Sentenza n. 14823/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del silenzio inadempimento, ex art. 117 del D.Lgs n. 104 del 2010, e, per l’accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 104 del 2010, dell’obbligo dell’Amministrazione Resistente di provvedere in ordine all’istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 40, comma 6, Legge n. 47 del 1985, presentata dal ricorrente in data 27.06.2025 prot. QI/2025/0145393 del 7.7.2025, relativa all’immobile di sua proprietà, sito in Roma, via della Batteria Nomentana n. 84, identificato al catasto fabbricati di Roma al foglio 580, part. 178, sub 514; - previo accertamento della fondatezza della superiore istanza presentata dal ricorrente, per l’emissione, nei confronti dell’Amministrazione Resistente, dell’ordine a provvedere, entro e non oltre un termine non superiore a giorni 30 (trenta), ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 104 del 2010; - in caso di mancata ottemperanza dell’Amministrazione resistente, nel termine fissato dal Collegio, sin da ora per la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 104 del 2010; - per la condanna di Roma Capitale al ristoro delle spese legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di Roma Capitale sull’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 40, comma 6, l. 47/1985
Esito
La controversia
Il proprietario di un immobile sito in Roma ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sull’istanza di sanatoria edilizia presentata il 27 giugno 2025, relativa all’immobile di sua proprietà. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, l’ordine di provvedere entro trenta giorni, l’accertamento della fondatezza dell’istanza e, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto acquisizioni documentali e chiarimenti sul termine di conclusione del procedimento e sull’eventuale attivazione della procedura accelerata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, in data 14 maggio 2026, Roma Capitale ha rilasciato il titolo edilizio in sanatoria con procedura semplificata n. 415536. Il ricorrente ha così conseguito il provvedimento favorevole e il bene della vita richiesto con il ricorso, rendendo priva di oggetto la domanda contro il silenzio. Il Collegio non ha esaminato nel merito la fondatezza dell’istanza. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della non univocità dei termini di conclusione del procedimento e del consistente carico di lavoro degli uffici.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 104/2010
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 31 d.lgs. 104/2010
Fondava la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente.
art. 40, comma 6, l. 47/1985
Costituiva la base normativa dell’istanza di sanatoria edilizia oggetto del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente elimina l’oggetto dell’azione avverso il silenzio quando attribuisce integralmente il bene della vita perseguito, determinando la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, se durante il processo l’amministrazione provvede esaustivamente sull’istanza, il giudice non deve più ordinare di provvedere né può procedere all’accertamento della fondatezza della pretesa, salvo che residui una controversia concreta e attuale sul contenuto del provvedimento.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: queste possono essere integralmente compensate quando sussistano ragioni specifiche, quali la non univocità dei termini di conclusione del procedimento e il consistente carico di lavoro degli uffici.
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