Sentenza del 23/02/2018 n. 4393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento e le sanzioni relative all'IVA, sostenendo che il credito IVA maturato nel 2001, pur in assenza di una dichiarazione annuale IVA per quell'anno, era stato regolarmente registrato e indicato nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione IVA del gennaio 2002. La contribuente lamentava inoltre l'omesso esame, da parte della Commissione tributaria regionale, della documentazione comprovante gli acquisti, le vendite e la registrazione del credito, nonché la violazione delle norme sul diritto alla detrazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che la questione dell'omessa dichiarazione IVA non fosse nuova e che il riferimento alla dichiarazione dei redditi costituisse un mero refuso. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando che la Commissione regionale non aveva esaminato il fatto decisivo della registrazione e dell'indicazione tempestiva del credito IVA nelle dichiarazioni periodiche. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà verificare sia l'emersione del credito dalle liquidazioni periodiche sia la sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione, oltre a regolare le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La Corte ha escluso la violazione del divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello, ritenendo che la questione dell'omessa dichiarazione IVA fosse già ricavabile dagli atti del giudizio di primo grado.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA può essere esercitato entro la cornice temporale biennale indicata dalla norma, anche se manca la dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione, purché siano rispettati i requisiti sostanziali.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
La disposizione è stata richiamata in relazione agli effetti dell'omessa dichiarazione e dei controlli automatizzati, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti dall'accoglimento del motivo concernente l'omesso esame del credito IVA.
Sesta direttiva IVA, art. 17, par. 2
gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili
Il diritto alla detrazione dipende dalla prova dei requisiti sostanziali: acquisti effettuati da un soggetto passivo, assoggettamento degli acquisti a IVA e destinazione dei beni o servizi a operazioni imponibili.
Principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 17757 del 2016
la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione
L'assenza della dichiarazione annuale costituisce un'inadempienza formale che non può comportare automaticamente la perdita del credito IVA, quando il credito risulti dalle dichiarazioni periodiche, sia fatto valere nei termini e siano dimostrati i presupposti sostanziali della detrazione.
Massime di principio
- La mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se il credito risulta dalle dichiarazioni periodiche e viene fatto valere entro i termini previsti.
- In materia IVA prevale il principio di neutralità dell'imposta: l'Amministrazione non può negare il credito per una mera irregolarità formale senza contestare concretamente l'esistenza del diritto sostanziale.
- Il contribuente deve comunque provare in modo documentale i requisiti sostanziali della detrazione, attraverso registri IVA, fatture, liquidazioni periodiche e ogni altra documentazione utile.
- La sola indicazione del credito nelle liquidazioni periodiche non è necessariamente sufficiente: occorre dimostrare che gli acquisti siano reali, soggetti a IVA, effettuati da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare documenti decisivi sulla spettanza del credito, la sentenza può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione dei fatti.
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