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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22567/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava il giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo finalizzato al narcotraffico e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; denunciava inoltre vizio di motivazione e violazione dell'art. 274 c.p.p. con riguardo alle esigenze cautelari, sostenendo che la sua partecipazione fosse occasionale e risalente, che mancassero prove di accordi criminali o debiti nei confronti di referenti del sodalizio, che perquisizioni fossero negative e che la mera detenzione di un bilancino non dimostrasse un contributo operativo. Infine si assumeva l'interruzione dei rapporti con i referenti e l'assenza di condotte illecite successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva mantenuto la custodia in carcere. La Corte ha ritenuto che non possa essere in cassazione la rinnovata valutazione del quadro indiziario salvo denuncia di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulla realizzazione del reato-fine, sulla messa a disposizione di un'abitazione come laboratorio/deposito, sulla pronta disponibilità verso il referente Maestri e sul confluire dei proventi in una cassa comune. Anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 è stata ritenuta coerente con le intercettazioni che collocano l'attività nel territorio di riferimento della cosca. Sul tema delle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che ha rilevato il pericolo concreto di reiterazione desumibile dal modus operandi (laboratorio, confezionamento, piazza di spaccio) e dall'apporto operativo del ricorrente; pertanto le misure meno afflittive sono risultate insufficienti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; il ricorso doveva attenersi ai limiti procedurali previsti per l'impugnazione in cassazione dei provvedimenti cautelari

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante riferita all'appartenenza o al favoreggiamento di associazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'attività di spaccio contestata si svolgesse nel territorio di riferimento della cosca e che il comportamento del ricorrente fosse idoneo ad agevolare l'associazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Onere motivazionale del giudice delle misure cautelari in ordine alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione specifica e non meramente stereotipata sulla concreta e attuale pericolosità e sulla necessità della custodia

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Ambito dei motivi di censura in cassazione che concernono l'interpretazione e applicazione della legge penale sostanziale; la Corte ha ricordato che il ricorso non denunciava una specifica errata applicazione di legge ma una diversa valutazione delle prove

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per la rinnovata valutazione del merito delle prove: i ricorsi che cercano di ottenere una diversa lettura del quadro indiziario sono, di regola, inammissibili se non denunciata una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità nella motivazione
  • Per il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è sufficiente la "durevole comunanza di scopo" tra i partecipi; contributi come la messa a disposizione di locali per laboratorio/deposito, la disponibilità operativa verso il referente e il convogliamento dei proventi sono elementi idonei a fondare gravità indiziaria
  • La mera detenzione di strumenti di precisione (es. bilancino) è di per sé insufficiente a provare la partecipazione associativa, ma può assumere rilievo se inserita in un quadro indiziario coerente e complessivo
  • Sul punto delle esigenze cautelari il giudice deve motivare concretamente il pericolo di reiterazione o di interferenza con le indagini; la presenza di un modus operandi strutturato (laboratorio, piazza di spaccio, cassa comune) giustifica, se attuale e attestate, misure cautelari afflittive
  • La sussistenza di precedenti periodi di detenzione o la carcerazione di altri indagati non esclude automaticamente il rischio di reiterazione: il giudice deve valutare se permangono condizioni che consentano al soggetto di riprendere l'attività illecita
  • In cassazione è strategico concentrare i motivi su questioni di diritto e sulla eventuale mancanza o manifesta illogicità della motivazione, anziché su una nuova valutazione fattuale basata su brani isolati di intercettazioni

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