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Sentenza

Sentenza n. 1166/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per mancanza di idoneità al maneggio delle armi; impugnati anche, in via subordinata, la richiesta comunale di revoca e l'invito comunale a sottoporsi ad accertamento medico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agente di polizia locale, ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 14 luglio 2024, adottato su richiesta del Comune dopo che non aveva superato l'accertamento di idoneità al maneggio delle armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986, difetto dei presupposti e di istruttoria e sviamento: l'idoneità al maneggio delle armi non è tra i requisiti tassativi per il conferimento o la conservazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che il ricorrente continuava a possedere. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, lamentando che gli atti non indicassero esigenze sopravvenute giustificative della revoca. Il Comune ha eccepito anche la carenza di interesse, collegandola alla questione dell'indennità per le funzioni di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il decreto prefettizio. Ha interpretato l'art. 5 della legge n. 65/1986 nel senso che il potere prefettizio di conferire o dichiarare la perdita della qualifica è vincolato ai requisiti tassativamente elencati dalla legge; l'idoneità al maneggio delle armi non è uno di essi. La possibilità di dotare di armi gli agenti di polizia municipale dipende da una scelta organizzativa e regolamentare dell'ente e non trasforma l'idoneità all'uso delle armi in condizione per conservare la qualifica. Il secondo motivo non è stato esaminato autonomamente, essendo assorbito dall'accoglimento del primo. È stata respinta l'eccezione comunale di carenza di interesse: la spettanza dell'indennità correlata all'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza non era oggetto del giudizio e non poteva essere delibata dal TAR. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 2 e 3, l. 7 marzo 1986, n. 65

    Il terzo comma, poi, aggiunge che “il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita delle qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti”.

    Il Prefetto può dichiarare la perdita della qualifica soltanto quando venga meno uno dei requisiti previsti dal comma 2, che costituiscono un elenco tassativo; l'inidoneità al maneggio delle armi non è inclusa tra essi.

  • art. 5, comma 5, l. 7 marzo 1986, n. 65

    essendo subordinata la possibilità di dotazione di armi per gli agenti della polizia municipale, dal citato art. 5, comma 5, l. n. 65/1986, all’adozione di una “previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale”

    La dotazione di armi agli agenti dipende da una previa deliberazione comunale e non è un presupposto necessario per il conferimento o il mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

  • artt. 3 e 5, comma 1, lett. c), l. 7 marzo 1986, n. 65

    Ricorre quindi, a differenza che nella prima ipotesi, una ratio di marca non restrittiva, siccome ispirata al carattere eccezionale della facoltà di circolare armati (come insegna la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, infatti, “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2024, n. 651: “il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività”), ma improntata all’esigenza di favorire l’esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all’art. 3 l. n. 65/1986 da parte degli agenti della polizia municipale in condizioni di piena sicurezza, anche dal punto di vista della difesa personale.

    La facoltà di portare armi attribuita agli agenti della polizia municipale è strumentale all'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; non costituisce un requisito ulteriore per la qualifica, la cui attribuzione e perdita restano regolate dai presupposti stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • La qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita agli appartenenti alla polizia municipale può essere dichiarata perduta soltanto al venir meno di uno dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986; il Prefetto non dispone di un potere discrezionale di revoca fondato su presupposti ulteriori.
  • L'idoneità al maneggio delle armi non è un requisito legale per il conferimento o il mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La dotazione di armi, rimessa alle scelte e alla disciplina dell'ente locale, non può introdurre una causa ulteriore di perdita della qualifica.
  • La questione relativa alla spettanza dell'indennità correlata al concreto esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza non determina carenza di interesse a impugnare la revoca della qualifica, quando tale pretesa economica non costituisce oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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