Cassazione Civile, Sentenza n. 19974/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato avvisi di accertamento (plusvalenze da cessione quote I.L.S. s.r.l.) ritenendo che le cessioni non fossero elusive né costituenti cessioni di partecipazioni "qualificate"; deduceva vizio di motivazione, errata applicazione dell'art. 81 TUIR (valutazione cumulativa delle cessioni nel periodo di 12 mesi) e violazione delle norme anti-elusione (art. 10 L. 408/1990 e correlate), chiedendo la cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del processo in relazione a tre avvisi per i quali alcuni contribuenti avevano definito le controversie con le procedure agevolative (art. 6 D.L. 119/2018 e art. 1 L. 197/2022). Quanto al resto del ricorso l'ha respinto: ha confermato che la CTR ha motivato adeguatamente ritenendo non provato dall'Amministrazione un disegno elusivo e non applicabile il cumulo delle cessioni ai fini del superamento della soglia di partecipazione qualificata quando le cessioni sono operate da soggetti diversi; ha inoltre ritenuto fondato l'apprezzamento della CTR circa l'esistenza di valide ragioni economiche (differenza tra valore nominale e corrispettivo). Spese processuali in favore dei resistenti per la parte non estinta; le spese delle controversie definite agevolmente restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Citato in relazione al vizio di motivazione dedotto dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta motivazione apparente della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (testo ratione temporis, ora art. 67 TUIR)
"Sono redditi diversi...le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali... La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi (...)"
La Corte interpreta la norma nel senso che il cumulo delle cessioni nel periodo di 12 mesi rileva per valutare se una singola persona abbia ceduto una partecipazione qualificata; la disposizione non impone il cumulo delle cessioni operate da più cedenti diversi per valutare la posizione di ciascun cedente.
L. n. 408 del 1990, art. 10, comma 1 (come sostituito dall'art. 28 L. n. 724/1994)
"è consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni... poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta"
La norma anti-elusiva richiede che l'Amministrazione provi il disegno elusivo e l'assenza di valide ragioni economiche; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che ciò non fosse provato.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 13 e 14
Prevede la definizione agevolata delle controversie e stabilisce che l'adesione di un coobbligato giova anche agli altri; ha dato luogo all'estinzione parziale del processo per gli avvisi definiti.
L. n. 136 del 2018 (conversione D.L. n. 119/2018)
Richiamata quale legge di conversione del D.L. che disciplina la definizione agevolata invocata per l'estinzione delle controversie.
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186-202 e comma 198
Norme che hanno previsto ulteriori procedure di definizione agevolata oggetto di utilizzazione da parte di uno dei contribuente, con effetti sulla estinzione parziale del giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Richiamato in riferimento alla disciplina anti-elusione trasfusa nella normativa successiva; la Corte ricorda l'evoluzione normativa e gli oneri probatori inerenti.
Codice civile, art. 2697
Rilevante per la ripartizione dell'onere della prova: la Corte ribadisce che l'Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo e il contribuente deve allegare ragioni economiche alternative.
Costituzione, art. 111, comma 6
Riferimento alla soglia del "minimo costituzionale" di motivazione richiesta alle sentenze e al limite del sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di un disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali; senza questa prova il rimedio anti-elusivo non opera.
- La valutazione della cumulabilità delle cessioni ai fini del superamento della soglia di "partecipazione qualificata" va effettuata sul piano del singolo cedente: si cumulano le cessioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso di 12 mesi, non le cessioni operate complessivamente da più cedenti diversi.
- Se il contribuente allega valide ragioni economiche alternative (es. forte divario tra valore nominale e corrispettivo) l'onere probatorio peggiora per l'Amministrazione, che deve dimostrare l'assenza di tali ragioni e l'elemento elusivo.
- L'adesione a procedure di definizione agevolata da parte di uno o più coobbligati può determinare l'estinzione del processo anche per gli altri coobbligati secondo le norme di riferimento (effetto favorevole tra coobbligati).
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: la Corte verifica che la motivazione raggiunga il livello minimo costituzionale e che vi sia un'adeguata ricostruzione normativa e fattuale; non sostituisce l'apprezzamento di merito dei giudici di merito.
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