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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24373/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva insinuato al passivo dell'amministrazione straordinaria un credito per corrispettivo di servizi di autotrasporto resi nel 2014, chiedendone l'ammissione in prededuzione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, oltre agli interessi moratori maturati. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo non provati i presupposti della prededuzione, valorizzando la natura eccezionale della norma e la mancata produzione del contratto e delle fatture, nonché la genericità dell'istanza di acquisizione del fascicolo della verifica. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, in sintesi, la nullità del procedimento per mancata trattazione collegiale e per omessa considerazione della mancata contestazione del credito da parte dei commissari; ha poi censurato la motivazione del decreto; ha contestato l'interpretazione restrittiva dei presupposti della prededuzione, sostenendo che la norma interpretativa successiva estendeva il beneficio a tutti i trasporti funzionali al ciclo produttivo dell'impresa; ha infine denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda di ammissione degli interessi moratori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi ritenuti fondati, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione per il riesame. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla dedotta nullità del procedimento e alla pretesa efficacia preclusiva della mancata contestazione, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice può rilevare d'ufficio questioni attinenti alla sussistenza dei presupposti della prededuzione e che il principio di non contestazione non impedisce al tribunale di applicare le norme di diritto. Ha invece ritenuto fondati i motivi sulla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 e dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91/2017, osservando che, per i crediti delle imprese di autotrasporto, il beneficio della prededuzione non va limitato alla sola funzionalità degli impianti produttivi essenziali intesi in senso stretto, ma riguarda le prestazioni necessarie a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa in quanto tali e la continuità delle attività produttive considerate dalla norma interpretativa. Ha inoltre accolto il motivo relativo alla prova documentale, rilevando che il richiamo ai documenti già prodotti nella fase di verifica era sufficiente e che il tribunale avrebbe dovuto acquisirli dal fascicolo della procedura. Ha infine accolto il motivo sull'omessa pronuncia sugli interessi, perché si trattava di una domanda autonoma non esaminata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347

    norma eccezionale da interpretarsi restrittivamente, ma applicabile ai crediti delle imprese di autotrasporto quando la prestazione sia necessaria a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa in amministrazione straordinaria e la continuità dell'attività produttiva rilevante

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    disposizione interpretativa che chiarisce l'estensione della prededuzione ai crediti derivanti da prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa, senza limitazione al singolo stabilimento o alle sole attività strettamente collegate al risanamento ambientale o alla sicurezza

  • art. 99, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nel rito dell'opposizione allo stato passivo la trattazione può svolgersi davanti al collegio o a un componente delegato, senza necessaria udienza collegiale orale secondo le regole del rito ordinario

  • art. 111-bis l. fall.

    la mancata contestazione del credito nella fase di verifica non comporta automatica ammissione né preclude al giudice il controllo officioso dei presupposti di ammissibilità

  • art. 167, primo comma, cod. proc. civ.

    non impedisce al giudice fallimentare di rilevare d'ufficio questioni e eccezioni non sollevate dalla procedura nella verifica del passivo

  • art. 112 cod. proc. civ.

    l'omessa pronuncia su una domanda autonoma integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 132 cod. proc. civ.

    la motivazione deve consentire di comprendere la decisione; l'omessa considerazione di una domanda autonoma o di specifiche questioni integra vizio di legittimità

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa nel procedimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione

  • art. 23 l. fall.

    richiamato nel contesto della produzione e acquisizione documentale nella verifica del passivo

  • art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall.

    l'opponente deve specificare i documenti già prodotti nella fase di verifica; se non disponibili nel fascicolo, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d'ufficio della procedura

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata contestazione del credito nella fase di verifica non determina di per sé l'ammissione del credito né preclude al tribunale il rilievo d'ufficio della disciplina applicabile e dei presupposti di ammissibilità, inclusa la prededuzione.
  • Il principio di non contestazione opera, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, solo nei limiti della ricostruzione dei fatti e solo se la parte contro cui è invocato si sia costituita; non si estende alla qualificazione giuridica della pretesa, riservata al giudice.
  • Le norme che attribuiscono una prededuzione in deroga al concorso devono essere interpretate in modo restrittivo, ma la loro portata va ricostruita secondo la ratio specifica della disposizione interpretativa successiva e non può essere svuotata di contenuto tramite una lettura eccessivamente restrittiva.
  • Quando la domanda di ammissione al passivo riguarda un credito già documentato nella fase di verifica, l'indicazione specifica dei documenti nel ricorso può essere sufficiente; se i documenti non sono nel fascicolo del giudizio, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo della procedura.
  • L'omessa pronuncia su una domanda autonoma, come quella relativa agli interessi sul credito insinuato, integra vizio di legittimità e comporta cassazione del provvedimento per il riesame della questione non esaminata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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