Direttiva 2016/882
Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2007/59/CE per alleggerire un obbligo linguistico ritenuto eccessivo in casi molto specifici di traffico ferroviario transfrontaliero. Consente ai gestori dell'infrastruttura di esentare i macchinisti dal requisito di conoscenza linguistica B1, purché siano garantite procedure e mezzi di comunicazione efficaci per la sicurezza. La direttiva introduce anche una misura transitoria per i macchinisti già muniti o destinatari della licenza prima del 1o luglio 2016 e fissa il termine di recepimento al 1o luglio 2016.
Modifica la direttiva 2007/59/CE sui macchinisti ferroviari, introducendo una deroga mirata ai requisiti di conoscenza linguistica B1 per specifiche tratte transfrontaliere e stazioni di frontiera.
Ambito di applicazione
Si applica ai macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni nel sistema ferroviario dell'Unione, in particolare a quelli che operano su tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere. Rileva per le imprese ferroviarie e per i gestori dell'infrastruttura, chiamati a valutare e gestire le deroghe linguistiche e a garantire meccanismi di comunicazione adeguati. È prevista una non applicazione degli obblighi di recepimento e attuazione per Cipro e Malta finché non sarà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.
Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione: requisiti di conoscenza linguistica dei macchinisti ferroviari
La direttiva interviene sulla direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti, con un intervento circoscritto ma rilevante per le operazioni ferroviarie transfrontaliere. Il legislatore dell'Unione prende atto che, in casi specifici in cui i macchinisti raggiungono soltanto stazioni di frontiera o tratte immediatamente prossime alla frontiera, l'obbligo di livello B1 può costituire un onere sproporzionato e ostacolare la continuità del servizio, senza apportare un beneficio equivalente in termini di sicurezza.
Obiettivo e ratio dell'intervento
L'obiettivo è ridurre un onere linguistico ritenuto superfluo nei collegamenti transfrontalieri limitati, preservando al tempo stesso l'assetto di sicurezza ferroviaria. La direttiva non elimina il requisito linguistico in via generale, ma introduce una deroga condizionata: l'esenzione è possibile solo se esistono meccanismi sufficienti a garantire la comunicazione efficace tra macchinisti e personale del gestore dell'infrastruttura nelle situazioni di routine, critiche e d'emergenza.
Modifica della direttiva 2007/59/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE. Il nuovo punto 8 stabilisce innanzitutto che il macchinista che debba comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche almeno in una delle lingue indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato. Tali cognizioni devono consentire una comunicazione attiva ed efficace e l'uso dei messaggi e della metodologia di comunicazione previsti dalla STI "Esercizio e gestione del traffico".
Livello linguistico richiesto
Il paragrafo 2 del nuovo punto 8 conferma lo standard generale: comprensione (ascolto e lettura) e comunicazione (orale e scritta) almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR). Si tratta quindi di un obbligo di risultato di armonizzazione minima, che gli Stati membri devono garantire tramite le misure nazionali di recepimento e attuazione.
Deroga per tratte transfrontaliere e stazioni di frontiera
Il paragrafo 3 del nuovo punto 8 consente un'esenzione dal requisito B1 nei tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere. La deroga non è automatica: deve essere richiesta dall'impresa ferroviaria al gestore dell'infrastruttura ed è subordinata alla dimostrazione che siano stati predisposti meccanismi sufficienti per assicurare la comunicazione con il personale del gestore dell'infrastruttura in tutte le situazioni operative rilevanti.
La procedura è articolata come segue:
- l'impresa ferroviaria presenta la richiesta di deroga per i macchinisti interessati;
- il gestore dell'infrastruttura applica a tutte le richieste la stessa procedura di valutazione, che deve far parte del prospetto informativo della rete, così da garantire trattamento equo e paritario;
- la deroga è concessa se l'impresa dimostra l'esistenza di meccanismi adeguati di comunicazione;
- imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura devono assicurare che il personale interessato conosca norme e meccanismi e riceva formazione adeguata tramite i sistemi di gestione della sicurezza.
Misura transitoria per le licenze già rilasciate
L'articolo 2 prevede una regola transitoria: i macchinisti che hanno ottenuto od otterranno la licenza a norma della direttiva 2007/59/CE prima del 1o luglio 2016 sono ritenuti adempienti ai requisiti della direttiva medesima. La disposizione tutela la continuità amministrativa per le licenze già in essere o in corso di rilascio alla data indicata.
Recezione nazionale, applicazione ed esclusioni territoriali
L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 1o luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2016.
Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la scelta delle modalità del riferimento è rimessa agli Stati membri. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Il paragrafo 3 dello stesso articolo esclude, fino all'istituzione di un sistema ferroviario nei rispettivi territori, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta dagli obblighi di recepimento e attuazione.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
Profili pratici per i professionisti
Per gli operatori ferroviari, la direttiva implica la necessità di verificare se le tratte interessate rientrino nell'area delle deroghe e, in caso affermativo, di predisporre procedure interne, sistemi di comunicazione e formazione del personale coerenti con il prospetto informativo della rete e con i sistemi di gestione della sicurezza. Per i consulenti legali e aziendali, il punto centrale è la corretta documentazione della richiesta di deroga e la dimostrazione, nei rapporti con il gestore dell'infrastruttura, dell'idoneità dei meccanismi sostitutivi rispetto allo standard linguistico B1.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE
L'articolo 1 sostituisce il punto 8 dell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE, riformulando i requisiti linguistici applicabili ai macchinisti che devono comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza.
Standard linguistico generale B1
Il nuovo punto 8, paragrafo 2, conferma che il macchinista deve saper comprendere e comunicare, oralmente e per iscritto, almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, per garantire comunicazione attiva ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza.
Deroga per tratte transfrontaliere e stazioni di frontiera
Il nuovo punto 8, paragrafo 3, consente al gestore dell'infrastruttura di esentare i macchinisti dall'obbligo del livello B1 nei tratti tra le frontiere e le stazioni vicine alle frontiere deputate alle operazioni transfrontaliere, se l'impresa ferroviaria dimostra di avere meccanismi sufficienti per la comunicazione in situazioni di routine, critiche e d'emergenza.
Procedura di richiesta e criteri di valutazione
L'impresa ferroviaria deve richiedere la deroga al gestore dell'infrastruttura; quest'ultimo deve applicare a tutte le richieste una medesima procedura di valutazione, inserita nel prospetto informativo della rete, al fine di garantire trattamento equo e paritario.
Formazione e informazione del personale
Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono assicurare che il personale interessato conosca norme e meccanismi applicabili e riceva formazione adeguata tramite i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.
Misura transitoria per le licenze già rilasciate
L'articolo 2 prevede che i macchinisti che hanno ottenuto od otterranno la licenza ai sensi della direttiva 2007/59/CE prima del 1o luglio 2016 siano considerati adempienti ai requisiti della medesima.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 1o luglio 2016, le disposizioni nazionali necessarie e di applicarle dal 1o luglio 2016; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione.
Esclusione per Cipro e Malta
L'articolo 3, paragrafo 3, esclude l'obbligo di recepimento e attuazione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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