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Direttiva 2016/881

Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Normativa europea32016L0881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza la direttiva 2011/16/UE introducendo un sistema di scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese dei gruppi multinazionali. L’obiettivo è aumentare la trasparenza fiscale, migliorare la valutazione dei rischi di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e sostenere la lotta contro frode ed evasione fiscale. Vengono fissati contenuto minimo della rendicontazione, soggetti obbligati, termini di trasmissione, uso delle informazioni, regole tecniche di scambio, valutazioni annuali e sanzioni nazionali.

Modifica della direttiva 2011/16/UE per introdurre lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese dei gruppi multinazionali in materia fiscale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e impone obblighi alle entità costitutive di gruppi di imprese multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione, nonché alle controllanti capogruppo e alle supplenti della controllante capogruppo quando tenute alla presentazione della rendicontazione paese per paese. Riguarda i gruppi multinazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 000 000 EUR, ovvero importo equivalente in valuta locale alla data di gennaio 2015, e prevede anche lo scambio tra Stati membri delle informazioni ricevute. Sono esclusi i gruppi di imprese multinazionali esclusi sotto tale soglia di ricavi consolidati.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale per i gruppi multinazionali

La direttiva (UE) 2016/881 modifica la direttiva 2011/16/UE per introdurre nell’ordinamento dell’Unione lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese dei gruppi di imprese multinazionali. Essa si inserisce nel contesto della lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale, all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, anche in coerenza con gli sviluppi OCSE/G20 sull’azione 13 del progetto BEPS.

Finalità e logica dell’intervento

Il legislatore europeo mira ad aumentare la trasparenza fiscale nei confronti delle autorità competenti, consentendo una migliore valutazione dei rischi connessi a prezzi di trasferimento e a pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. La direttiva è costruita come intervento di armonizzazione minima: vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, nonché un margine di discrezionalità su alcune scadenze operative e sul sistema sanzionatorio.

Modifiche alla direttiva 2011/16/UE

La direttiva interviene innanzitutto sull’articolo 3, punto 9, della direttiva 2011/16/UE, ridefinendo lo "scambio automatico" ai fini delle nuove disposizioni sulla rendicontazione paese per paese. In tale contesto, il rinvio all’allegato III assume rilievo centrale, poiché contiene le definizioni e il modello uniforme di rendicontazione.

Obbligo di rendicontazione paese per paese

Il nuovo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, impone a ciascuno Stato membro di adottare misure per far sì che la controllante capogruppo residente nel proprio territorio, oppure un’altra entità tenuta alla rendicontazione secondo l’allegato III, presenti la rendicontazione paese per paese entro 12 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

La disciplina mira a evitare asimmetrie informative e a garantire che le autorità fiscali dispongano di dati comparabili e tempestivi. L’obbligo si applica anche ai gruppi multinazionali non UE, per ragioni di parità concorrenziale e di funzionalità del mercato interno, quando vi siano entità costitutive residenti nell’Unione.

Contenuto minimo della rendicontazione

L’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, precisa il contenuto della rendicontazione. Il report deve indicare, per ciascuna giurisdizione fiscale in cui opera il gruppo:

  • ricavi aggregati, distinti tra operazioni con imprese associate e con terzi indipendenti;
  • utili o perdite al lordo delle imposte sul reddito;
  • imposte sul reddito pagate e imposte sul reddito maturate nell’anno;
  • capitale dichiarato;
  • utili non distribuiti;
  • numero di addetti;
  • immobilizzazioni materiali diverse da disponibilità liquide o mezzi equivalenti.

Inoltre, deve essere identificata ogni entità costitutiva del gruppo, con indicazione della giurisdizione di residenza fiscale, dell’eventuale diversa giurisdizione di costituzione o organizzazione e della natura delle principali attività svolte.

Termini di trasmissione e prima applicazione

Il paragrafo 4 dell’articolo 8 bis bis stabilisce che lo scambio automatico tra Stati membri avvenga entro 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta del gruppo cui la rendicontazione si riferisce. Per la prima rendicontazione, relativa al periodo d’imposta del gruppo che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva, il termine di scambio è di 18 mesi dalla fine di tale periodo.

Regole di compilazione e soglia di esclusione

L’allegato III introduce la soglia di esclusione per i gruppi di imprese multinazionali esclusi: sono tali quelli con ricavi consolidati complessivi inferiori a 750 000 000 EUR, o importo equivalente in valuta locale alla data di gennaio 2015, nel periodo d’imposta precedente il periodo di rendicontazione.

Le definizioni contenute nell’allegato III chiariscono, tra l’altro, i concetti di:

  • gruppo;
  • impresa;
  • entità costitutiva;
  • entità tenuta alla rendicontazione;
  • controllante capogruppo;
  • supplente della controllante capogruppo;
  • periodo d’imposta;
  • periodo d’imposta di rendicontazione;
  • accordo qualificante tra autorità competenti;
  • accordo internazionale;
  • bilancio consolidato;
  • inadempienza sistemica.

Obblighi delle entità costitutive residenti nell’Unione

La sezione II dell’allegato III disciplina i casi in cui un’entità costitutiva residente in uno Stato membro, pur non essendo la controllante capogruppo, può essere tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese. Ciò avviene quando la controllante capogruppo non è obbligata a presentarla nella propria giurisdizione, oppure quando manca un accordo qualificante tra autorità competenti, oppure in caso di inadempienza sistemica della giurisdizione della capogruppo.

L’entità interessata deve chiedere alla propria controllante tutte le informazioni necessarie; se non le ottiene, presenta la rendicontazione con i dati in suo possesso e notifica il rifiuto della capogruppo allo Stato membro di residenza. Gli Stati membri possono inoltre consentire che una sola entità costitutiva dell’Unione presenti la rendicontazione per tutte le entità residenti nell’UE del gruppo, se ricorrono le condizioni previste.

La direttiva prevede anche la possibilità di rinvio di un anno dell’obbligo per le entità costitutive che non siano controllanti capogruppo o supplenti della controllante capogruppo, così da agevolare la transizione.

Uso delle informazioni e limiti alle rettifiche fiscali

L’articolo 16, paragrafo 6, limita l’utilizzo delle informazioni scambiate: esse possono servire alla valutazione dei rischi elevati di prezzi di trasferimento e di erosione della base imponibile, nonché ad analisi economiche e statistiche. Tuttavia, le autorità fiscali degli Stati membri riceventi non possono fondare direttamente su tali informazioni rettifiche dei prezzi di trasferimento. Rimane invece consentito utilizzare le informazioni come base per ulteriori indagini nel corso di verifiche fiscali, potendo così emergere eventuali rettifiche della base imponibile.

Aspetti tecnici dello scambio: modello, lingua e rete CCN

L’articolo 20, paragrafo 6, stabilisce che lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese debba avvenire mediante il modello standard contenuto nell’allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione deve adottare, con atti di esecuzione, il regime linguistico entro il 31 dicembre 2016; gli Stati membri possono comunque comunicare le informazioni in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione, fermo restando che il regime può imporre la trasmissione anche in un’altra lingua ufficiale dell’Unione per gli elementi chiave.

L’articolo 21, paragrafo 6, prevede che la trasmissione avvenga per via elettronica tramite la rete CCN, e demanda alla Commissione le modalità pratiche per il potenziamento della rete stessa.

Monitoraggio, cooperazione e sanzioni

Gli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni previsto dagli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e dei risultati pratici conseguiti. La Commissione adotta la forma e le modalità di comunicazione di tale valutazione mediante atti di esecuzione.

Sul piano repressivo, l’articolo 25 bis impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni della normativa nazionale di recepimento relativa all’articolo 8 bis bis. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, lasciando dunque agli Stati un margine nella scelta concreta, ma non nel rispetto di tali criteri.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 4 giugno 2017 e applicarle dal 5 giugno 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • individuare le entità tenute alla rendicontazione e verificare la soglia dei 750 milioni di EUR;
  • organizzare la raccolta dei dati per giurisdizione e la coerenza delle fonti informative;
  • monitorare i termini di 12, 15 e 18 mesi previsti per presentazione e scambio;
  • valutare gli effetti delle eventuali inadempienze sistemiche o della mancanza di accordi qualificanti;
  • presidiare gli obblighi di notifica interni al gruppo e le conseguenze sanzionatorie a livello nazionale;
  • considerare che le informazioni servono alla risk analysis fiscale, ma non possono da sole fondare rettifiche di transfer pricing.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2011/16/UE e definizione di scambio automatico

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 3, punto 9, della direttiva 2011/16/UE, chiarendo il concetto di "scambio automatico" per le informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis. Le definizioni richiamate per l’articolo 8 bis bis e l’allegato III prevalgono nel relativo contesto.

Obbligo di rendicontazione paese per paese

Il nuovo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare misure per obbligare la controllante capogruppo residente nel loro territorio, o altra entità tenuta alla rendicontazione, a presentare la rendicontazione paese per paese entro 12 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Scambio automatico tra Stati membri

Ai sensi dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, l’autorità competente che riceve la rendicontazione la comunica automaticamente a ciascun altro Stato membro in cui, sulla base dei dati contenuti nella rendicontazione, una o più entità costitutive del gruppo sono residenti fiscalmente o sono soggette a imposta per attività svolte tramite stabile organizzazione.

Contenuto della rendicontazione paese per paese

L’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, richiede dati aggregati per giurisdizione su ricavi, utili/perdite ante imposte, imposte sul reddito pagate e maturate, capitale dichiarato, utili non distribuiti, numero di addetti e immobilizzazioni materiali, oltre all’elenco delle entità costitutive e alla natura delle attività principali. Il paragrafo 4 prevede che la comunicazione avvenga entro 15 mesi dalla fine del periodo d’imposta del gruppo; la prima rendicontazione riguarda i periodi che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente e va trasmessa entro 18 mesi dalla fine di tale periodo.

Uso limitato delle informazioni e prezzi di trasferimento

Il nuovo articolo 16, paragrafo 6, stabilisce che le informazioni scambiate servono a valutare rischi elevati di prezzi di trasferimento, erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, nonché per analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento non possono basarsi direttamente sulle informazioni scambiate, ma tali informazioni possono fungere da base per ulteriori indagini e verifiche fiscali.

Regime linguistico e rete CCN

L’articolo 20, paragrafo 6, prevede che lo scambio avvenga sul modello standard dell’allegato III e che la Commissione adotti entro il 31 dicembre 2016, con atti di esecuzione, il regime linguistico. L’articolo 21, paragrafo 6, richiede l’uso di mezzi elettronici tramite la rete CCN e attribuisce alla Commissione il compito di fissare le modalità pratiche di potenziamento della rete.

Valutazione annuale dell’efficacia dello scambio

L’articolo 23, paragrafo 3, come sostituito, impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico relativo agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e dei risultati pratici ottenuti.

Sanzioni nazionali

Il nuovo articolo 25 bis impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione relative all’articolo 8 bis bis e di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 4 giugno 2017 e di applicarle dal 5 giugno 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativatrasparenza fiscaleprezzi di trasferimentolotta all’evasione fiscale

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