Cassazione Civile, Ordinanza n. 15079/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società utilizzatrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura di lusso stipulato nel 2005 tra una società di leasing e una società utilizzatrice. Alla scadenza del rapporto, l'utilizzatrice esercitò l'opzione di riscatto ma non versò integralmente il prezzo finale di riscatto e non rimborsò alcune somme per bolli auto relativi agli anni 2011 e 2012. La concedente agì per ottenere la risoluzione del rapporto, la restituzione del veicolo, il pagamento del residuo prezzo di riscatto e il rimborso dei bolli. In primo grado la domanda fu accolta. In appello, la società utilizzatrice contestò la gravità dell'inadempimento, la corretta qualificazione del leasing come traslativo, l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., la quantificazione dell'equo compenso e il regime di interessi e di compensazione. La Corte d'appello riformò parzialmente la decisione, applicando in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, ritenendo risolto il contratto per diffida ad adempiere, riconoscendo alla concedente il diritto alla restituzione dell'autovettura e liquidando un equo compenso parametrato alla perdita di valore del bene, con compensazione tra le poste creditorie. La società concedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 1322 e 1498 c.c., sostenendo che il mancato pagamento del riscatto riguardasse una facoltà di compera e non un inadempimento; 2) violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c., assumendo che il contratto fosse di mero godimento e non traslativo; 3) falsa applicazione dell'art. 1526 c.c. per avere la Corte operato la compensazione senza considerare che il bene non era stato restituito; 4) violazione degli artt. 1526, 1322 e 1382 c.c., deducendo che la disciplina pattizia e la clausola penale avrebbero dovuto prevalere sull'equo compenso liquidato equitativamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva affatto escluso la risoluzione ma l'aveva confermata. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva chiarito se tali questioni fossero state effettivamente devolute in appello, con conseguente formazione del giudicato interno sulla disciplina applicata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che l'ordine di restituzione del bene era già stato dato e che, quanto all'equo compenso, la sua quantificazione in base alla differenza di valore del bene costituiva apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e alla pretesa prevalenza della disciplina pattizia sul regime legale del leasing; il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile o estraneo alla ratio decidendi
art. 1498 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere che il mancato pagamento del prezzo di riscatto dovesse essere trattato come obbligo del compratore; la censura è stata giudicata inammissibile
art. 1458 c.c.
richiamato per sostenere l'inapplicabilità della disciplina restitutoria dell'art. 1526 c.c.; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 1526 c.c.
considerato dalla Corte d'appello come disciplina analogicamente applicabile al leasing traslativo ante 2017; in cassazione le censure volte a escluderne l'applicazione o a contestarne le conseguenze sono state dichiarate inammissibili
art. 1284, comma 4, c.c.
richiamato nella domanda per la decorrenza degli interessi successivi alla domanda giudiziale
art. 366, n. 6, c.p.c.
utilizzato come base dell'inammissibilità dei motivi che non indicavano con precisione dove e come le relative questioni fossero state dedotte nei gradi di merito
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma di modifica richiamata con riferimento all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel leasing traslativo stipulato anteriormente alla riforma del 2017, la disciplina dell'art. 1526 c.c. può operare in via analogica, con conseguente restituzione dei canoni e riconoscimento in favore del concedente di un equo compenso per l'uso del bene, da accertarsi in base alle utilità effettivamente ricavate e alla svalutazione del bene.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito abbia confermato l'effetto risolutorio del contratto e il ricorrente contesti invece un presupposto non decisivo o non accolto dal giudice di merito.
- Le doglianze di violazione di legge sono inammissibili quando la parte non indichi con precisione, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, perché in mancanza può formarsi giudicato interno sulla questione non devoluta.
- Nel giudizio di legittimità la quantificazione dell'equo compenso in base a valutazioni di merito, come la differenza tra il valore originario del bene e quello al momento della risoluzione, non è sindacabile se non nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Se il bene oggetto di leasing non è restituito, l'eventuale pretesa restitutoria dei canoni e la liquidazione dell'equo compenso devono essere lette in rapporto alla già disposta restituzione giudiziale del bene; la parte che deduce il difetto di interesse deve confrontarsi con la propria mancata esecuzione dell'obbligo restitutorio.
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