Ordinanza n. 158/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo, con conseguente risoluzione di diritto delle convenzioni stipulate con il GSE
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo, nonché la nota con cui il GSE ha comunicato la risoluzione di diritto delle convenzioni in essere e gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale del Gruppo Interforze. La contestazione riguardava la ricostruzione prefettizia del rischio di condizionamento mafioso. Nel provvedimento cautelare il giudice rileva che l’istruttoria prefettizia aveva valorizzato la gestione clanica e le rilevanti cointeressenze tra diverse attività riconducibili a un gruppo familiare operante nel contesto criminale locale, la mancata dissociazione dell’impresa, la storia economico-criminale del gruppo, recenti risultanze di polizia giudiziaria confluite in provvedimenti cautelari penali per associazione mafiosa e reati-fine, le relazioni familiari e i contatti con esponenti apicali di Cosa Nostra, i collegamenti con altre imprese inquinate e le dinamiche di esercizio dell’attività aziendale. È inoltre dato atto che gli elementi erano stati acquisiti nel rispetto del contraddittorio procedimentale e che la Prefettura aveva formulato una valutazione complessiva, autonoma rispetto all’accertamento penale, secondo la logica del più probabile che non. La società sostanzialmente chiedeva quindi di sospendere gli effetti dell’interdittiva e dei provvedimenti conseguenti, prospettando l’illegittimità della valutazione prefettizia e la possibilità di applicare una misura meno gravosa, quale la prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Ha giudicato ragionevole, coerente, chiara e attualizzata la valorizzazione prefettizia delle relazioni familiari, dei contatti con esponenti di vertice della criminalità organizzata, dei collegamenti imprenditoriali e delle dinamiche aziendali. Il quadro complessivo è stato ritenuto idoneo, secondo il criterio del più probabile che non, a evidenziare una forte esposizione dell’impresa al pericolo di condizionamento mafioso. Il giudice ha sottolineato l’autonomia della valutazione di prevenzione rispetto a quella del giudice penale e la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali sull’interesse privato. Ha escluso, allo stato, anche l’applicazione della prevenzione collaborativa, considerato il peso specifico degli indizi nel contesto geo-economico-criminale di riferimento. Quanto agli atti del GSE, li ha qualificati come conseguenza vincolata e necessitata dell’interdittiva antimafia presupposta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l’istanza è stata respinta per l’assenza, nel sommario esame cautelare, di elementi sufficienti di fondatezza.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento della comunicazione prefettizia nell’ambito del procedimento che ha preceduto l’informativa antimafia.
d.lgs. 159/2011
Costituisce il quadro normativo dell’interdittiva antimafia e delle misure di prevenzione, inclusa la prevenzione collaborativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia può fondarsi su una valutazione complessiva e attualizzata di molteplici elementi sintomatici, tra cui relazioni familiari, contatti con esponenti della criminalità organizzata, collegamenti con imprese inquinate e modalità di gestione dell’attività d’impresa, senza che sia necessario un accertamento penale definitivo della responsabilità dell’operatore economico.
- La valutazione prefettizia di prevenzione antimafia è autonoma e distinta rispetto alla valutazione propria del giudice penale e può essere adottata secondo il criterio del più probabile che non, quando il quadro informativo evidenzi una significativa esposizione dell’impresa al rischio di condizionamento mafioso.
- La mancata dissociazione dal contesto criminale di riferimento può concorrere, insieme agli altri elementi del quadro informativo e alla storia economico-criminale del gruppo, a fondare il giudizio prefettizio di pericolo di infiltrazione mafiosa.
- Quando il quadro indiziario presenta un peso specifico particolarmente rilevante, la prevenzione collaborativa può essere esclusa in favore dell’interdittiva antimafia, ove la misura meno gravosa non sia ritenuta adeguata rispetto al rischio accertato.
- Gli atti adottati dal GSE in conseguenza di un’interdittiva antimafia legittima si configurano come conseguenza vincolata e necessitata della misura prefettizia presupposta.
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