Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2014. La CTP di Milano aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello la CTR Lombardia aveva accolto l'appello principale della società e rigettato quello incidentale dell'Ufficio, annullando in gran parte l'atto impositivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse apoditticamente escluso la prova dell'inesistenza delle operazioni contestate; 2) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla figura di un soggetto indicato negli atti di verifica; 3) nullità per motivazione apparente su più rilievi dell'accertamento, per difetto di una reale giustificazione delle ragioni del rigetto delle contestazioni erariali; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, poiché la CTR avrebbe posto a carico dell'Ufficio la prova della non inerenza di costi per telefonia mobile; 5) omessa pronuncia su due rilievi, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla definitività dei recuperi perché non impugnati dalla società. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi; ha accolto solo parzialmente il terzo, ravvisando motivazione apparente su alcuni rilievi ma non su altri; ha ritenuto fondato il quarto; ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specificità e perché la CTR si era comunque pronunciata o la questione era di correzione materiale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo nei punti indicati in motivazione e al quarto motivo; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. Per effetto di tale accoglimento parziale, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 111 Cost.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È evocato quale parametro della sufficienza/forma della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in tema di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del convincimento formato.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia applicato un criterio incompatibile con tali requisiti.
art. 2697 c.c.
La prova dell'inerenza dei costi dedotti, contestati dall'Amministrazione, grava sul contribuente.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è denunciabile solo se la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice e non decisa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti rilevanti e delle questioni dedotte nei gradi di merito.
art. 287 c.p.c.
Quando il difetto riguarda un mero errore materiale o un contrasto tra motivazione e dispositivo non incidente sulla sostanza della decisione, la correzione segue tale procedimento.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la mera sintesi o la motivazione per relationem non sono di per sé invalide se consentono di comprendere le ragioni della decisione.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito, anche quando la prova sia presuntiva.
- In tema di presunzioni, il giudice di merito deve verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; la violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il ragionamento presuntivo è costruito su fatti o indizi che non possiedono quei requisiti, non quando si contesta una diversa lettura del quadro fattuale.
- Nei redditi d'impresa, la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all'attività imprenditoriale; quando l'inerenza è contestata, la relativa dimostrazione grava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo non è specifico, non riproduce il contenuto della domanda o dell'appello asseritamente ignorato, oppure se la questione risulta comunque affrontata dal giudice di merito o riguarda un mero errore materiale emendabile.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice dell'impugnazione mostra di avere esaminato criticamente i motivi di gravame o comunque chiarisce perché condivide la decisione di primo grado.
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