Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Grandis: censurava la sentenza per omessa e contraddittoria motivazione rispetto al secondo motivo di appello, contestava l'erronea applicazione degli artt. 133 comma 2 n.3 e 628 c.p., e denunciava che il giudice aveva paradossalmente usato le stesse circostanze indicate come attenuanti per aumentare la pena, nonché l'incoerenza nel valutare la sua confessione. Pizzuti: contestava l'affidabilità e la catena di custodia della relazione di genetica forense (rapporto di verosimiglianza troppo basso, rischio di contaminazione, violazione delle linee guida), la valutazione delle intercettazioni e l'attribuzione di una utenza telefonica non intestata a lui; inoltre impugnava la mancata concessione delle attenuanti generiche e lamentava la mancata valutazione di una proposta di risarcimento/ricorso alla giustizia riparativa (art.129-bis c.p.p.), nonché una disparità di trattamento rispetto al coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di De Grandis e ha rigettato il ricorso di Pizzuti. Motivazione essenziale: per De Grandis la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria una motivazione analitica ex art.133 quando la pena base non raggiunge il punto medio dell'arco edittale e ha considerato congrua e non censurabile la ponderazione dei criteri di dosimetria già operata dal giudice di primo grado e confermata in appello. Per Pizzuti la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova (compresa la relazione genetica, le intercettazioni e la confessione del coimputato) rientri nel merito e non sia sindacabile in Cassazione salvo vizio del percorso argomentativo, che non è emerso; l'eccezione relativa all'intestazione dell'utenza telefonica è inammissibile perché non proposta in appello; la richiesta di giustizia riparativa era da presentare alla Corte d'Appello (art.45-ter disp. att. c.p.p.) e quindi è stata improcedibile in Cassazione; la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti specifici. Conseguenze economiche: rigetto del ricorso di Pizzuti con condanna al pagamento delle spese; dichiarazione di inammissibilità del ricorso di De Grandis con condanna alle spese e, per profili di colpa in ordine all'inammissibilità, pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte precisa che la motivazione analitica sui criteri di determinazione della pena ex art.133 è obbligatoria solo quando la pena base è pari o superiore al punto medio dell'arco edittale; negli altri casi è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, che implicitamente comprende gli elementi di cui all'articolo.
art. 628 cod. pen.
Norma relativa al reato di rapina aggravata, richiamata nel quadro delle imputazioni confermate; la Corte non ha ritenuto viziata l'applicazione della fattispecie.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla relazione tecnica; la Corte osserva che le doglianze sul contenuto e sull'attendibilità della consulenza attengono in massima parte alla valutazione di merito e non a un vizio di legittimità automaticamente sindacabile in Cassazione.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Principio che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello e non devolute alla cognizione della Corte d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la rilevazione sull'intestazione dell'utenza perché non proposta nel grado precedente.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nella contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice di merito può fare riferimento anche a un solo elemento ritenuto decisivo per escludere le attenuanti, purché la motivazione non sia contraddittoria.
art. 129-bis cod. proc. pen.
Norma relativa alla giustizia riparativa: la Corte ricorda che l'accesso a tali percorsi implica un giudizio di merito (v. anche art.45-ter disp. att.) e che la richiesta, presentata in Cassazione anziché all'autorità competente, risultava improcedibile.
art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che, durante la pendenza del ricorso per Cassazione, la competenza a decidere sull'accesso alla giustizia riparativa spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (qui la Corte d'Appello).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e comminato una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso di De Grandis.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione del merito dei fatti e delle prove: le contestazioni che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che emergano vizi specifici del percorso argomentativo del giudice di merito.
- Le doglianze sulla validità tecnico-scientifica di una consulenza forense (es. genetica) devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se è dimostrabile un vizio logico-giuridico nella motivazione che abbia reso illegittima la decisione.
- Sulla dosimetria della pena, l'obbligo di motivazione analitica ex art.133 è più stringente quando la pena base raggiunge o supera il punto medio dell'arco edittale; altrimenti può essere sufficiente una motivazione sintetica che richiami il criterio di adeguatezza.
- Le questioni procedurali o di competenza (per es. accesso a programmi di giustizia riparativa durante la pendenza del ricorso per Cassazione) devono essere presentate all'autorità competente indicata dalla legge (art.45-ter disp. att. c.p.p.); presentarle in Cassazione comporta improcedibilità.
- Le eccezioni non sollevate in appello sono generalmente inammissibili in Cassazione (art.609 c.p.p.); è quindi essenziale dedurre tempestivamente tutti i rilievi decisivi nei gradi precedenti.
- Per il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche il giudice di merito può basarsi anche su un singolo elemento ritenuto prevalente, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
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