Sentenza n. 6196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 5542 del 18 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'azione di annullamento della nota ministeriale del 24 agosto 2022 sull'uso del titolo accademico negli atti dell'Amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, anzitutto, la violazione e l'elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva imposto all'Amministrazione di provvedere sull'istanza relativa all'indicazione del titolo accademico. Secondo gli appellanti, la nota ministeriale del 24 agosto 2022, limitandosi a riconoscere agli Uffici la facoltà, e non l'obbligo, di indicare il titolo accademico in aggiunta alla qualifica, avrebbe eluso il vincolo conformativo e mantenuto la lesione lamentata. Sono state inoltre dedotte la violazione e falsa applicazione della circolare del Capo della Polizia del 3 novembre 2008 e degli artt. 31, comma 4, d.P.R. n. 3/1957 e 11, comma 3, d.P.R. n. 782/1985, sostenendo che tali disposizioni imponessero l'indicazione del titolo accademico. Gli appellanti hanno lamentato anche la violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza, buon andamento e dignità professionale, per il diverso trattamento rispetto ai funzionari della carriera ordinaria, nonché eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione o elusione del giudicato, rilevando che esse erano già state sostanzialmente disattese dalla precedente sentenza non definitiva del TAR Lazio n. 18813/2023, non impugnata. Tale sentenza aveva qualificato la nota del 24 agosto 2022 come risposta espressa, di segno negativo, all'istanza dei ricorrenti, escludendone il carattere soprassessorio o nullo per violazione del giudicato. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto infondate tali censure anche nel merito, poiché la precedente sentenza sul silenzio aveva imposto soltanto l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo, senza riconoscere la fondatezza della pretesa sostanziale. Nel merito, la nota ministeriale è stata ritenuta coerente con l'art. 11, comma 3, d.P.R. n. 782/1985 e con la circolare del 3 novembre 2008: l'indicazione della qualifica è obbligatoria, mentre l'uso del titolo accademico è alternativo e facoltativo. La circolare non attribuisce quindi un diritto all'indicazione obbligatoria del titolo accademico, né per il personale dei ruoli direttivi e dirigenziali assunto con il requisito della laurea, né per gli appellanti, appartenenti a un ruolo direttivo ad esaurimento per il cui accesso non era previsto il possesso del titolo accademico. È stata ritenuta ragionevole anche la prescrizione secondo cui il titolo accademico, ove indicato, deve essere preceduto dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa, poiché la qualifica assolve alla funzione di individuare il ruolo gerarchico del dipendente, mentre il titolo accademico non svolge tale funzione. Il diverso trattamento rispetto ai funzionari della carriera ordinaria non è stato ritenuto discriminatorio, anche perché l'eventuale indicazione del titolo per questi ultimi deriverebbe da una prassi non tradotta in uno specifico atto amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 95/2017
Individua il ruolo direttivo ad esaurimento nel quale erano inquadrati gli appellanti, provenienti da qualifiche precedenti.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato non è stata ravvisata, essendo stata già esclusa dalla precedente sentenza non definitiva del TAR e non risultando l'atto ministeriale elusivo del giudicato.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 3/1957
È richiamato quale disposizione che, secondo il giudice, non impone l'indicazione necessaria del titolo accademico negli atti dell'Amministrazione.
art. 11, comma 3, d.P.R. n. 782/1985
Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico.
La disposizione rende obbligatoria l'indicazione della qualifica oppure consente l'uso alternativo del titolo accademico; non impone l'indicazione del titolo in aggiunta alla qualifica.
art. 3 d.lgs. n. 334/2000
È richiamato per evidenziare che il titolo accademico costituisce requisito di accesso ai ruoli direttivi o dirigenziali della carriera ordinaria, elemento che giustifica la diversa lettura della circolare rispetto al ruolo direttivo ad esaurimento degli appellanti.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa su un ricorso avverso il silenzio ordina all'amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda, il vincolo conformativo riguarda l'eliminazione dell'inerzia e l'adozione di una decisione, ma non impone necessariamente un esito favorevole né riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale.
- Le censure di violazione o elusione del giudicato non possono essere riproposte contro la successiva sentenza definitiva quando la natura non elusiva e non soprassessoria dell'atto esecutivo sia stata già accertata da una precedente sentenza non definitiva non impugnata.
- La previsione secondo cui è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico configura un'alternatività tra i due elementi e non impone, salvo una specifica disposizione, l'indicazione del titolo accademico in aggiunta alla qualifica.
- La qualifica di servizio può essere resa obbligatoria perché consente di individuare il ruolo e la posizione gerarchica del dipendente nell'organizzazione amministrativa; il titolo accademico, pur costituendo un titolo del quale il dipendente può fregiarsi, può essere lasciato alla facoltà dell'ufficio quando non svolge la medesima funzione organizzativa.
- L'eventuale prassi amministrativa di indicare il titolo accademico nei confronti di una categoria di dipendenti, se non tradotta in una specifica prescrizione amministrativa vincolante, non determina di per sé una disparità di trattamento rispetto a una diversa categoria, ove il diverso trattamento trovi ragione nella disciplina dei rispettivi ruoli e requisiti di accesso.
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