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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2014. La CTP di Milano aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello la CTR Lombardia aveva accolto l'appello principale della società e rigettato quello incidentale dell'Ufficio, annullando in gran parte l'atto impositivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse apoditticamente escluso la prova dell'inesistenza delle operazioni contestate; 2) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla figura di un soggetto indicato negli atti di verifica; 3) nullità per motivazione apparente su più rilievi dell'accertamento, per difetto di una reale giustificazione delle ragioni del rigetto delle contestazioni erariali; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, poiché la CTR avrebbe posto a carico dell'Ufficio la prova della non inerenza di costi per telefonia mobile; 5) omessa pronuncia su due rilievi, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla definitività dei recuperi perché non impugnati dalla società. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi; ha accolto solo parzialmente il terzo, ravvisando motivazione apparente su alcuni rilievi ma non su altri; ha ritenuto fondato il quarto; ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specificità e perché la CTR si era comunque pronunciata o la questione era di correzione materiale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo nei punti indicati in motivazione e al quarto motivo; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. Per effetto di tale accoglimento parziale, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per i vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 111 Cost.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È evocato quale parametro della sufficienza/forma della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato in tema di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del convincimento formato.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia applicato un criterio incompatibile con tali requisiti.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'inerenza dei costi dedotti, contestati dall'Amministrazione, grava sul contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è denunciabile solo se la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice e non decisa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti rilevanti e delle questioni dedotte nei gradi di merito.

  • art. 287 c.p.c.

    Quando il difetto riguarda un mero errore materiale o un contrasto tra motivazione e dispositivo non incidente sulla sostanza della decisione, la correzione segue tale procedimento.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la mera sintesi o la motivazione per relationem non sono di per sé invalide se consentono di comprendere le ragioni della decisione.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito, anche quando la prova sia presuntiva.
  • In tema di presunzioni, il giudice di merito deve verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; la violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il ragionamento presuntivo è costruito su fatti o indizi che non possiedono quei requisiti, non quando si contesta una diversa lettura del quadro fattuale.
  • Nei redditi d'impresa, la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all'attività imprenditoriale; quando l'inerenza è contestata, la relativa dimostrazione grava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo non è specifico, non riproduce il contenuto della domanda o dell'appello asseritamente ignorato, oppure se la questione risulta comunque affrontata dal giudice di merito o riguarda un mero errore materiale emendabile.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice dell'impugnazione mostra di avere esaminato criticamente i motivi di gravame o comunque chiarisce perché condivide la decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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