Cassazione Penale, Sentenza n. 11263/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per ricettazione. Cinque motivi: (1) nullità della notifica per mancata e valida elezione di domicilio e notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.; errore nell'indicazione "libero presente" in sentenza; (2) vizio di motivazione e insufficienza di prova circa gli elementi materiale e psicologico della ricettazione (rimozione etichette, fatture prodotte tardivamente, assegno non provato incassato, possibile transazione in nero, spiegazione alternativa sul prezzo di vendita); (3) mancata valutazione del dubbio ragionevole che imporrebbe l'assoluzione; (4) richiesta di derubricazione a contravvenzione ai sensi dell'art.712 c.p. (incauto acquisto), sostenendo che gli elementi al massimo configurerebbero sospetti sull'effettiva provenienza; (5) vizio di motivazione circa la quantificazione della pena e la mancata considerazione della collaborazione dell'imputato nella individuazione dei danti causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi proposti. Sul primo motivo ha respinto la censura sulla elezione di domicilio, ribadendo che per valere come elezione di domicilio è necessaria una manifesta volontà consapevole ai sensi dell'art.157 c.p.p., pertanto dichiarazioni di residenza effettuate per altri fini non sono opponibili. I motivi sulla valutazione della prova (secondo, terzo e quarto) sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una valutazione parcellizzata e alternativa degli elementi istruttori: la Corte ha ritenuto che gli elementi complessivamente valutati (provenienza dei beni, ruolo dell'originario venditore non autorizzato, consistenti disponibilità all'ingrosso, mancanza di riscontri sui pagamenti bancari, fatture depositate tardivamente e incoerenti, assenza dei documenti di trasporto, rimozione dei codici identificativi) giustificassero la qualificazione di ricettazione e non consentissero la derubricazione a contravvenzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la collaborazione contestuale non è stata ritenuta idonea a far conseguire le circostanze attenuanti generiche, anche in ragione di un precedente specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p.
Occorre una manifestazione di volontà consapevole per validamente eleggere domicilio; la semplice indicazione di residenza in atti non è sufficiente a costituire elezione di domicilio opponibile
art. 161, comma 4, c.p.p.
Riferimento alla notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla notifica al difensore quando non sussiste valida elezione di domicilio e non emerge pregiudizio
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)
Norma organizzativa relativa alle modalità di trattazione del ricorso (procedure telematiche/remote), richiamata per constatare la regolarità della trattazione
art. 712 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per chiedere la derubricazione a fattispecie contravvenzionale (incauto acquisto); la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero invece una ricettazione e quindi la derubricazione non fosse possibile
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che ha consentito di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa emergenti
Massime di principio
- La dichiarazione o elezione di domicilio è valida solo se risulta una chiara e consapevole manifestazione di volontà: indicazioni di residenza in atti per altri fini non bastano a rendere opponibile la notifica.
- Le contestazioni sulla valutazione della prova in sede di legittimità sono difficilmente accolte quando i giudici di merito hanno effettuato una valutazione globale e coerente degli elementi probatori; l'impugnazione non può limitarsi a una lettura atomistica e parziale.
- La produzione tardiva di documenti giustificativi (fatture, documenti di trasporto) senza prova dell'effettivo pagamento o della tempestiva disponibilità indebolisce l'affermazione di provenienza lecita della merce.
- La rimozione di codici identificativi o etichette è un elemento fattuale molto significativo e può essere valutato come indizio della volontà di occultare la provenienza illecita dei beni, rafforzando la configurazione della ricettazione.
- La mera emissione di titoli di credito (es. assegni) non prova di per sé il pagamento; serve evidenza bancaria dell'effettivo trasferimento di denaro quando la contestazione si concentra sulla simulazione di operazioni economiche.
- La collaborazione dell'imputato nella individuazione di terzi danti causa può essere valutata, ma non è automaticamente idonea a determinare attenuanti generiche se la collaborazione è obbligata dalla contestazione o se sussistono precedenti specifici.
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