Direttiva 2016/856
Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il periodo in cui l’aliquota normale IVA non può essere inferiore al 15%. La misura è giustificata dall’esigenza di garantire certezza del diritto e continuità del regime IVA, in attesa di ulteriori sviluppi verso un eventuale regime IVA definitivo per gli scambi intra-UE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° agosto 2016.
Proroga della durata dell'obbligo per gli Stati membri di applicare un'aliquota normale minima IVA del 15% fino al 31 dicembre 2017.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sul sistema comune dell’IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE. In particolare riguarda il livello dell’aliquota normale IVA che gli Stati membri devono prevedere nel proprio ordinamento, senza incidere direttamente su altri profili del regime IVA. Non introduce esclusioni settoriali o soggettive specifiche, ma si limita a modificare in via temporanea la disciplina generale dell’aliquota normale minima.
Proroga dell’aliquota normale minima IVA
La direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio interviene sulla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prorogando il periodo di validità dell’aliquota normale minima del 15%. Il legislatore dell’Unione motiva la scelta con l’esigenza di garantire continuità e certezza del diritto, evitando al contempo squilibri strutturali e distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze eccessive tra le aliquote normali applicate dagli Stati membri.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il regime IVA vigente, in combinazione con i meccanismi transitori e con le nuove regole sul luogo di prestazione dei servizi, ha finora funzionato in modo accettabile. Tuttavia, poiché è ancora in corso la discussione sulle caratteristiche del regime IVA definitivo per gli scambi intra-Unione, sarebbe prematuro stabilire un’aliquota permanente o modificare stabilmente la soglia minima. La direttiva si colloca quindi come misura transitoria, con l’obiettivo di mantenere inalterato il quadro esistente in attesa di ulteriori sviluppi normativi.
Modifica dell’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE. La nuova formulazione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, l’aliquota normale non possa essere inferiore al 15%. La norma estende dunque il periodo di applicazione del vincolo minimo, garantendo la continuità dell’obbligo già previsto per gli anni precedenti.
Obblighi per gli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 1° agosto 2016. A tal fine, essi devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e darne immediata informazione alla Commissione.
- Le misure nazionali devono contenere un riferimento espresso alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
- Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Profili di rilievo per l’operatore
Per avvocati e commercialisti, la direttiva conferma che nel periodo considerato gli Stati membri devono continuare a mantenere un’aliquota IVA ordinaria non inferiore al 15%. Non introduce margini di discrezionalità sul livello minimo della soglia, ma lascia agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme di recepimento e delle modalità attuative, nel rispetto del termine stabilito.
Disposizioni principali
Proroga dell’aliquota normale minima IVA
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, l’aliquota normale IVA non può essere inferiore al 15%. Si tratta di una proroga temporanea dell’obbligo già vigente, finalizzata a evitare un vuoto normativo nella disciplina dell’aliquota minima.
Obbligo di recepimento degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° agosto 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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