso concreto, poiché il TAR aveva escluso le spese in favore della parte vittoriosa per il solo fatto della contumacia dell'Amministrazione. Quanto alla quantificazione, il Collegio ha ritenuto incongruo il compenso contrattuale richiesto per l'attività concretamente svolta, considerata la bassa complessità della controversia e l'assenza di ulteriori attività difensive dopo il deposito del ricorso. Ha quindi liquidato le spese del primo grado in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e spese generali, e quelle del giudizio d'appello in euro 2.500,00, oltre accessori di legge e spese generali, entrambe a carico dell'ARPA Abruzzo.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Il principio generale sancito dall’art. 91, c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
La parte soccombente deve rifondere le spese alla parte vittoriosa; nel caso concreto tale regola imponeva la condanna dell'Amministrazione che aveva perso il giudizio sull'accesso.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La deroga al principio della soccombenza e la compensazione delle spese sono ammesse soltanto nei casi previsti dalla norma; la mancata costituzione della parte soccombente non costituisce, di per sé, una ragione legittima di compensazione.
art. 26 c.p.a.
Il principio della soccombenza previsto dal codice di procedura civile si applica anche al processo amministrativo, secondo il principio di causalità.
artt. 1, 2 e 5 d.lgs. n. 195/2005
Costituiscono il fondamento normativo dell'obbligo dell'Amministrazione di riscontrare espressamente e motivatamente l'istanza di accesso ambientale; il richiamo compare nella ricostruzione della sentenza di primo grado.
art. 73 c.p.a.
Il provvedimento rileva che non erano state depositate memorie difensive ai sensi di tale disposizione dopo il ricorso introduttivo; tale circostanza è stata considerata per valutare l'attività difensiva e liquidare le spese.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte soccombente è tenuta, in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e del principio di causalità, a rifondere le spese alla parte vittoriosa, salvo i casi legittimi di deroga previsti dall'art. 92 c.p.c.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese né la statuizione nulla sulle spese quando l'Amministrazione sia risultata soccombente; il regime delle spese non può dipendere da ragioni organizzative interne della parte soccombente.
- La decisione sulle spese è normalmente sindacabile in appello soltanto in presenza di manifesta abnormità; tale vizio ricorre quando il giudice di primo grado escluda la rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa esclusivamente perché la parte soccombente non si è costituita.
- La liquidazione delle spese deve tener conto dell'attività difensiva concretamente svolta, della complessità della controversia e dei parametri applicabili; il compenso contrattualmente pattuito non vincola il giudice quando risulti incongruo rispetto all'attività effettivamente prestata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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