Direttiva 2016/844
Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo puntuale la direttiva 2009/45/CE per allineare le norme di sicurezza delle navi da passeggeri agli emendamenti delle convenzioni internazionali richiamate dalla disciplina UE. L’intervento riguarda soprattutto protezione antincendio, ventilazione, mezzi di salvataggio, formazione dell’equipaggio e documentazione di bordo, con requisiti differenziati per navi nuove ed esistenti. Sono introdotti numerosi standard tecnici applicabili alle navi costruite dal 1o gennaio 2018 e un termine di recepimento per gli Stati membri fissato al 1o luglio 2017.
Modifica tecnica delle norme di sicurezza per le navi da passeggeri di classi B, C e D, aggiornando la direttiva 2009/45/CE agli emendamenti delle convenzioni IMO e introducendo nuovi requisiti antincendio, di evacuazione e di soccorso.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva, ai fini del recepimento entro il 1o luglio 2017. Sul piano materiale incide sulla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, con particolare riferimento alle navi delle classi B, C e D, nuove ed esistenti, e a specifiche categorie di navi o locali di bordo (tra cui navi ro-ro da passeggeri, navi alimentate a GNL, locali macchine, cucine, locali ro-ro, locali di categoria speciale, lavanderie, locali chiusi). Alcuni requisiti si applicano solo alle navi costruite a partire dal 1o gennaio 2018 o dal 1o luglio 2019, mentre per le navi costruite anteriormente sono previsti termini transitori e adeguamenti alla prima visita di controllo periodica o al primo carenaggio programmato.
Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione: aggiornamento delle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
La direttiva interviene sulla direttiva 2009/45/CE per recepire, nell’ordinamento UE, modifiche intervenute nelle convenzioni internazionali richiamate dalla disciplina sulle navi da passeggeri. Il testo ha natura essenzialmente tecnica e aggiorna standard di sicurezza marittima, con effetti soprattutto su protezione antincendio, ventilazione, salvataggio, addestramento dell’equipaggio e dotazioni di bordo.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 100, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/45/CE, che consente l’adeguamento degli allegati per applicare le modifiche alle convenzioni internazionali. I considerando evidenziano che alcune convenzioni internazionali definite all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/45/CE sono state modificate e che, pertanto, è opportuno adeguare la normativa UE di conseguenza.
Ambito di applicazione
La direttiva non riscrive integralmente la disciplina, ma modifica l’allegato I della direttiva 2009/45/CE. I nuovi obblighi riguardano soprattutto le navi da passeggeri delle classi B, C e D, distinguendo tra navi nuove ed esistenti. In diversi casi il campo di applicazione è ulteriormente circoscritto da soglie dimensionali o funzionali:
- navi di stazza lorda pari o superiore a 1 600 tonnellate;
- navi costruite a partire dal 1o gennaio 2018 o dal 1o luglio 2019;
- navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri o fino a 36 passeggeri;
- navi ro-ro da passeggeri;
- navi alimentate a GNL;
- locali macchine, cucine, locali ro-ro, locali di categoria speciale, lavanderie e locali chiusi.
Recepimento, decorrenza ed obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone il recepimento entro il 1o luglio 2017. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Va inoltre trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 qualifica gli Stati membri come destinatari.
Modifiche al capitolo II-1: rumore e governo della nave
Nel capitolo II-1 viene inserita la regola II-1/A-1/4 sulla protezione contro il rumore. Per le navi delle classi B, C e D costruite dal 1o gennaio 2018 e con stazza lorda pari o superiore a 1 600 tonnellate, la progettazione deve ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale in conformità al codice IMO sul livello acustico a bordo delle navi, adottato con risoluzione MSC.337(91), come eventualmente emendato. Sono inoltre sostituite le regole II-1/C/6.2.2.2 e II-1/C/6.3.2, con criteri più dettagliati sulle prestazioni del timone. In sintesi, il timone deve poter compiere determinati angoli di brandeggio entro tempi massimi prefissati; qualora non sia ragionevolmente possibile dimostrare la conformità nelle condizioni standard di prova in mare, la conformità può essere dimostrata attraverso metodi alternativi, tra cui:
- nave longitudinalmente dritta e timone completamente immerso;
- calcolo di una velocità di marcia avanti adeguata sulla base della superficie sommersa del timone;
- previsione affidabile della forza e della coppia del timone e loro estrapolazione ai valori di pieno carico. Viene anche sostituito il sottotitolo della regola II-1/C/15, che diventa: «Navi nuove delle classi B, C e D non contemplate dalla regola II-1/A-1/4».
Modifiche al capitolo II-2: prevenzione incendi, ventilazione e attrezzature antincendio
La direttiva introduce una serie di aggiornamenti estesi al capitolo II-2, in larga parte con applicazione alle navi costruite dal 1o gennaio 2018.
Definizioni di serrande tagliafuoco e tagliafumo
Vengono inserite due definizioni funzionali ai requisiti di ventilazione:
- la serranda tagliafuoco, dispositivo in condotta di ventilazione che normalmente resta aperto e che, in caso di incendio, si chiude per limitare il passaggio del fuoco;
- la serranda tagliafumo, analoga ma finalizzata a limitare il passaggio di fumo e gas caldi, senza contribuire all’integrità di pareti divisorie parafiamma attraversate dalla condotta. Per entrambe sono precisate le varianti automatica, manuale e telecomandata.
Macchine, equipaggiamenti da vigile del fuoco e comunicazione
La regola II-2/A/6.8.2.1 viene aggiornata per includere, per le navi costruite dal 1o gennaio 2018, tutte le parti a potenziale rischio d’incendio delle macchine a combustione interna, non solo quelle impiegate per la propulsione principale e la generazione elettrica. Per le navi costruite prima del 1o luglio 2019, la regola II-2/A/11.1 precisa il contenuto dell’equipaggiamento da vigile del fuoco; inoltre, entro il 1o luglio 2019 gli apparecchi autorespiratori ad aria compressa devono essere conformi al capitolo 3, paragrafo 2.1.2.2, del Fire Safety Systems Code. Per le navi costruite dal 1o luglio 2019, gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al Fire Safety Systems Code. È poi inserita la regola II-2/A/11.4a, che impone alle navi soggette all’obbligo di equipaggiamento da vigile del fuoco e costruite dal 1o gennaio 2018 di tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco. Per le navi alimentate a GNL e per le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi devono essere antideflagranti o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite prima del 1o gennaio 2018 devono adeguarsi entro la prima visita di controllo periodica successiva al 1o luglio 2019. La regola II-2/A/15.2.6 prevede che, per le navi soggette alla regola II-2/A/11, le bombole d’aria degli apparecchi di respirazione usati durante le esercitazioni siano ricaricate o sostituite prima della partenza.
Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti
La regola II-2/B/5.1 è sostituita per chiarire che la resistenza minima al fuoco delle paratie e dei ponti deve corrispondere alle tabelle applicabili, tenendo conto del rischio di trasmissione di calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche. Sono introdotte due nuove tabelle, 5.1(a) e 5.2(a), applicabili a tutte le navi delle classi B, C e D costruite dal 1o gennaio 2018. Le tabelle aggiornano in modo puntuale i livelli di resistenza al fuoco richiesti per paratie e ponti che separano locali contigui, con riferimento a stazioni di comando, corridoi, alloggi, scale, locali di servizio, locali macchine, locali per il carico, ponti scoperti e locali di categoria speciale/ro-ro. Le note alle tabelle precisano, tra l’altro, che:
- dove compare l’asterisco, la divisione deve essere di acciaio o materiale equivalente;
- per alcune attraversate di ponti e paratie è richiesta impermeabilizzazione contro il passaggio di fiamme e fumo;
- in specifici casi le classi B-0 e C sono considerate come A-0 ai fini dell’applicazione;
- in locali di categoria (7) a basso o nullo rischio di incendio la coibentazione tagliafuoco può essere omessa;
- per i ponti scoperti il segno asterisco comporta la struttura in acciaio o equivalente, con precisazioni per attraversamenti di cavi, tubazioni e ventilazione.
Mezzi di sfuggita e uscite dai locali macchine
La regola II-2/B/6.3.4, applicabile alle navi costruite dal 1o gennaio 2018, prescrive che da ogni officina principale dei locali macchine siano previsti due mezzi di sfuggita; almeno uno deve garantire una protezione antincendio continua fino a un luogo sicuro esterno al locale macchine.
Ventilazione delle navi costruite dal 1o gennaio 2018
È inserita la regola II-2/B/9a, che disciplina in modo ampio gli impianti di ventilazione delle navi delle classi B, C e D costruite dal 1o gennaio 2018.
Le prescrizioni generali impongono che le condotte di ventilazione siano di acciaio o materiale equivalente, con eccezioni limitate per soffietti flessibili e per brevi tronchi di condotta in materiale non combustibile che rispettino condizioni di dimensione, contenuto calorifico e distanza da divisioni di classe A o B. Sono previste prove secondo il Fire Test Procedures Code per serrande tagliafuoco e condotte che attraversano divisioni di classe A.
Tra gli obblighi strutturali e di manutenzione figurano:
- accessibilità delle serrande tagliafuoco;
- portelli di ispezione contrassegnati;
- portelli per ispezione e pulizia in prossimità delle serrande;
- possibilità di chiusura dall’esterno delle prese e degli scarichi principali;
- divieto di guarnizioni combustibili in specifiche flange;
- divieto, salvo eccezioni, di aperture o condotte di bilanciamento tra due locali chiusi.
La disciplina sulla disposizione delle condotte impone, tra l’altro, la separazione degli impianti di ventilazione per locali macchine di categoria A, locali per veicoli, locali ro-ro, cucine, locali di categoria speciale e locali per il carico, nonché limiti severi all’attraversamento di locali di alloggio, di servizio e stazioni di comando. Sono stabiliti spessori minimi in acciaio, obbligo di serrande tagliafuoco automatiche, requisiti di coibentazione e regole specifiche per l’attraversamento di divisioni di zona verticale principale.
Per le condotte che attraversano divisioni di classe A o B, la regola dettaglia differenti requisiti a seconda della sezione trasversale, includendo manicotti di acciaio, coibentazione e serrande automatiche con azionamento manuale da entrambi i lati e meccanismi fail-safe. È vietato frazionare una condotta per eludere l’installazione della serranda prescritta.
Per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri sono aggiunti requisiti ulteriori:
- corridoi verticali principali per le condotte ai vari locali;
- impianto indipendente per i cofani delle scale;
- serrande tagliafumo automatiche per condotte che servono più locali in interponte;
- coibentazione delle condotte verticali secondo le tabelle pertinenti.
Sono inoltre disciplinate in modo puntuale le condotte di estrazione dai fornelli delle cucine. Per le navi con più di 36 passeggeri, esse devono avere filtro del grasso, doppia serranda tagliafuoco, impianto fisso di estinzione interno alla condotta, comandi a distanza e portelli di ispezione e pulizia; per le navi fino a 36 passeggeri si prevedono requisiti analoghi ma adattati alla minore capienza. Ulteriori prescrizioni riguardano le sale di ventilazione che servono locali macchine di categoria A e le lavanderie delle navi con più di 36 passeggeri.
Rivelazione incendi nei locali macchine e negli inceneritori
Sono introdotte le regole II-2/B/13.4, 13.5 e 13.6. Per le navi costruite dal 1o gennaio 2018 deve essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione incendi approvato nei locali macchine in cui sia stata autorizzata l’installazione di impianti automatici e controllati a distanza in sostituzione dell’occupazione permanente, nonché nei locali in cui la propulsione principale e ausiliaria e le principali fonti di energia elettrica siano oggetto di comandi automatici o a distanza e siano sotto costante sorveglianza presidiata da una sala comandi. È inoltre richiesto un impianto analogo nei locali chiusi che ospitano inceneritori. La regola II-2/B/13.6 precisa che tali impianti devono rilevare tempestivamente qualsiasi incendio nelle normali condizioni di funzionamento e di ventilazione, che non sono ammessi soli rilevatori termici salvo casi limitati, e che gli allarmi devono essere ottici e acustici, distinti da altri segnali, udibili e percepibili in plancia e da un ufficiale di macchina responsabile; se la plancia non è presidiata, l’allarme deve essere percepito nel punto in cui presta servizio il membro dell’equipaggio responsabile.
Zone orizzontali e locali di categoria speciale
La regola II-2/B/14.1.1.2 estende l’applicazione delle disposizioni sulle zone verticali anche ai ponti e alle paratie che delimitano le zone orizzontali. La regola II-2/B/14.1.2.2 aggiorna invece il regime di coibentazione delle delimitazioni dei locali di categoria speciale, distinguendo tra navi nuove e navi esistenti e tra navi costruite prima o a partire dal 1o gennaio 2018, con rinvio alle tabelle 5.1/5.2 o 5.1(a)/5.2(a) a seconda dei casi.
Modifiche al capitolo III: mezzi di salvataggio, addestramento e registrazione
Nel capitolo III sono aggiornati i requisiti relativi ai mezzi di salvataggio e alle esercitazioni di emergenza.
Capacità dei mezzi di salvataggio e dotazioni di bordo
La tabella della regola III/2.6 viene sostituita. Essa definisce, per navi delle classi B, C e D, nuove e esistenti, le quantità minime di mezzi collettivi di salvataggio, battelli di emergenza, salvagenti anulari, cinture di salvataggio, cinture per bambini e neonati, segnali di soccorso, dispositivi lanciasagole, radar transponder e apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti. La capacità dei mezzi collettivi è fissata, in linea di principio, al 110% del numero totale di persone per le navi esistenti e al 125% per le navi nuove. La nota della tabella chiarisce che:
- i mezzi collettivi possono essere costituiti da imbarcazioni o zattere o da una combinazione delle stesse;
- in certe condizioni di viaggio e di mare l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire zattere specifiche non perfettamente conformi ad alcuni requisiti del codice LSA, purché lo Stato membro ospitante non si opponga;
- i mezzi di salvataggio devono essere distribuiti equamente sui due lati della nave per quanto possibile;
- la capacità totale deve restare sufficiente anche in caso di perdita di un mezzo;
- sono previste eccezioni e regole specifiche per MES, battelli di emergenza, salvagenti e cinture di salvataggio.
Sganciamento delle scialuppe di salvataggio
La regola III/9/2a prevede che, entro il primo carenaggio programmato dopo il 1o gennaio 2018 e comunque non oltre il 1o luglio 2019, i meccanismi di sganciamento delle scialuppe non conformi ai paragrafi 4.4.7.6.4-4.4.7.6.6 del codice LSA debbano essere sostituiti con attrezzature conformi al codice, con richiamo agli orientamenti IMO MSC.1/Circ.1392.
Recupero di persone dall’acqua
La nuova regola III/10a impone alle navi delle classi B, C e D costruite dal 1o gennaio 2018 di disporre di piani e procedure specifiche per il recupero di persone dall’acqua, tenendo conto delle linee guida IMO. Tali piani devono indicare le attrezzature da utilizzare e le misure per ridurre al minimo il rischio per il personale coinvolto. Le navi costruite prima del 1o gennaio 2018 devono adeguarsi entro la prima analisi periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza. Le navi ro-ro da passeggeri conformi alla regola III/5-1.4 sono considerate conformi anche a questa regola.
Esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi
La regola III/13.9 richiede che i membri dell’equipaggio autorizzati all’accesso o responsabili del soccorso in locali chiusi partecipino a esercitazioni specifiche, tenute a intervalli stabiliti dall’amministrazione ma non meno di una volta l’anno. Le esercitazioni devono essere pianificate e svolte in sicurezza e comprendere:
- verifica e uso dei dispositivi di protezione personale;
- verifica e uso delle apparecchiature di comunicazione e delle procedure;
- verifica e uso degli strumenti di misurazione atmosferica;
- verifica e uso delle apparecchiature di salvataggio;
- tecniche di primo soccorso e rianimazione.
Documentazione di bordo
La regola III/14 impone che la data degli appelli, delle esercitazioni di abbandono nave e antincendio, delle esercitazioni di accesso e soccorso in locali chiusi, e delle esercitazioni o formazioni sugli altri mezzi di salvataggio sia registrata nel giornale di bordo secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. Se un appello, un’esercitazione o una sessione di formazione non si svolge alla data prevista, devono essere annotate nel giornale di bordo le circostanze e l’estensione dell’evento mancato.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori navali, il punto centrale è che la direttiva non introduce solo un adeguamento formale, ma una serie di standard tecnici vincolanti da trasporre nei sistemi nazionali. L’impatto pratico riguarda soprattutto:
- progettazione e costruzione di navi nuove dal 1o gennaio 2018 e dal 1o luglio 2019;
- programmi di adeguamento delle navi esistenti;
- verifica di conformità documentale e tecnica in sede di visite di controllo;
- gestione delle dotazioni di salvataggio e dei requisiti di addestramento dell’equipaggio;
- coordinamento con il quadro IMO/SOLAS, il codice LSA, il Fire Safety Systems Code e il Fire Test Procedures Code.
La direttiva lascia agli Stati membri il margine tipico degli atti di armonizzazione minima/tecnica in ordine alla forma e ai mezzi di recepimento, ma non sulla sostanza del risultato richiesto, che consiste nell’aggiornamento delle norme di sicurezza marittima ai nuovi standard internazionali.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2016/844. La base dell’intervento è l’adeguamento alle modifiche intervenute in alcune convenzioni internazionali richiamate dalla direttiva 2009/45/CE.
Recepimento e comunicazioni agli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1o luglio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Protezione contro il rumore per le nuove navi
Nel capitolo II-1 è inserita la regola II-1/A-1/4: per le navi delle classi B, C e D costruite dal 1o gennaio 2018 e di stazza lorda pari o superiore a 1 600 tonnellate, la costruzione deve ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale conformemente al codice IMO sul livello acustico a bordo delle navi (MSC.337(91), come emendato).
Nuovi requisiti di governo e prove in mare
Sono sostituite le regole II-1/C/6.2.2.2 e II-1/C/6.3.2, introducendo criteri più dettagliati sulla capacità del timone e sulla dimostrazione di conformità durante le prove in mare. Nei casi in cui non sia ragionevolmente possibile dimostrare il rispetto dei requisiti nelle condizioni standard, sono ammessi metodi alternativi basati sulla posizione della nave, sulla completa immersione del timone, sul calcolo di una velocità adeguata o sulla previsione affidabile della forza e coppia del timone.
Definizioni di serranda tagliafuoco e tagliafumo
Nel capitolo II-2 sono introdotte le definizioni di serranda tagliafuoco e serranda tagliafumo, comprensive delle varianti automatica, manuale e telecomandata, ai fini dell’applicazione della regola II-2/B/9a.
Requisiti antincendio per le navi nuove
Sono modificati i requisiti relativi alle parti a potenziale rischio d’incendio delle macchine a combustione interna, all’equipaggiamento da vigile del fuoco e alle dotazioni di comunicazione tra vigili del fuoco. Per le navi costruite dal 1o luglio 2019 gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al Fire Safety Systems Code; per le navi costruite dal 1o gennaio 2018 devono essere imbarcati almeno due apparecchi radiotelefonici portatili per ciascun vigile del fuoco, con caratteristiche antideflagranti o intrinsecamente sicure per navi alimentate a GNL e per specifiche navi ro-ro.
Aggiornamento delle prescrizioni sui mezzi di salvataggio e sull’addestramento
Nel capitolo III sono aggiornate le tabelle sulla capacità dei mezzi collettivi di salvataggio e sul numero di dotazioni personali; è inoltre previsto che i meccanismi di sganciamento delle scialuppe non conformi al codice LSA siano sostituiti entro il primo carenaggio programmato dopo il 1o gennaio 2018 e comunque non oltre il 1o luglio 2019. Sono introdotti piani e procedure per il recupero di persone dall’acqua, esercitazioni annuali di accesso e soccorso in locali chiusi e obblighi di registrazione nel giornale di bordo di appelli, esercitazioni e formazioni.
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