Direttiva 2016/774
Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, riformulando l'elenco delle esenzioni al divieto di impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei veicoli. Alcune esenzioni vengono confermate, altre sono limitate nel tempo o assoggettate a nuove date di riesame, in base alla valutazione dei progressi tecnico-scientifici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro sei mesi dalla pubblicazione e applicarle ai rispettivi ordinamenti nazionali.
Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con aggiornamento e revisione delle esenzioni al divieto di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio nei materiali e componenti dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli immessi sul mercato nell'ambito della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e, in particolare, ai materiali e componenti dei veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con le relative esenzioni elencate nell'allegato II sostituito. Rileva anche per i pezzi di ricambio destinati a determinati veicoli immessi sul mercato in date antecedenti indicate nell'allegato. Non introduce un regime autonomo generale, ma aggiorna il sistema di deroghe/esenzioni già vigente.
Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso
La direttiva (UE) 2016/774 della Commissione aggiorna il sistema di esenzioni al divieto di impiego di determinate sostanze pericolose nei veicoli, previsto dalla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. L'intervento si fonda sulla valutazione dei progressi tecnico-scientifici e mira a eliminare o confermare solo le deroghe ancora giustificate, mantenendo l'allineamento della disciplina europea all'evoluzione tecnologica.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2000/53/CE vieta, in linea generale, l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003. L'allegato II di tale direttiva individua però i materiali e componenti esentati dal divieto. La direttiva 2016/774 interviene proprio su tale allegato, sostituendolo integralmente.
Esito del riesame tecnico-scientifico
I considerando chiariscono che le esenzioni 8.e), 8.f), 8.g), 8.h), 8.j) e 10.d) sono state riesaminate nel 2014. Dalla valutazione risulta che:
- per le esenzioni 8.h), 8.j) e 10.d) l'uso del piombo non dovrebbe essere prorogato, perché non più inevitabile;
- per le esenzioni 8.e), 8.f) e 8.g) l'uso del piombo resta al momento inevitabile, poiché non sono ancora disponibili materiali sostitutivi, ma è opportuno introdurre una data di revisione per verificare se tale uso possa essere interrotto.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i veicoli rientranti nella direttiva 2000/53/CE e, in particolare, i relativi materiali e componenti soggetti al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). L'allegato aggiornato disciplina anche numerosi casi di pezzi di ricambio destinati a veicoli immessi sul mercato o omologati prima di specifiche date, differenziando il trattamento in funzione dell'anzianità del veicolo.
Contenuto dell'allegato II sostituito
L'allegato sostituito elenca le esenzioni per:
- piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e leghe di rame;
- piombo e composti di piombo in componenti quali pile, masse smorzanti, agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri, saldature e componenti elettronici;
- cromo esavalente in rivestimenti anticorrosione e in sistemi di raffreddamento di frigoriferi ad assorbimento nei camper;
- mercurio in lampade e tubi fluorescenti utilizzati in specifici dispositivi dei veicoli;
- cadmio negli accumulatori per veicoli elettrici.
Per molte voci l'esenzione vale solo per:
- veicoli omologati prima di una certa data;
- pezzi di ricambio per tali veicoli;
- applicazioni specifiche già individuate nel testo allegato.
Sono inoltre riportate alcune scadenze esplicite e indicazioni di riesame per determinate esenzioni, in particolare quelle contrassegnate con le note (1), (2), (3) e (4).
Regole quantitative e note interpretative
Le note finali dell'allegato precisano che è ammessa una concentrazione massima, per materiale omogeneo, di:
- 0,1% in peso per piombo, cromo esavalente e mercurio;
- 0,01% in peso per cadmio.
È inoltre consentito senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, poiché il riutilizzo non rientra nel divieto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Per i pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003 e destinati a veicoli immessi sul mercato prima di tale data, si applica una regola di esclusione specifica, con eccezioni per masse di equilibratura delle ruote, spazzole in carbonio dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono provvedere alla trasposizione nel proprio ordinamento nazionale entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE con il testo allegato alla direttiva 2016/774. Il nuovo allegato aggiorna l'elenco dei materiali e componenti esclusi dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
Riesame tecnico e mantenimento selettivo delle esenzioni
I considerando precisano che le esenzioni 8.e), 8.f), 8.g), 8.h), 8.j) e 10.d) erano oggetto di riesame nel 2014. La Commissione conclude che l'uso del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8.h), 8.j) e 10.d) non deve essere prorogato, mentre per le esenzioni 8.e), 8.f) e 8.g) l'uso resta inevitabile per mancanza di sostituti, pur con introduzione di una data di revisione per verificarne la futura eliminazione.
Obbligo di recepimento nazionale entro sei mesi
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro sei mesi dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione alla Commissione delle misure nazionali
Sempre l'articolo 2 prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettano anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Contenuto dell'allegato: esenzioni per sostanze e componenti
L'allegato sostituito elenca le esenzioni al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio, indicando per ciascuna voce il materiale o componente, l'ambito applicativo e, quando previsto, la data di scadenza dell'esenzione o la limitazione ai veicoli omologati prima di una certa data o ai pezzi di ricambio per tali veicoli.
Note comuni su concentrazioni, riutilizzo e pezzi di ricambio
Le note dell'allegato precisano che è ammessa una concentrazione massima dello 0,1% in peso per materiale omogeneo di piombo, cromo esavalente e mercurio, e dello 0,01% per il cadmio. È inoltre ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, poiché il riutilizzo non rientra nel divieto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Per i pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003 e destinati a veicoli immessi sul mercato anteriormente a tale data si applica la clausola di esclusione indicata nella nota (*1), con eccezioni per masse di equilibratura delle ruote, spazzole in carbonio dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/797
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/798
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/800
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/801
- direttiva · 11 mag 2016Direttiva 2016/802
- direttiva · 25 mag 2016Direttiva 2016/881
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →