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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11263/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma della condanna per ricettazione. Cinque motivi: (1) nullità della notifica per mancata e valida elezione di domicilio e notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.; errore nell'indicazione "libero presente" in sentenza; (2) vizio di motivazione e insufficienza di prova circa gli elementi materiale e psicologico della ricettazione (rimozione etichette, fatture prodotte tardivamente, assegno non provato incassato, possibile transazione in nero, spiegazione alternativa sul prezzo di vendita); (3) mancata valutazione del dubbio ragionevole che imporrebbe l'assoluzione; (4) richiesta di derubricazione a contravvenzione ai sensi dell'art.712 c.p. (incauto acquisto), sostenendo che gli elementi al massimo configurerebbero sospetti sull'effettiva provenienza; (5) vizio di motivazione circa la quantificazione della pena e la mancata considerazione della collaborazione dell'imputato nella individuazione dei danti causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi proposti. Sul primo motivo ha respinto la censura sulla elezione di domicilio, ribadendo che per valere come elezione di domicilio è necessaria una manifesta volontà consapevole ai sensi dell'art.157 c.p.p., pertanto dichiarazioni di residenza effettuate per altri fini non sono opponibili. I motivi sulla valutazione della prova (secondo, terzo e quarto) sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una valutazione parcellizzata e alternativa degli elementi istruttori: la Corte ha ritenuto che gli elementi complessivamente valutati (provenienza dei beni, ruolo dell'originario venditore non autorizzato, consistenti disponibilità all'ingrosso, mancanza di riscontri sui pagamenti bancari, fatture depositate tardivamente e incoerenti, assenza dei documenti di trasporto, rimozione dei codici identificativi) giustificassero la qualificazione di ricettazione e non consentissero la derubricazione a contravvenzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la collaborazione contestuale non è stata ritenuta idonea a far conseguire le circostanze attenuanti generiche, anche in ragione di un precedente specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    Occorre una manifestazione di volontà consapevole per validamente eleggere domicilio; la semplice indicazione di residenza in atti non è sufficiente a costituire elezione di domicilio opponibile

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Riferimento alla notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla notifica al difensore quando non sussiste valida elezione di domicilio e non emerge pregiudizio

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)

    Norma organizzativa relativa alle modalità di trattazione del ricorso (procedure telematiche/remote), richiamata per constatare la regolarità della trattazione

  • art. 712 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere la derubricazione a fattispecie contravvenzionale (incauto acquisto); la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero invece una ricettazione e quindi la derubricazione non fosse possibile

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo che ha consentito di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa emergenti

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio è valida solo se risulta una chiara e consapevole manifestazione di volontà: indicazioni di residenza in atti per altri fini non bastano a rendere opponibile la notifica.
  • Le contestazioni sulla valutazione della prova in sede di legittimità sono difficilmente accolte quando i giudici di merito hanno effettuato una valutazione globale e coerente degli elementi probatori; l'impugnazione non può limitarsi a una lettura atomistica e parziale.
  • La produzione tardiva di documenti giustificativi (fatture, documenti di trasporto) senza prova dell'effettivo pagamento o della tempestiva disponibilità indebolisce l'affermazione di provenienza lecita della merce.
  • La rimozione di codici identificativi o etichette è un elemento fattuale molto significativo e può essere valutato come indizio della volontà di occultare la provenienza illecita dei beni, rafforzando la configurazione della ricettazione.
  • La mera emissione di titoli di credito (es. assegni) non prova di per sé il pagamento; serve evidenza bancaria dell'effettivo trasferimento di denaro quando la contestazione si concentra sulla simulazione di operazioni economiche.
  • La collaborazione dell'imputato nella individuazione di terzi danti causa può essere valutata, ma non è automaticamente idonea a determinare attenuanti generiche se la collaborazione è obbligata dalla contestazione o se sussistono precedenti specifici.

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