Cassazione Civile, Ordinanza n. 12503/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, intervenuta a seguito di conciliazione extraprocessuale della controversia, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha altresì disposto la compensazione delle spese processuali, in considerazione della ragione che ha determinato l’estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso della tassa di ancoraggio per il periodo 2009-2014. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritenendo insussistente la dedotta violazione del Regolamento CEE 4055/1986: la maggiorazione di aliquota prevista per le navi di certo tonnellaggio con provenienza o destinazione da e verso Paesi extra UE veniva considerata giustificata dai maggiori oneri sopportati dalle autorità pubbliche italiane per l’ancoraggio (controlli doganali, personali e sanitari), con funzione non compensativa ma contributiva alle spese pubbliche. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi e chiedendo in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, dando atto della conciliazione extraprocessuale intervenuta tra le parti.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 4055/1986
La CTR lo aveva ritenuto non violato dalla disciplina della tassa di ancoraggio, reputando giustificata la maggiorazione per le navi extra UE in ragione dei maggiori oneri pubblici connessi all’ancoraggio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, il ricorrente deposita rinuncia valida al ricorso per intervenuta conciliazione extraprocessuale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente determinata da accordo tra le parti, la Corte può compensare le spese processuali in ragione dell’evento che ha provocato la cessazione della lite.
Come è indicizzato
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