Sentenza n. 363/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento -Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Delibera n. 1059 del 4.6.2025, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda USL Umbria 2, a conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, ha approvato la graduatoria di merito e disposto l'assunzione dei vincitori, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato; -Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Raffaele Ambrogi l’11 dicembre 2025: della Delibera n. 857 dell’8.12.2025, con la quale, a conclusione del concorso pubblico oggetto di odierna impugnativa il Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2 ha approvato la nuova graduatoria di merito formata all’esito del riesame avviato dopo il ricevimento dell’istanza prot. 135927 dell’11.6.2025, della nuova graduatoria di merito approvata, appunto, con la delibera direttoriale n. 857/2025, insieme a tutti gli allegati, tra cui, salvo altri, il documento istruttorio e, se diversa da questo, la proposta di delibera di cui all’atto n. 2262 del 4.12.2025, allo stato ignota; di tutti gli atti in cui si è articolato il procedimento di riesame, inclusi, salvo altri, le note prot. n. 160115 dell’11.7.2025 e prot. n. 162872 del 15.7.2025 ed il verbale prot. n. 166790 del 21.7.2025 relativo alla seduta tenuta dalla Commissione Esaminatrice il 14.7.2025; se già adottati e nei soli limiti in cui ledono gli interessi del ricorrente, dei provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti), con cui, a seguito della riformulazione della graduatoria di merito, le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria hanno disposto l’assunzione dei vincitori; -Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Raffaele Ambrogi il 21 gennaio 2026: della Delibera n. 75 del 20.1.2026, con la quale, scorrendo la graduatoria approvata a conclusione del concorso pubblico gravato il Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2 ha disposto l’assunzione, in aggiunta ai n. 38 vincitori, anche dei n. 3 candidati che occupano le posizioni 38, 39 e 40.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e conseguenti assunzioni relative a un concorso pubblico per 38 posti di operatore tecnico specializzato videoterminalista, nonché le successive graduatorie e gli atti di scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato inizialmente al posto n. 56 e successivamente al posto n. 59, ha impugnato la graduatoria concorsuale nella parte in cui la riserva prevista per i candidati che avessero svolto il servizio civile universale non era stata estesa anche a chi avesse prestato servizio civile nazionale, come il ricorrente. Ha dedotto che tale mancata estensione gli aveva impedito di conseguire una posizione utile tra i vincitori. Con motivi aggiunti ha impugnato la nuova graduatoria formata all'esito del riesame disposto dall'amministrazione e il successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria, che aveva previsto l'assunzione di ulteriori tre candidati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. L'interesse concreto fatto valere dal ricorrente consisteva nell'ottenere un migliore posizionamento in graduatoria mediante l'applicazione della riserva e, quindi, la possibilità di essere incluso tra i vincitori. Tale risultato non era più conseguibile, poiché, a seguito dello scorrimento della graduatoria, il ricorrente era stato comunque assunto dall'Azienda USL Umbria 1 con contratto individuale sottoscritto il 20 marzo 2026. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'assunzione non fosse avvenuta in esecuzione o per effetto dell'accoglimento della pretesa dedotta in giudizio, ma per il semplice scorrimento della graduatoria, nel quale il ricorrente era già collocato come idoneo. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue comunque il bene della vita cui tendeva l'impugnazione, ma tale risultato non deriva dall'accoglimento della domanda né dal riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se l'utilità specificamente perseguita non è più conseguibile.
- La sopravvenuta assunzione di un candidato idoneo mediante scorrimento della graduatoria determina la perdita dell'interesse a ottenere un migliore posizionamento in graduatoria, quando l'assunzione non dipenda dall'applicazione della riserva controversa o dall'accoglimento del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere non è dichiarabile quando la soddisfazione sostanziale del ricorrente non costituisce effetto diretto della condotta dell'amministrazione conforme alla pretesa azionata, ma deriva da un distinto e autonomo meccanismo amministrativo, quale lo scorrimento della graduatoria.
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