Cassazione Penale, Sentenza n. 13418/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la loro condanna per bancarotta (preferenziale e semplice documentale), deducendo: 1) violazione di legge e carenza probatoria (la Corte di appello si sarebbe basata solo sulla relazione del curatore e sul disavanzo senza individuare beni distratti, violando il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"); 2) errore nella qualificazione della bancarotta documentale come punibile per colpa/dolo (sostengono che tale fattispecie richiederebbe il dolo); 3) errata determinazione della pena e mancata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p., con richiesta di rideterminazione della pena e applicazione dei benefici (sospensione condizionale e non menzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e genericità, confermando la pronuncia di merito: la somma di euro 58.480,00 risultante dalla contabilità, non giustificata dagli imputati, è stata ritenuta elemento probatorio idoneo a desumere la responsabilità per bancarotta preferenziale (con unificazione, ai fini della determinazione della pena, con la bancarotta documentale in forma aggravata ex art. 219, comma 2, n.1 R.D. n.267/1942). La Cassazione ha inoltre affermato che la bancarotta semplice documentale può essere integrata anche per colpa e che la determinazione della pena di merito (pena base inferiore alla media edittale, ridotta per attenuanti e rito abbreviato fino a anni 1 e mesi 2 di reclusione, con pene accessorie della durata di 5 anni) è stata motivata a sufficienza. Sono state rigettate le richieste di applicazione di ulteriori benefici (la Ursino ha già ottenuto sospensione condizionale e non menzione; per Gigliotti la richiesta è infondata). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, art. 219, comma 2, n. 1
Riferito come norma che consente l'unificazione, ai fini sanzionatori, di più condotte di bancarotta in un'unica fattispecie aggravata; la Corte ha applicato tale disposizione per commisurare la pena.
R.D. n. 267/1942, art. 216, ultimo comma
Norma relativa alle pene accessorie previste per i reati fallimentari; la Corte di merito ha disposto l'applicazione delle pene accessorie e ne ha determinato la durata (anni cinque).
R.D. n. 267/1942, art. 217
Disciplina la bancarotta semplice; la Corte di cassazione ha ribadito che per la bancarotta semplice documentale è sufficiente la colpa (o il dolo), quindi l'elemento soggettivo può essere anche colposo.
R.D. n. 267/1942, art. 216, primo comma, n. 2
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale, per la quale è richiesto il dolo; la Cassazione ha distinto questa fattispecie dalla bancarotta semplice documentale, confermando l'esigenza del dolo per la fraudolenta.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e c)
Norme che individuano i motivi di cassazione impugnati: violazione di norme processuali e insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o generici e ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili.
Codice penale, art. 133
Principi per la determinazione della pena e per la motivazione quando la pena base è pari o superiore alla media edittale; la Corte ha ricordato che la specifica motivazione è richiesta solo se la pena base è pari o superiore alla media, mentre per pene entro la media è sufficiente un rinvio generico all'adeguatezza.
Codice penale, artt. 110 e 42
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla responsabilità e concorso; la Corte non ha ritenuto fondate le censure attinenti a questi profili, confermando l'imputazione come ricostruita in sede di merito.
Codice di procedura penale, artt. 192 e 533
Richiamati dai ricorrenti in tema di valutazione della prova e motivazione; la Corte ha ritenuto la valutazione delle prove e la motivazione conformi alla legge, respingendo le doglianze.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Consente la condanna alle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La mancanza di spiegazione plausibile sulla destinazione di somme risultanti mancanti dalla contabilità può costituire prova idonea di distrazione o di pagamento preferenziale: l'amministratore deve documentare la destinazione dei fondi per evitare la ricostruzione della responsabilità.
- Per la bancarotta semplice documentale l'elemento soggettivo può essere anche colposo: è sufficiente l'omissione o negligenza nella tenuta delle scritture che renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione patrimoniale; la bancarotta documentale fraudolenta, invece, richiede il dolo.
- La scelta del rito abbreviato riduce la pena edittale applicabile, ma non altera il principio in base al quale la prova della responsabilità deve essere adeguata; tuttavia, l'abbassamento della pena non incide sul criterio valutativo della prova richiesto dal giudice.
- Quando la pena base è inferiore alla media edittale non è necessario che il giudice motivi punto per punto l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è invece richiesta una motivazione più puntuale se la pena base è pari o superiore alla media.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi devono confrontarsi con le ragioni effettivamente adottate dalla sentenza impugnata: censure generiche o che non affrontano la motivazione specifica della corte di merito sono facilmente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- Il diniego o la concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) in primo o secondo grado non può essere direttamente sostituito dalla Cassazione salvo vizio di motivazione o illegittimità: per contestare il diniego è necessario dedurre uno dei vizi valutabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
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