Cassazione Penale, Sentenza n. 13424/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) sostenendo due motivi: 1) violazione di norme processuali e inutilizzabilità della dichiarazione della persona offesa Sarodi Luca (richiamando artt. 64, comma 3, lett. c), 197-bis e 210 c.p.p.) perché lo stesso era imputato in procedimento connesso e non sarebbe stato avvertito secondo le formalità previste; tale dichiarazione sarebbe stata decisiva per la condanna; 2) vizio di motivazione per essere la decisione meramente apparente e congetturale, non dando adeguata risposta alle doglianze della difesa e sostenendo ipotesi non dimostrate (ad es. che l'imputato avrebbe potuto pulire l'arma impropria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile perché il ricorrente non ha spiegato l'incidenza che avrebbe l'espunzione delle dichiarazioni della persona offesa sul complesso probatorio (principio della "prova di resistenza"). Ha inoltre rilevato che, anche escludendo le dichiarazioni del Sarodi, la responsabilità risultava accertata per le dichiarazioni del teste Florindi e per gli accertamenti della Polizia Giudiziaria eseguiti nell'immediatezza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, compresa la valutazione che l'assenza di tracce ematiche sul tubo poteva essere spiegata con un successivo lavaggio dall'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 582 e 585 c.p.
Norme del codice penale relative al reato di lesioni personali e alle aggravanti contestate all'imputato; sono le fattispecie rispetto alle quali è stata accertata la responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di norme processuali; la Corte richiama il principio che i motivi devono essere specifici e non generici.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte valuta la specificità delle censure sulla motivazione e ne dichiara l'inammissibilità se generiche.
art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.
Previsione sull'avvertimento al dichiarante; il ricorrente lamentava la mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non abbia dimostrato l'effetto decisivo dell'eventuale inutilizzabilità.
art. 197-bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle incompatibilità/incapacità a testimoniare; la Corte non ha ritenuto decisiva la presunta violazione, per mancanza di effetto sul complesso probatorio.
art. 210 c.p.p.
Norma che regola l'assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta a procedimento connesso; la giurisprudenza citata impone che il giudice sia messo a conoscenza dello stato di incapacità o incompatibilità, ma nella fattispecie la Corte ha ritenuto insufficiente la contestazione del ricorrente e sottolineato che l'eventuale inutilizzabilità non avrebbe inciso sulla prova complessiva.
Sentenza SS.UU. n. 15208 del 2010
Principio richiamato dalla Corte territoriale secondo cui il giudice, per applicare l'art. 210 c.p.p., deve essere messo a conoscenza dello stato di incapacità o incompatibilità del dichiarante; la Corte di Cassazione però ha ritenuto irrilevante, ai fini del risultato, l'eventuale mancato avvertimento non dimostrando il ricorrente l'incidenza dell'espunzione.
Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014
Giurisprudenza richiamata sul principio della "prova di resistenza": in cassazione chi impugna l'utilizzo di una prova deve dimostrare l'incidenza che l'eliminazione di quella prova avrebbe sul complesso probatorio; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il motivo.
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione l'inutilizzabilità di una dichiarazione, il motivo deve spiegare specificamente quale sarebbe l'effetto dell'espunzione sul complesso probatorio: non è sufficiente affermare genericamente che la dichiarazione è "decisiva".
- Il principio della "prova di resistenza" impone di verificare se, anche sottraendo l'elemento contestato, le residue risultanze siano sufficienti a fondare l'identico convincimento; se esistono altre prove autonome la cassazione tende a non ritenere decisiva l'eventuale violazione formale.
- Le censure sulla motivazione della sentenza devono essere specifiche e puntuali: deduzioni generiche o ricostruzioni alternative non convincenti sono inammissibili in sede di legittimità, che non sostituisce il sindacato di merito.
- Le valutazioni dei fatti e delle prove effettuate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo errori logici o contraddizioni manifeste.
- Quando una testimonianza proviene da una persona offesa implicata in procedimento connesso, è importante dimostrare concretamente l'assenza degli avvertimenti/formalità richieste e l'effettivo prevalere di tale dichiarazione sul resto del materiale probatorio per ottenere l'annullamento.
- Nel contestare la prova materiale (ad es. assenza di tracce ematiche su un oggetto), è necessario fornire argomentazioni che escano dalla mera supposizione, dal momento che la Corte di merito può ritenere plausibili spiegazioni alternative (es. pulizia dell'arma) purché motivate.
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