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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12772/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti per plurimi delitti di illecita detenzione e illecita cessione di stupefacenti. Il ricorso articola quattro motivi principali: (1) vizio di motivazione per mancata derubricazione dei fatti in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che il modesto valore ponderale e i ridotti quantitativi sequestrati, la rudimentalità dei mezzi e l'assenza di una struttura organizzativa avrebbero dovuto portare alla derubricazione; (2) mancata esplicitazione del perché siano stati attribuiti rilievo alla non modicità del flusso e alla continuità delle movimentazioni, nonostante dati quantitativi disaggregati; (3) manifesta illogicità nell'attribuire rilevanza a elementi quali la creazione di una chat e l'uso di utenze fittizie, minimizzando l'assenza di organizzazione stabile e il ruolo di mero intermediario dell'imputato; (4) inosservanza dell'art. 299, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione rispetto al rigetto della richiesta di misura non custodiale, per non avere valutato il tempo trascorso, il lieve precedente e la stabile occupazione lavorativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto una valutazione completa e non contraddittoria degli elementi indiziari: ha correttamente considerato la non occasionalità e la continuità delle condotte, il rilievo del flusso di sostanze immesse sul mercato, l'uso di utenze fittizie e la creazione di una chat come fattori ostativi alla qualificazione in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, anche alla luce dell'intervento normativo del 2023 che ha qualificato la non occasionalità come elemento aggravante. Inoltre la Corte ha ritenuto giustificato il rigetto della sostituzione della misura custodiale con misure meno afflittive, ritenendo tali misure inidonee a contenere il rischio di reiterazione e la possibilità per l'indagato di mantenere contatti con i fornitori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma centrale per la qualificazione del reato di spaccio e per la disciplina della 'lieve entità'; la Corte ha ritenuto che la non occasionalità e altri fattori escludano la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123, art. 4 comma 3 (conv. con legge 13 novembre 2023, n. 159)

    Intervento che ha qualificato la non occasionalità della condotta come elemento aggravante con incidenza sull'applicabilità della derubricazione in termini di lieve entità

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norme richiamate rispetto ai motivi di ricorso in Cassazione (vizî di motivazione e inosservanza di norme processuali) e oggetto di valutazione da parte della Corte

  • codice di procedura penale, art. 299, comma 3

    Norma relativa alla possibilità di sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente l'inidoneità di misure non custodiali a contenere il rischio di reiterazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che impone al ricorrente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Regola formale per la sintesi dei motivi in cassazione; richiamata per la conformazione della esposizione dei motivi

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 (Ticconi, Rv.287869-01)

    Precedente richiamato per affermare che la non occasionalità della condotta è elemento che concorre ad escludere la lieve entità del fatto

Massime di principio

  • La lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 va valutata in termini concreti e complessivi: anche quantitativi modesti possono essere superati dalla prova di continuità, flusso non modico e organizzazione di fatto.
  • La non occasionalità o continuità delle condotte, specialmente dopo gli interventi normativi del 2023, è un fattore che tende a escludere la derubricazione in termini di lieve entità e può assumere valenza aggravante.
  • Elementi 'accessori' come la creazione di chat comuni, l'uso di utenze fittizie e la gestione di un flusso ripetuto sono considerati indicatori idonei a delineare una attività di spaccio stabile e ostano alla qualificazione come reato di lieve entità.
  • Per ottenere la sostituzione di una misura custodiale con presidi non custodiali è necessario dimostrare concretamente l'adeguatezza di tali misure a contenere il rischio di reiterazione e la possibilità di mantenere contatti con fornitori; mere considerazioni sulla vicenda personale (lavoro, tempo trascorso, precedenti lievi) possono non essere sufficienti.
  • In Cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle stesse prove: va indicato un vizio di motivazione concreto, non la semplice divergenza di valutazione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito.

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