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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16183/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società correntista e da due soci nei confronti di una banca per ottenere la declaratoria di nullità, anche parziale, di rapporti bancari e delle clausole relative a più conti correnti e a un conto anticipi, con conseguente ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e altre spese non pattuite. Nel corso del giudizio di primo grado le parti avevano intrattenuto trattative e la società attrice aveva formulato una proposta transattiva per la definizione di ogni pendenza inerente i rapporti intercorsi con la banca, con liberazione dei soci e dei fideiussori a fronte del pagamento di una somma omnicomprensiva. La banca aveva eccepito l’intervenuta transazione anche in relazione a un contratto di finanziamento, ritenendolo collegato ai rapporti oggetto di causa; gli attori contestavano invece che quel finanziamento fosse compreso nell’accordo. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta transazione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione, ritenendo che la transazione avesse riguardato tutti i rapporti tra le parti, inclusi quelli collegati, e che il finanziamento fosse funzionalmente connesso ai conti oggetto della lite. In cassazione la banca ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso nella transazione tutti i rapporti bancari diretti e indiretti, mentre essa avrebbe dovuto riferirsi solo ai conti correnti e al conto anticipi oggetto del giudizio, restando escluso il contratto di finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, formalmente qualificata come violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, non indicava in modo specifico quali canoni fossero stati violati né in quale punto e in quale modo la Corte d’appello se ne fosse discostata. Il ricorso si risolveva quindi in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione dell’accordo transattivo rispetto a quella accolta dal giudice di merito, trasformandosi in un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella tassonomia dell’onere della prova, ma non oggetto di applicazione diretta nel provvedimento

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato

Massime di principio

  • La denuncia in cassazione della violazione dei canoni di interpretazione del contratto è inammissibile se non indica puntualmente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Non è consentito trasformare la doglianza sull’interpretazione del contratto in una mera contrapposizione tra lettura proposta dal ricorrente e lettura accolta dalla sentenza impugnata, perché ciò integra una critica di merito estranea al giudizio di legittimità.
  • L’individuazione dell’ambito oggettivo di una transazione resta apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo mediante specifica e autosufficiente deduzione della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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