Sentenza n. 635/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’informazione antimafia della Prefettura di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 17.07.2020, notificata in pari data. - della determina n. -OMISSIS- del 29.07.2020, a firma del responsabile p.t. del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Carmiano; - della determina n.-OMISSIS- del 23.07.2020, a firma del responsabile p.t. del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Monteroni di Lecce; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, di estremi e contenuto sconosciuti e, in particolare: della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2020 della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Lecce; della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2020 della Direzione Investigativa Antimafia – Sezione Operativa di Lecce-; della nota prot. n. -OMISSIS- del 08.07.2020 della legione Carabinieri – Comando Provinciale di Lecce.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce e provvedimenti comunali di inefficacia o revoca delle SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia e i conseguenti provvedimenti comunali, deducendo l’erroneità e l’insufficienza dell’istruttoria e della valutazione prefettizia. In particolare, ha contestato che l’interdittiva fosse fondata su un automatismo derivante dal rapporto coniugale con il marito, ritenuto elemento apicale di un’organizzazione mafiosa, sottolineando la risalenza dei fatti penali, il carattere isolato della visita presso il luogo di detenzione e la natura non decisiva del sequestro dei beni. Quanto agli atti comunali, ha sostenuto che la sopravvenuta interdittiva non potesse incidere su SCIA già presentate e attività già avviate, che fosse decorso il termine per l’autotutela e che non sussistessero margini per un intervento vincolato dell’amministrazione. Ha inoltre invocato il carattere temporaneo dell’interdittiva e la necessità di considerare che l’attività costituiva l’unico sostentamento della ricorrente e della figlia minore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’informazione antimafia, ha ritenuto sussistente un solido quadro indiziario, valorizzando congiuntamente: la condanna del marito per gravi delitti connessi alla sua posizione apicale nella Sacra Corona Unita e la sua ulteriore sottoposizione a procedimento penale; la ritenuta intestazione fittizia alla ricorrente di beni riconducibili al marito, sottoposti a sequestro preventivo; la dichiarazione fiscale del marito di essere dipendente della ditta individuale della ricorrente per cinque annualità; i perduranti contatti tra i coniugi durante la detenzione. Il Collegio ha escluso che l’interdittiva si fondasse sul solo rapporto di coniugio, rilevando che gli elementi dovevano essere valutati nel loro insieme e che la ricorrente non aveva offerto concreti elementi contrari, ma soltanto ricostruzioni alternative dei fatti e delle valutazioni amministrative. Ha quindi ritenuto adeguatamente supportato, sul piano istruttorio e motivazionale, il giudizio discrezionale di concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. Quanto ai provvedimenti comunali, il TAR ha affermato che, una volta accertato il pericolo di influenza mafiosa sull’esercizio di attività commerciali, l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica prevale sull’interesse reddituale della ricorrente. Ha inoltre ritenuto che l’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, in combinato disposto con l’art. 67 dello stesso decreto, attribuisca all’informazione antimafia effetti equivalenti a quelli della comunicazione antimafia anche in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e anche con riguardo ad attività esercitate mediante SCIA. La decadenza o revoca dei titoli abilitativi discende pertanto direttamente dall’interdittiva, secondo un meccanismo vincolante, senza che siano decisive le contestazioni relative ai termini dell’autotutela. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
la revoca delle autorizzazioni ... discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'articolo 67, d.lgs. n. 159 del 2011, dall'adozione dell'informazione
Le conseguenze interdittive sui titoli abilitativi e sulle attività economiche derivano in via vincolata dall’informazione antimafia, con prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
ha una validità limitata di dodici mesi
La ricorrente ha invocato la temporaneità dell’informazione antimafia; il TAR non ha ritenuto tale circostanza idonea a escludere gli effetti interdittivi nel periodo di efficacia.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione
L’informazione antimafia può produrre effetti impeditivi anche rispetto ad attività private non collegate a un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, comprese attività esercitate mediante SCIA.
art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 153/2014
La disposizione è indicata quale fonte che ha inserito l’art. 89-bis nel Codice antimafia.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva non può essere annullata quando risulti fondata su una pluralità di elementi indiziari gravi, concordanti e valutati complessivamente, anche se tra essi rientrano rapporti familiari con soggetti appartenenti a organizzazioni mafiose; il rapporto di parentela non deve però costituire l’unico elemento considerato, ma deve inserirsi in un quadro concreto di possibile condizionamento dell’impresa.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa è di natura cautelare e discrezionale e può fondarsi su elementi quali l’intestazione fittizia di beni, la partecipazione dell’impresa familiare a rapporti economici con il soggetto controindicato e la persistente intensità dei rapporti personali, purché tali elementi siano considerati nel loro insieme.
- L’informazione antimafia produce gli effetti della comunicazione antimafia anche quando l’attività economica privata non sia collegata a un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, poiché anche le attività soggette ad autorizzazione o esercitate mediante SCIA possono incidere sull’economia legale e sulla concorrenza.
- L’interdittiva antimafia comporta, secondo un meccanismo vincolante, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività economica, anche se costituiti da SCIA, e non richiede l’esercizio dell’autotutela decisoria nei termini propri dell’annullamento d’ufficio.
- Nell’applicazione delle conseguenze dell’interdittiva antimafia, l’interesse individuale al mantenimento dell’attività quale fonte di sostentamento familiare è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
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