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Direttiva 2016/943

Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L0943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un livello minimo comune di tutela dei segreti commerciali nell'Unione, definendo cosa sia un segreto commerciale e quali condotte integrino acquisizione, utilizzo o divulgazione leciti o illeciti. Impone agli Stati membri di prevedere rimedi civili effettivi, misure cautelari, misure correttive, risarcimento del danno, pubblicazione delle decisioni e sanzioni per l'inottemperanza, garantendo al contempo riservatezza nel processo e salvaguardie per diritti fondamentali, interesse pubblico, libertà di stampa, whistleblowing e mobilità dei lavoratori. Il recepimento è fissato entro il 9 giugno 2018.

Protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, mediante un quadro minimo armonizzato di tutele civili e misure cautelari nell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alla tutela dei segreti commerciali e del know-how riservato contro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti, con efficacia per gli Stati membri dell'UE e, per il testo, rilevanza ai fini del SEE. Riguarda detentori di segreti commerciali persone fisiche o giuridiche, autori della violazione e le merci costituenti violazione, con incidenza particolare su imprese, PMI, centri di ricerca, lavoratori e procedimenti giudiziari civili in materia. Restano salve la libertà di espressione e di informazione, gli obblighi di divulgazione al pubblico o alle autorità previsti dal diritto UE o nazionale, l'autonomia collettiva delle parti sociali, la mobilità dei lavoratori, la disciplina della concorrenza e gli altri atti UE richiamati; la direttiva non armonizza competenza giurisdizionale, legge applicabile, cooperazione giudiziaria in senso stretto, né sostituisce le regole su accesso ai documenti e trasparenza.

Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate

La direttiva mira ad armonizzare in modo minimo la tutela dei segreti commerciali nel mercato interno, rispondendo alle forti divergenze tra ordinamenti nazionali e all'esigenza di garantire rimedi civili comparabili ed effettivi contro acquisizione, uso e divulgazione illeciti. Il testo bilancia la protezione dell'innovazione e degli investimenti delle imprese con la salvaguardia di libertà fondamentali, interesse pubblico, mobilità dei lavoratori, concorrenza e trasparenza.

Finalità e impostazione generale

La direttiva si fonda sull'articolo 114 TFUE e persegue il corretto funzionamento del mercato interno mediante un livello comune di protezione dei segreti commerciali. Il legislatore europeo chiarisce che il segreto commerciale non attribuisce un diritto esclusivo sul know-how: restano lecite la scoperta indipendente e, in linea generale, il reverse engineering di un prodotto lecitamente acquisito, salvo diverse pattuizioni contrattuali o limiti di legge.

La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità, consentendo standard più elevati di protezione, purché siano rispettate le garanzie espressamente previste, in particolare quelle relative a libertà fondamentali, diritti della difesa, proporzionalità e tutela dei terzi.

Ambito di applicazione e definizioni

L'oggetto è la tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali. La definizione di segreto commerciale richiede cumulativamente tre elementi:

  • segretezza, nel senso che l'informazione non sia generalmente nota o facilmente accessibile a chi normalmente si occupa di quel tipo di informazioni;
  • valore commerciale in quanto segreta;
  • misure ragionevoli adottate dal detentore per mantenerla segreta.

Sono rilevanti anche le definizioni di detentore del segreto commerciale, autore della violazione e merci costituenti violazione. Restano fuori dalla tutela, in particolare, le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite onestamente dai dipendenti nel normale svolgimento del lavoro, nonché quanto sia già generalmente noto o facilmente accessibile.

Acquisizione, uso e divulgazione leciti e illeciti

La direttiva elenca le modalità lecite di acquisizione, tra cui scoperta o creazione indipendente, osservazione o studio di un prodotto messo lecitamente a disposizione del pubblico, esercizio dei diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti e, più in generale, ogni pratica conforme alle leali pratiche commerciali. È lecito anche ciò che sia richiesto o autorizzato dal diritto UE o nazionale.

Sono invece illeciti l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, materiali, sostanze o file elettronici contenenti il segreto, nonché l'utilizzo o la divulgazione senza consenso da parte di chi abbia acquisito il segreto illecitamente, violi obblighi di riservatezza o limiti contrattuali. La disciplina copre anche l'acquisizione successiva da parte di chi sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'origine illecita e le attività su merci costituenti violazione quando il soggetto era consapevole dell'uso illecito del segreto.

Eccezioni e salvaguardie

Le azioni di tutela devono essere respinte in una serie di ipotesi tipiche, tra cui:

  • esercizio della libertà di espressione e informazione, inclusa la libertà e il pluralismo dei media;
  • divulgazione per far emergere condotte scorrette, irregolarità o illeciti, quando il convenuto agisce per proteggere l'interesse pubblico generale;
  • divulgazione nell'ambito delle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori;
  • tutela di un legittimo interesse riconosciuto dal diritto UE o nazionale.

Il testo ribadisce inoltre che la direttiva non può essere utilizzata per limitare la mobilità dei lavoratori né per imporre ai dipendenti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto dell'Unione o nazionale.

Rimedi civili, proporzionalità e abuso del processo

Gli Stati membri devono assicurare misure, procedure e strumenti di tutela civili effettivi, equi, non eccessivamente complessi o costosi, e capaci di produrre effetti dissuasivi. Tutto il sistema deve essere applicato in modo proporzionato e con garanzie contro gli abusi.

Se la domanda è manifestamente infondata o proposta in modo abusivo o in malafede, il giudice può applicare misure come il risarcimento del danno al convenuto, sanzioni contro l'attore o pubblicazione della decisione. La direttiva permette di separare tali procedimenti dal giudizio principale.

Prescrizione

La direttiva non armonizza in dettaglio la prescrizione, ma impone agli Stati membri di stabilire termini e regole chiare su decorrenza, sospensione e interruzione. Il termine massimo non può superare sei anni.

Tutela della riservatezza nel contenzioso

Uno dei nuclei più rilevanti per la pratica forense è la protezione del segreto commerciale nel corso del processo. Le parti, i loro difensori, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e gli altri soggetti che accedano agli atti non possono usare o rivelare i segreti commerciali qualificati come riservati dal giudice.

Le autorità giudiziarie devono poter adottare misure quali:

  • accesso ristretto a documenti contenenti segreti commerciali;
  • accesso limitato alle udienze e alle registrazioni;
  • pubblicazione delle decisioni in versione non riservata, con oscuramento delle parti sensibili.

Il numero di persone autorizzate all'accesso deve essere il minimo necessario e includere almeno una persona fisica per parte e i rispettivi avvocati o altri rappresentanti. Il trattamento dei dati personali resta soggetto alla direttiva 95/46/CE.

Misure provvisorie e cautelari

In presenza di una domanda del detentore, il giudice può ordinare provvisoriamente:

  • cessazione o divieto di uso/divulgazione;
  • divieto di produzione, offerta, commercializzazione, utilizzo, importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione;
  • sequestro o consegna delle merci sospette.

In alternativa, può consentire la prosecuzione dell'uso illecito subordinandolo a garanzie idonee ad assicurare il risarcimento. La divulgazione del segreto contro garanzia è esclusa. Le misure cautelari richiedono prova sufficiente dell'esistenza del segreto, della titolarità e dell'illecito o della minaccia di illecito, e devono essere revocate se l'attore non promuove il giudizio di merito entro il termine fissato o, in mancanza, entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, se più lungo.

Misure definitive, misure correttive e alternative

Dopo una decisione di merito che accerti l'illecito, il giudice può ordinare:

  • cessazione o divieto di uso/divulgazione;
  • divieti sulle merci costituenti violazione;
  • misure correttive sulle merci;
  • distruzione o consegna dei supporti che incorporano il segreto.

Le misure correttive comprendono il richiamo dal mercato, l'eliminazione delle qualità che rendono le merci violative e, in alternativa alla distruzione, il ritiro dal mercato quando compatibile con la tutela del segreto. Le spese sono in linea di principio a carico dell'autore della violazione.

La direttiva prevede anche una tutela alternativa per il terzo in buona fede che abbia acquisito il segreto senza sapere dell'origine illecita: può essere riconosciuto un indennizzo, purché l'esecuzione delle misure sarebbe sproporzionata e l'indennizzo sia ragionevolmente soddisfacente. L'importo non può superare i diritti che sarebbero stati dovuti per un uso autorizzato.

Risarcimento del danno e pubblicità delle decisioni

Il risarcimento deve coprire il pregiudizio effettivo subito dal detentore del segreto e tiene conto di lucro cessante, profitti illeciti e, se del caso, danno morale. In alternativa, il giudice può liquidare una somma forfettaria basata almeno sui diritti che sarebbero stati dovuti per l'autorizzazione all'uso.

Gli Stati membri possono limitare la responsabilità dei dipendenti per danni involontari. È inoltre possibile ordinare la pubblicazione delle decisioni, anche per estratto, a spese dell'autore della violazione, con tutela della riservatezza e valutazione della proporzionalità, specialmente quando siano coinvolte persone fisiche.

Sanzioni, cooperazione e monitoraggio

Le autorità giudiziarie devono poter sanzionare chi non ottempera alle misure adottate ai sensi degli articoli 9, 10 e 12, incluse penalità di mora. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Per favorire l'applicazione uniforme, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per lo scambio di informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri. È previsto inoltre un monitoraggio dell'efficacia della disciplina attraverso relazioni dell'EUIPO e della Commissione.

Recepimento e termini

Il termine di recepimento è fissato all'9 giugno 2018. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate e includere un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e i destinatari sono gli Stati membri.

Profili di rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché:

  • richiede policy interne di protezione dei segreti commerciali e prove documentali delle misure "ragionevoli" di riservatezza;
  • rafforza l'azione civile in via cautelare e di merito contro appropriazione di know-how e informazioni sensibili;
  • impone attenzione alla gestione processuale della riservatezza, anche nella produzione documentale e nelle udienze;
  • incide sulla redazione di clausole contrattuali di confidenzialità, non concorrenza e limiti d'uso;
  • lascia agli Stati membri il compito di disciplinare dettagli procedurali, prescrizione entro il limite massimo di sei anni e eventuali limitazioni di responsabilità dei dipendenti, con conseguente necessità di verificare il diritto interno di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto, armonizzazione minima e clausole di salvaguardia

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina la tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali. Gli Stati membri possono prevedere una protezione più ampia, purché rispettino i vincoli espressamente indicati dalla direttiva. Restano espressamente salvi libertà di espressione e informazione, obblighi di divulgazione per interesse pubblico o verso autorità pubbliche, poteri di divulgazione delle istituzioni/autorità, autonomia collettiva delle parti sociali e, al paragrafo 3, la mobilità dei lavoratori.

Definizione di segreto commerciale e soggetti rilevanti

L'articolo 2 definisce il segreto commerciale come informazione segreta, avente valore commerciale in quanto segreta e sottoposta a misure ragionevoli per mantenerla segreta. Sono definiti anche il detentore del segreto commerciale, l'autore della violazione e le merci costituenti violazione. La nozione esclude informazioni generalmente note o facilmente accessibili, nonché esperienza e competenze acquisite onestamente dai dipendenti nel normale svolgimento del lavoro.

Acquisizione, uso e divulgazione leciti

L'articolo 3 considera lecita l'acquisizione mediante scoperta o creazione indipendente, osservazione/studio/smontaggio/prova di un prodotto lecitamente ottenuto e libero da vincoli, esercizio dei diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, o altre pratiche conformi a leali pratiche commerciali. È altresì lecita qualsiasi acquisizione, utilizzo o divulgazione richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o nazionale.

Condotte illecite e responsabilità

L'articolo 4 qualifica come illecita l'acquisizione senza consenso mediante accesso, appropriazione o copia non autorizzati di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici, oppure tramite condotte contrarie alle leali pratiche commerciali. Sono illeciti anche utilizzo e divulgazione posti in essere da chi ha acquisito il segreto illecitamente, viola obblighi di riservatezza o limiti contrattuali all'uso. La norma copre anche l'acquisizione/uso/divulgazione da parte di chi sapeva o avrebbe dovuto sapere della provenienza illecita, nonché produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o stoccaggio di merci costituenti violazione quando il soggetto era a conoscenza dell'uso illecito del segreto.

Eccezioni

L'articolo 5 impone il rigetto della domanda di tutela quando la presunta acquisizione, uso o divulgazione avvenga nell'esercizio della libertà di espressione e informazione, per rivelare una condotta scorretta/irregolarità/illecito nell'interesse pubblico, nel legittimo esercizio delle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori, o per tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto UE o nazionale.

Obbligo generale degli Stati membri e requisiti dei rimedi civili

L'articolo 6 impone agli Stati membri di predisporre misure, procedure e strumenti di tutela per assicurare azioni civili riparatorie effettive. Tali rimedi devono essere leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi, senza scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati, ed essere efficaci e dissuasivi.

Proporzionalità e abuso del processo

L'articolo 7 richiede un'applicazione proporzionata, attenta a non ostacolare i legittimi scambi nel mercato interno e con garanzie contro gli abusi. In caso di domanda manifestamente infondata o azione abusiva/in malafede, le autorità giudiziarie possono adottare misure previste dal diritto nazionale, tra cui risarcimento al convenuto, sanzioni o pubblicazione della decisione.

Prescrizione

L'articolo 8 demanda agli Stati membri la disciplina della prescrizione delle azioni, indicando decorrenza, durata e cause di interruzione o sospensione. La durata massima del termine di prescrizione non può superare sei anni.

Riservatezza nel processo

L'articolo 9 impone obblighi di non divulgazione a parti, avvocati, personale giudiziario, testimoni, esperti e altri soggetti che accedano al materiale processuale, limitatamente ai segreti commerciali qualificati come riservati dal giudice. Prevede misure specifiche: accesso ristretto a documenti e udienze, decisioni in versione non riservata, e valutazione della proporzionalità tenendo conto di tutela effettiva, processo equo, interessi delle parti e di terzi. Il trattamento di dati personali resta soggetto alla direttiva 95/46/CE.

Misure provvisorie e cautelari

L'articolo 10 consente, su richiesta del detentore, la cessazione o il divieto provvisorio di uso/divulgazione, il divieto di produzione/commercializzazione/importazione/esportazione/stoccaggio di merci costituenti violazione e il sequestro o la consegna delle merci sospette. In alternativa, il giudice può subordinare il proseguimento dell'uso illecito alla prestazione di garanzie; la divulgazione del segreto commerciale contro garanzia non è ammessa.

Condizioni per le misure cautelari e loro revoca

L'articolo 11 richiede una prova sufficiente dell'esistenza del segreto, della sua titolarità e dell'acquisizione/uso/divulgazione illeciti o imminenti. Il giudice deve considerare valore del segreto, misure di protezione adottate, condotta del convenuto, impatto, interessi delle parti e di terzi, interesse pubblico e diritti fondamentali. Le misure si revocano se non segue il giudizio di merito entro un termine ragionevole o, in mancanza, entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, se più lungo, oppure se viene meno il requisito di segretezza non per causa imputabile al convenuto. È prevista la possibilità di cauzione e, in caso di revoca o di accertata insussistenza dell'illecito, un eventuale risarcimento al convenuto o al terzo danneggiato.

Ingiunzioni, misure correttive e gestione delle merci

L'articolo 12 disciplina i rimedi dopo una decisione di merito che accerti l'illecito: cessazione o divieto di uso/divulgazione, divieti sulle merci costituenti violazione, misure correttive e distruzione o consegna dei supporti contenenti il segreto. Le misure correttive includono richiamo dal mercato, eliminazione delle qualità violative e distruzione o ritiro dal mercato; il giudice può disporre la consegna al detentore o ad associazioni benefiche. Le spese gravano sull'autore della violazione salvo motivi particolari.

Proporzionalità delle misure definitive e indennizzo alternativo

L'articolo 13 impone una valutazione di proporzionalità simile a quella cautelare e richiede che la durata delle misure limitate nel tempo elimini il vantaggio commerciale/economico dell'autore della violazione. Le misure cessano se il segreto non soddisfa più i requisiti per ragioni non imputabili al convenuto. In alternativa alle misure di cui all'articolo 12, lettere a) e b), il giudice può disporre un indennizzo alla parte lesa quando l'utilizzatore non sapeva e non doveva sapere dell'origine illecita, l'esecuzione sarebbe sproporzionata e l'indennizzo è ragionevolmente soddisfacente; l'importo non può superare i diritti che sarebbero stati dovuti per un uso autorizzato.

Risarcimento del danno

L'articolo 14 impone un risarcimento adeguato al pregiudizio effettivo subito, per gli autori della violazione che sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'illiceità. Il giudice considera lucro cessante, profitti illeciti, danno morale e, in alternativa, può liquidare una somma forfettaria basata almeno sui diritti che sarebbero stati dovuti per l'autorizzazione all'uso. È ammessa la limitazione della responsabilità dei dipendenti per danni involontari secondo il diritto nazionale.

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

L'articolo 15 consente, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure di pubblicazione delle decisioni, integrali o per estratto. La pubblicazione deve rispettare la riservatezza dei segreti commerciali e il giudice deve considerare valore del segreto, condotta dell'autore, impatto dell'illecito, rischio di ulteriore divulgazione e, se coinvolta una persona fisica, la tutela della vita privata e reputazione.

Sanzioni per inosservanza

L'articolo 16 richiede sanzioni contro chi non ottempera o rifiuta di ottemperare alle misure adottate ai sensi degli articoli 9, 10 e 12. Le sanzioni possono includere penalità di mora e devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Cooperazione amministrativa e corrispondenti nazionali

L'articolo 17 impone a ciascuno Stato membro di designare uno o più corrispondenti nazionali per facilitare cooperazione e scambio di informazioni con la Commissione e tra Stati membri.

Relazioni e riesame

L'articolo 18 prevede una relazione preliminare dell'EUIPO entro il 9 giugno 2021, una relazione intermedia della Commissione entro il 9 giugno 2022 e una valutazione d'impatto entro il 9 giugno 2026. La relazione intermedia deve esaminare in particolare effetti su ricerca, innovazione, mobilità dei dipendenti e libertà di espressione e informazione.

Recepimento

L'articolo 19 impone agli Stati membri di adottare entro il 9 giugno 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali principali.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 20 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 21 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

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