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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3385/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per superamento del termine di fase. Il ricorrente contestava che la seconda misura cautelare (per estorsione e incendio) doveva essere retrodatata alla prima misura (per reati associativi e traffico di stupefacenti) in virtù della cosiddetta "contestazione a catena" e della connessione qualificata fra i fatti; di conseguenza il termine annuale di fase sarebbe decorso prima, imponendo la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 303 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di "motivazione perplessa" (il giudice non ha risolto in modo certo il dubbio sulla sussistenza della connessione qualificata), ha richiamato il principio dell'in dubio pro reo e ha rinviato la decisione al Tribunale di Lecce per nuovo esame. Ha inoltre disposto che, essendo ancora in corso la misura cautelare, siano eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Articolo invocato come contestazione sostanziale (associazione di tipo mafioso) nell'ambito del primo procedimento a cui si collega la discussione sulla retrodatazione delle misure cautelari

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma riferita alle contestazioni per il traffico di stupefacenti, parte del quadro di reati associativi considerato nel primo procedimento

  • art. 297 c.p.p.

    Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza

    La norma (come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità) consente la retrodatazione dell'inizio di esecuzione di una misura cautelare di un procedimento diverso solo se sussiste una connessione qualificata e se i fatti del secondo procedimento erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo alla prima ordinanza

  • art. 303 c.p.p.

    Prevede la declaratoria di inefficacia della misura cautelare quando è decorso il termine di durata della fase procedimentale: principio invocato dal ricorrente qualora la retrodatazione fosse riconosciuta

  • art. 299 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina il rimedio dell'impugnazione delle decisioni del GIP, nel cui ambito si colloca l'ordinanza impugnata

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Richiamato per indicare la competenza del giudice alla quale il rinvio deve essere fatto per il nuovo giudizio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Stabilisce gli adempimenti da eseguire in cancelleria quando una misura cautelare è ancora in essere: la Corte ha ordinato l'esecuzione di tali adempimenti

  • Sez. Unite, sent. n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia)

    Giurisprudenza di riferimento che ha definito i limiti e le condizioni per l'applicazione della retrodatazione tra ordinanze cautelari relative a procedimenti diversi (principio richiamato e applicato dalla Corte)

  • Sez. 3, sent. n. 39676 del 4/9/2018 (Nicastri)

    "due o più alternative prospettate dallo stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano alla fine risolte, sicchè persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del suo convincimento"

    Definizione giurisprudenziale della "motivazione perplessa": se il giudice non risolve le alternative incerte, la motivazione è viziata e può comportare annullamento

  • Sez. 1, sent. n. 11847 del 9/4/2014 (Villa)

    Richiama il principio in dubio pro reo: il dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un beneficio deve essere risolto a favore dell'imputato; principio applicato nel caso di incertezza sulla retrodatazione

Massime di principio

  • Quando sono emesse più misure cautelari per fatti diversi, verificare se sussiste una "connessione qualificata" secondo la giurisprudenza (Rahulia): la retrodatazione dell'inizio di esecuzione può operare solo se i fatti del secondo procedimento erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo alla prima ordinanza
  • Se la motivazione del giudice contiene incertezze non risolte ("motivazione perplessa"), la decisione è viziata e può essere annullata e rinviata per nuovo esame
  • In presenza di dubbi non risolvibili circa l'applicabilità di un beneficio processuale, deve trovare applicazione il principio in dubio pro reo a favore dell'imputato
  • La mera coincidenza di luoghi o di alcuni soggetti fra più reati non è sufficiente di per sé: è necessario accertare il nesso teleologico e la desumibilità degli altri fatti dagli atti processuali anteriori
  • Le scelte dell'organo inquirente (ad es. tempi e contenuto delle richieste cautelari) possono essere valutate, ma non sono automaticamente censurabili se al momento non erano disponibili elementi probatori per estendere le contestazioni
  • Se la retrodatazione è riconosciuta e il termine di fase risulta corso, va disposta la declaratoria di inefficacia della misura e devono essere rispettati gli adempimenti procedurali previsti (es. art. 94 disp. att. c.p.p.)

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