Cassazione Civile, Ordinanza n. 09701/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della relativa misura.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un contratto stipulato tra un privato e il Comune, avente ad oggetto la vendita della legna ricavata da un bosco ceduo di proprietà comunale. Il Tribunale aveva condannato il compratore, dante causa degli odierni ricorrenti, al pagamento in favore del Comune della somma di euro 7.980,00, oltre accessori e spese, quale saldo del prezzo. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione proposta dagli eredi del debitore originario. In Cassazione i ricorrenti proponevano ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione le parti depositavano istanza congiunta di estinzione del processo, con atto di rinuncia congiunta al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia congiunta al ricorso, per essere idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, deve rispettare i requisiti previsti dalla norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Quando la rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di legge, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Contributo unificato
È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio; la misura è eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e quindi di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione comporta la compensazione delle spese quando le parti lo richiedano o quando il giudice non ravvisi ragioni per una diversa statuizione.
- Il raddoppio del contributo unificato, essendo misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non si estende per analogia alle ipotesi di estinzione.
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