Sentenza n. 535/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia A) quanto al ricorso principale: - della graduatoria di merito della prova preselettiva per la copertura di n. 2 posti di categoria D1, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostuni in data 21/06/2021, nella parte in cui non contempla tra gli ammessi alla successiva prova scritta gli odierni ricorrenti, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui l' avviso di convocazione per lo svolgimento della prova preselettiva, privo di sottoscrizione e data, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Ostuni in data 25/02/2020, nella parte in cui introduce un diverso criterio di ammissione alle prove scritte; - del diario delle prove preselettive pubblicato sul sito internet del Comune di Ostuni in data 21/05/2021, nella parte in cui introduce un diverso criterio di ammissione alle prove scritte; - dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non contemplano tra gli ammessi alla successiva prova scritta gli odierni ricorrenti; - nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere parte alla prova scritta del concorso de quo e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nell'ammettere i ricorrenti alla prova scritta della procedura concorsuale; - nonché per l'accesso ex art. 116 c.p.a. a tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nonché alla graduatoria generale di merito nominativa; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12/10/2021: - della determinazione del dirigente Settore Affari generali n. 1473 del 27/09/2021; - degli stessi verbali della commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 8, allegati alla predetta determinazione; - nonché per l'accertamento del persistente diritto dei ricorrenti a sostenere la prova scritta del concorso de quo e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel far sostenere ai ricorrenti la prova scritta della procedura concorsuale; - nonché per l'accesso ex art. 116 c.p.a. a tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nonché alla graduatoria generale di merito nominativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della prova preselettiva e atti connessi, nella parte in cui escludevano i ricorrenti dalla successiva prova scritta per applicazione di una soglia di sbarramento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria di merito della prova preselettiva di un concorso per due posti di categoria D1, nonché gli atti presupposti e connessi, lamentando la loro mancata ammissione alla prova scritta. In particolare, hanno contestato l'avviso di convocazione, il diario delle prove e i verbali della commissione nella parte in cui avrebbero introdotto o applicato un criterio di ammissione alle prove scritte diverso da quello previsto. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto a sostenere la prova scritta, la reintegrazione in forma specifica mediante ammissione alla prova e l'accesso ai verbali della commissione e alla graduatoria nominativa ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere eliminato, con successiva determinazione, la soglia di sbarramento oggetto della controversia. I ricorrenti hanno quindi dichiarato cessata la ragione del contendere, evidenziando che le rettifiche intervenute nel procedimento concorsuale avevano fatto venir meno l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La modifica intervenuta nel procedimento concorsuale, con l'eliminazione della soglia di sbarramento contestata, ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sulle domande di annullamento e di ammissione alla prova scritta. Il giudice ha preso atto della sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione senza esaminare nel merito le censure dedotte. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in rito.
art. 116 c.p.a.
Indicato quale fondamento delle domande di accesso proposte nel giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, per effetto di una sopravvenuta modifica dell'azione amministrativa o dell'atto controverso, viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione richiesta.
- La sopravvenuta eliminazione del criterio amministrativo contestato può determinare il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, anche quando il ricorso comprende domande di annullamento e di reintegrazione in forma specifica, se non residua un'utilità concreta derivante dalla pronuncia.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare le spese in considerazione della natura e della peculiarità della controversia.
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