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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Grandis: censurava la sentenza per omessa e contraddittoria motivazione rispetto al secondo motivo di appello, contestava l'erronea applicazione degli artt. 133 comma 2 n.3 e 628 c.p., e denunciava che il giudice aveva paradossalmente usato le stesse circostanze indicate come attenuanti per aumentare la pena, nonché l'incoerenza nel valutare la sua confessione. Pizzuti: contestava l'affidabilità e la catena di custodia della relazione di genetica forense (rapporto di verosimiglianza troppo basso, rischio di contaminazione, violazione delle linee guida), la valutazione delle intercettazioni e l'attribuzione di una utenza telefonica non intestata a lui; inoltre impugnava la mancata concessione delle attenuanti generiche e lamentava la mancata valutazione di una proposta di risarcimento/ricorso alla giustizia riparativa (art.129-bis c.p.p.), nonché una disparità di trattamento rispetto al coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di De Grandis e ha rigettato il ricorso di Pizzuti. Motivazione essenziale: per De Grandis la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria una motivazione analitica ex art.133 quando la pena base non raggiunge il punto medio dell'arco edittale e ha considerato congrua e non censurabile la ponderazione dei criteri di dosimetria già operata dal giudice di primo grado e confermata in appello. Per Pizzuti la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova (compresa la relazione genetica, le intercettazioni e la confessione del coimputato) rientri nel merito e non sia sindacabile in Cassazione salvo vizio del percorso argomentativo, che non è emerso; l'eccezione relativa all'intestazione dell'utenza telefonica è inammissibile perché non proposta in appello; la richiesta di giustizia riparativa era da presentare alla Corte d'Appello (art.45-ter disp. att. c.p.p.) e quindi è stata improcedibile in Cassazione; la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti specifici. Conseguenze economiche: rigetto del ricorso di Pizzuti con condanna al pagamento delle spese; dichiarazione di inammissibilità del ricorso di De Grandis con condanna alle spese e, per profili di colpa in ordine all'inammissibilità, pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte precisa che la motivazione analitica sui criteri di determinazione della pena ex art.133 è obbligatoria solo quando la pena base è pari o superiore al punto medio dell'arco edittale; negli altri casi è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, che implicitamente comprende gli elementi di cui all'articolo.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa al reato di rapina aggravata, richiamata nel quadro delle imputazioni confermate; la Corte non ha ritenuto viziata l'applicazione della fattispecie.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla relazione tecnica; la Corte osserva che le doglianze sul contenuto e sull'attendibilità della consulenza attengono in massima parte alla valutazione di merito e non a un vizio di legittimità automaticamente sindacabile in Cassazione.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Principio che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello e non devolute alla cognizione della Corte d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la rilevazione sull'intestazione dell'utenza perché non proposta nel grado precedente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nella contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice di merito può fare riferimento anche a un solo elemento ritenuto decisivo per escludere le attenuanti, purché la motivazione non sia contraddittoria.

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa alla giustizia riparativa: la Corte ricorda che l'accesso a tali percorsi implica un giudizio di merito (v. anche art.45-ter disp. att.) e che la richiesta, presentata in Cassazione anziché all'autorità competente, risultava improcedibile.

  • art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che, durante la pendenza del ricorso per Cassazione, la competenza a decidere sull'accesso alla giustizia riparativa spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (qui la Corte d'Appello).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e comminato una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso di De Grandis.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione del merito dei fatti e delle prove: le contestazioni che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che emergano vizi specifici del percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Le doglianze sulla validità tecnico-scientifica di una consulenza forense (es. genetica) devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se è dimostrabile un vizio logico-giuridico nella motivazione che abbia reso illegittima la decisione.
  • Sulla dosimetria della pena, l'obbligo di motivazione analitica ex art.133 è più stringente quando la pena base raggiunge o supera il punto medio dell'arco edittale; altrimenti può essere sufficiente una motivazione sintetica che richiami il criterio di adeguatezza.
  • Le questioni procedurali o di competenza (per es. accesso a programmi di giustizia riparativa durante la pendenza del ricorso per Cassazione) devono essere presentate all'autorità competente indicata dalla legge (art.45-ter disp. att. c.p.p.); presentarle in Cassazione comporta improcedibilità.
  • Le eccezioni non sollevate in appello sono generalmente inammissibili in Cassazione (art.609 c.p.p.); è quindi essenziale dedurre tempestivamente tutti i rilievi decisivi nei gradi precedenti.
  • Per il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche il giudice di merito può basarsi anche su un singolo elemento ritenuto prevalente, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

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