Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2013, fondato su PVC che contestavano operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni intracomunitarie ritenute inesistenti, con conseguente recupero dell'IVA e disconoscimento del plafond. In appello la CTR ha respinto il ricorso, decidendo però senza tenere la pubblica udienza richiesta dalla parte e senza concedere i termini per la trattazione scritta previsti dalla disciplina emergenziale Covid-19. In cassazione sono stati proposti quattordici motivi: tra essi, nullità per mancata trattazione in pubblica udienza, contestazioni sulla rilevanza della sentenza penale assolutoria, sulla continuazione e sulla recidiva, sulla ripresa dell'IVA sulle fatture passive, sulla prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, sulla prova contraria documentale (CMR) e sull'utilizzo del plafond IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nullo il procedimento d'appello perché la CTR, a fronte della richiesta di discussione in pubblica udienza, aveva deciso la controversia sulla base degli atti senza disporre né l'udienza da remoto né la trattazione scritta né un rinvio a nuovo ruolo, in violazione della disciplina emergenziale e del diritto di difesa. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di pubblica udienza, se ritualmente proposta, impone il rispetto del contraddittorio secondo la disciplina processuale tributaria.
art. 24 Cost.
Il mancato svolgimento della forma di trattazione richiesta, senza alternative equivalenti previste dalla legge, lede il diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della nullità processuale per omessa trattazione in udienza.
art. 20 D.L. n. 74 del 2000
Richiamato nel motivo relativo alla rilevanza della sentenza penale assolutoria nel giudizio tributario.
art. 654 c.p.p.
Richiamato per sostenere la rilevanza probatoria del giudicato penale nel giudizio tributario.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulle contestazioni fiscali e sulla prova contraria del contribuente.
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dai motivi su continuazione e recidiva nelle violazioni tributarie.
art. 7, co. 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per contestare l'applicazione della recidiva in assenza di definitività degli accertamenti pregressi.
art. 12, co. 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per contestare l'applicazione della recidiva nelle violazioni della stessa indole.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1973
Richiamato nei motivi sull'IVA detraibile e sulla ripresa a tassazione dell'imposta esposta nelle fatture passive.
artt. 17 nn. 2 e 6, 18 e 22 Sesta Direttiva 77/388/CEE
Richiamati in relazione al diritto alla detrazione e alla disciplina IVA nelle operazioni contestate.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sulla pretesa integrazione postuma della motivazione.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità per vizi motivazionali dell'atto e della sentenza.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata nei motivi relativi alla prova contraria e alla disciplina IVA.
artt. 38 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati in relazione all'accertamento e alla prova delle operazioni contestate.
artt. 19 ss. d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati per il profilo della detrazione IVA e della prova contraria.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate dall'Ufficio per provare la frode o l'inesistenza delle operazioni.
art. 27 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
"Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19..."
La norma emergenziale consente udienza da remoto o, in alternativa, trattazione scritta; se la discussione è richiesta e il remoto non è possibile, il giudice deve disporre la trattazione scritta o rinviare a nuovo ruolo, motivando le ragioni organizzative.
l. 18 dicembre 2020 n. 176
Legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, richiamata per la disciplina processuale emergenziale applicata al caso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando una parte abbia ritualmente chiesto la pubblica udienza, il giudice non può decidere direttamente sulla base degli atti se non nel rispetto della disciplina che sostituisce l'udienza con modalità equivalenti previste dalla legge; in difetto, si verifica una nullità processuale lesiva del diritto di difesa.
- La disciplina emergenziale Covid-19 ha previsto un sistema alternativo alla udienza in presenza: prima l'udienza da remoto, poi, se il remoto non sia praticabile, la trattazione scritta; il giudice deve esplicitare le ragioni organizzative dell'eventuale scelta della forma sostitutiva.
- La trattazione scritta, quando prevista dalla legge come equivalente dell'udienza, assicura il contraddittorio solo se alle parti sono concessi termini per memorie e repliche; la mancata concessione di tali termini comporta violazione del diritto di difesa.
- Nel giudizio di cassazione, un vizio processuale che incida sulla corretta instaurazione del contraddittorio nella fase di merito assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che investano il merito della pretesa tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30873/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30874/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30880/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →