Sentenza n. 722/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento (quanto al ricorso introduttivo): 1) della determinazione della Società Agrorinasce n. 20 del 19.2.2024 con la quale è stato approvato il “Progetto di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alla mafia – Nex Generation EU” ed indetta la relativa gara di appalto; 2) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale del provvedimento sopra impugnato richiamato nella determinazione sopra indicata ed in particolare: - della delibera di G.C. n. 6 del 10.2.2022 di approvazione del progetto esecutivo del suddetto intervento; - del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 21.3.2022 della determinazione di Agrorinasce n. 23 del 5.4.2022; - del Programma Triennale e del Programma Annuale degli interventi di opere pubbliche di Agrorinasce, in parte qua; - del provvedimento di aggiudicazione della relativa gara di appalto, per quanto di interesse; nonché, ex art. 116, co. 2, c.p.a., del silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti avanzata al Comune di Casapesenna ed alla Agrorinasce in data 28.3.2024; (quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/6/2025): - per quanto di interesse, della determinazione n. 388 del 26.7.2024 del Comune di Casapesenna, depositata in giudizio in data 8.5.2025; - di tutti gli atti ivi richiamati e concernenti variante al progetto già presentato, e precisamente della proposta di variante al progetto presentata da Agrorinasce in data 2/7/2025, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali a questi ultimi ivi compresa la nota con la quale si trasmettono i verbali relativi alle attività di verifica e validazione nonché i verbali di verifica e validazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione e gara relativi a un progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale di rifugio per animali su un bene confiscato, nonché atti di approvazione della variante e silenzio sull'istanza di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di terreni ubicati nel Comune di Casapesenna, ha impugnato gli atti relativi alla valorizzazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, destinato alla realizzazione di una struttura temporanea di rifugio per animali, deducendo la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e dello strumento urbanistico comunale, poiché l'area sarebbe ricaduta in zona residenziale B1 nella quale non sarebbero consentiti ricoveri per animali né destinazioni incompatibili con la tutela dell'igiene pubblica e dall'inquinamento acustico. Ha inoltre dedotto la violazione della l.r. n. 3/2019, del regolamento regionale n. 1/2021 e dell'art. 22 d.P.R. n. 380/2001, assumendo la necessità di un nullaosta tecnico-sanitario preventivo dell'ASL e rilevando l'assenza della relativa asseverazione progettuale. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti concernenti una variante progettuale, sostenendo anche che essa comportasse nuove cubature in contrasto con la disciplina urbanistica. Il ricorrente aveva inizialmente proposto anche un'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., poi rinunciata dopo aver ottenuto la documentazione. Il TAR ha esaminato preliminarmente la legittimazione e l'interesse a ricorrere, dubitando della vicinitas tra i fondi del ricorrente e l'area dell'intervento. Gli atti notarili indicavano terreni del ricorrente al foglio 6, particelle 721, 722 e 723, mentre l'immobile confiscato era al foglio 12, particella 844, sito in altra traversa di Via Limitone. La perizia di parte successivamente prodotta, non asseverata, riferiva che particelle derivate da frazionamento sarebbero state adiacenti e confinanti con la particella 844, ma la documentazione catastale e l'estratto di mappa non fornivano prova sufficiente del collegamento stabile tra i fondi. Il ricorrente, inoltre, non aveva dimostrato un concreto pregiudizio, quale il deprezzamento dell'immobile o una significativa compromissione della salute o del godimento del bene, anche considerando la destinazione a frutteto dei terreni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure urbanistiche, edilizie e sanitarie. Ha ritenuto che la vicinitas non fosse adeguatamente provata, poiché gli atti notarili collocavano i terreni del ricorrente al foglio 6 e l'area dell'intervento al foglio 12, con riferimento inoltre a diverse traverse della stessa strada. La perizia di parte non asseverata, corredata da un estratto di mappa non chiaramente riferibile alle particelle indicate, non era sufficiente a dimostrare la contiguità. Il giudice ha inoltre affermato che la vicinitas costituisce elemento di differenziazione idoneo a fondare la legittimazione, ma non esonera il ricorrente dalla prova o almeno dalla specifica prospettazione di un concreto pregiudizio, necessario per l'interesse a ricorrere. Anche tale pregiudizio non è stato adeguatamente allegato e provato; il TAR ha osservato incidentalmente che esso appariva difficilmente configurabile, considerata la destinazione a frutteto dei terreni del ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 64, comma 1, c.p.a.
Incombe sulla parte che agisce in giudizio l’onere di fornire elementi di prova a sostegno della propria domanda
Il ricorrente deve fornire gli elementi probatori necessari a dimostrare sia il collegamento stabile tra il proprio immobile e l'area interessata dall'intervento sia il concreto pregiudizio posto a fondamento dell'interesse a ricorrere.
art. 73, comma 3, c.p.a.
questione rilevabile d'ufficio ... nel rispetto ... del contraddittorio tra le parti
Il difetto di interesse a ricorrere può essere rilevato d'ufficio, purché la relativa questione sia sottoposta al contraddittorio processuale.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza incidentale di accesso
L'istanza di accesso è stata abbandonata dal ricorrente dopo l'ottenimento della documentazione, senza incidere sull'esito della domanda principale.
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
Invocato dal ricorrente quale base dell'obbligo di asseverazione del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della necessità del titolo edilizio previsto per l'intervento; la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento finanziato con fondi PNRR.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a interventi di trasformazione urbanistica, la vicinitas costituisce un elemento di differenziazione idoneo, in linea di principio, a fondare la legittimazione ad agire, ma deve essere dimostrata mediante la prova di un collegamento stabile tra l'immobile del ricorrente e l'area interessata dall'intervento.
- La vicinitas non determina automaticamente anche l'interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare e, quando contestato, dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'intervento, quale la diminuzione del valore del bene, la compromissione della salute o una significativa limitazione del godimento dell'immobile.
- L'onere di provare i fatti costitutivi della legittimazione e dell'interesse a ricorrere grava sul ricorrente ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a.; una perizia di parte non asseverata e una documentazione catastale non univoca possono risultare insufficienti a dimostrare la contiguità tra i fondi e il pregiudizio concreto.
- Legittimazione ad agire e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione distinte e autonome: la mancanza della prova di una di esse comporta l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame dei vizi dedotti contro l'intervento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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