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Ordinanza

Ordinanza n. 1443/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del giudizio di “INIDONEITÀ” e del presupposto Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali n. -OMISSIS- SEL del 10.11.2025, notificato a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Commissione ha escluso il ricorrente dal concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Decreto del 7 giugno 2025; 2. della Delibera Collegiale di “NON AMMISSIONE” e/o di ESCLUSIONE DAL CONCORSO per mancato superamento della prova di Accertamenti Attitudinali (art. 12 del bando), datata e notificata in data 10.11.2025; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la graduatoria finale di merito, ove medio tempore approvata, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli idonei vincitori.

Giustizia amministrativa202601707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale, verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali e delibera di non ammissione o esclusione dal concorso per allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il giudizio di inidoneità attitudinale e gli atti conseguenti con cui è stato escluso dal concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso; la decisione cautelare esamina la contestazione del giudizio attitudinale, ritenuto dal ricorrente illegittimo, e valuta la tenuta della motivazione e dell’istruttoria della Commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il giudizio di non idoneità attitudinale costituisca espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione e sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Nel caso concreto tali vizi non sono apparsi ravvisabili: la selezione si fonda su un metodo scientifico consolidato e anche su dati oggettivi ricavati dai test; le criticità emerse dai test hanno trovato conferma nel colloquio collegiale. La Commissione ha rilevato, tra l’altro, pensiero poco flessibile, maturità ancora in formazione, tono di voce titubante, difficoltà nella gestione della sfera emotiva, scarsa grinta, limitata consapevolezza delle proprie potenzialità e delle prerogative del ruolo, confusione nella descrizione del lavoro del padre carabiniere e motivazione generica e idealistica. Secondo il giudice, tali valutazioni dimostrano una disamina effettiva e non superficiale, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni interne, anche considerando il concorso di diverse professionalità e il confronto collegiale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la richiesta di sospensione degli atti di esclusione.

  • art. 12 del bando di concorso

    Prevede, secondo il testo dell’ordinanza, il superamento degli accertamenti attitudinali quale condizione per l’ammissione al concorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio di idoneità o non idoneità attitudinale nell’ambito di un concorso per l’accesso ai ruoli delle Forze armate o delle Forze di polizia è espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata alla Commissione competente e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto.
  • La valutazione attitudinale può legittimamente fondarsi sul coordinamento di dati oggettivi ricavati dai test somministrati al candidato e degli elementi emersi nel successivo colloquio con la Commissione.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è adeguata quando individua in modo concreto le criticità riscontrate nelle diverse aree valutative, dimostra una disamina effettiva del candidato e non presenta contraddizioni interne.
  • Il carattere valutativo e opinabile dell’accertamento attitudinale non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio, quando la valutazione proviene da un organo collegiale composto da diverse professionalità ed è coerente con gli elementi acquisiti nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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