Direttiva 2016/970
Direttiva (UE) 2016/970 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2016/970 della Commissione aggiorna l’elenco comune dei prodotti per la difesa utilizzato dalla direttiva 2009/43/CE per la disciplina dei trasferimenti intra-UE. L’intervento è tecnico e consiste nella sostituzione integrale dell’allegato con un nuovo elenco di voci ML1-ML22 e relative definizioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 21 settembre 2016 e applicarle dal 28 settembre 2016.
Modifica l’allegato della direttiva 2009/43/CE aggiornando l’elenco comune dei prodotti per la difesa dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE in relazione ai prodotti per la difesa inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, con effetto sui regimi nazionali di trasferimento intra-UE disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE. La direttiva incide sull’allegato di classificazione dei prodotti per la difesa e, tramite il recepimento nazionale, sui soggetti economici operanti nel settore difesa; non contiene esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già previste nell’elenco aggiornato (ad esempio per taluni beni storici, civili o specificamente indicati nelle note alle singole voci).
Direttiva (UE) 2016/970 della Commissione – elenco dei prodotti per la difesa
La direttiva aggiorna l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea richiamato dalla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. Si tratta di un intervento di natura tecnica, motivato dall’adozione da parte del Consiglio, il 9 febbraio 2015, di una versione aggiornata dell’elenco comune.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2009/43/CE si applica ai prodotti per la difesa elencati nell’elenco comune dell’UE. La presente direttiva interviene per allineare tale allegato alla nuova versione dell’elenco comune, sostituendo integralmente il precedente allegato con quello allegato alla direttiva 2016/970.
Obbligo principale di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 21 settembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Le nuove disposizioni si applicano dal 28 settembre 2016.
- Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
- Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità del riferimento è rimessa agli Stati membri.
- Deve essere trasmesso alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: struttura dell’elenco dei prodotti per la difesa
L’allegato sostituito contiene l’elenco comune dei prodotti per la difesa, articolato nelle voci ML1-ML22, con numerose note, note tecniche e definizioni. L’elenco copre in particolare:
- armi leggere, armi ad anima liscia e accessori;
- armi e armamenti di calibro superiore, lanciatori e munizioni;
- bombe, razzi, missili, mine e dispositivi esplosivi;
- sistemi di direzione del tiro, sensori, contromisure e apparecchiature correlate;
- veicoli terrestri, navi da guerra, aeromobili, UAV e motori militari;
- sostanze chimiche e biologiche, agenti antisommossa, materiali energetici e precursori;
- corazzature, equipaggiamenti di protezione, simulatori e apparecchiature di addestramento;
- sistemi elettronici, software e tecnologia destinati allo sviluppo, produzione, funzionamento e manutenzione di materiale militare.
Principali esclusioni e note operative presenti nell’allegato
L’elenco contiene numerose esclusioni e limiti applicativi per categorie specifiche di beni, ad esempio:
- armi o componenti storici fabbricati prima di determinate date;
- armi o equipaggiamenti destinati a caccia, sport, difesa personale o usi civili specifici, quando espressamente esclusi;
- taluni componenti o sistemi civili certificati per uso civile;
- prodotti o tecnologie già richiamati in altri atti dell’Unione, in particolare nell’elenco UE dei beni a duplice uso, tramite rinvii puntuali.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore difesa e per i professionisti che assistono imprese esportatrici o trasferitrici intra-UE, l’intervento è rilevante perché aggiorna le categorie merceologiche soggette al controllo. La corretta classificazione alla luce dell’allegato sostituito è essenziale per verificare se un bene rientri nel regime della direttiva 2009/43/CE e per predisporre i conseguenti adempimenti nazionali di autorizzazione o controllo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco comune dei prodotti per la difesa
L’articolo 1 sostituisce l’allegato della direttiva 2009/43/CE con l’allegato della presente direttiva, recependo l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari adottato dal Consiglio il 9 febbraio 2015. L’effetto sostanziale è la revisione della classificazione dei prodotti per la difesa soggetti al regime della direttiva 2009/43/CE.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 21 settembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 28 settembre 2016. È richiesto che tali disposizioni rechino un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.
Comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, richiede la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la trasmissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 individua gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Contenuto dell’allegato: elenco dei prodotti per la difesa
L’allegato sostituito contiene l’elenco comune dei prodotti per la difesa suddiviso in voci ML1-ML22, con definizioni e note tecniche. Le voci riguardano, tra l’altro, armi leggere e pesanti, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri e navali militari, aeromobili e UAV, apparecchiature elettroniche, sistemi d’arma ad energia cinetica e diretta, corazzature, simulatori, apparecchiature per la produzione, software e tecnologia correlati.
Come è indicizzato
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