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Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 515 del 6 novembre 2025, resa tra le parti, concernente un trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A..

Giustizia amministrativa202509477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare relativa a un trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare concernente l'erogazione di un trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né le ragioni poste dal TAR a fondamento del rigetto, limitandosi a dare atto della contestazione cautelare e della costituzione dell'Azienda sanitaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ritenendo che al danno lamentato si potesse ovviare mediante la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale sul trattamento riabilitativo e non è stata espressa una valutazione dettagliata sul fumus boni iuris. Le spese del grado cautelare sono state compensate; l'ordinanza è stata trasmessa al TAR per la sollecita definizione del merito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha deciso l'impugnazione cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando il pregiudizio può essere adeguatamente fronteggiato, di adottare una misura diretta alla sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale rimedio è stato ritenuto sufficiente nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti appellanti a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando il pregiudizio lamentato può essere adeguatamente fronteggiato attraverso una rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l'impugnazione cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.
  • La misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. può costituire rimedio cautelare sufficiente quando la calendarizzazione ravvicinata del merito è idonea a evitare o contenere il danno dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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