Ordinanza n. 433/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca n. P-MS/L/Q/2023/101252, emesso e notificato il 14 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata instaurazione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dal sopravvenuto venir meno del presupposto costituito dalla concreta instaurazione del rapporto lavorativo, a seguito della dichiarazione del datore di lavoro di non essere più interessato all'assunzione, prima della stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha prospettato ragioni di periculum in mora e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto, anche mediante una misura di natura propulsiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente un adeguato fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha considerato decisivo che il rapporto di lavoro cui il nulla osta era preordinato non fosse mai stato instaurato, poiché la disponibilità del datore di lavoro era venuta meno prima della stipula del contratto di soggiorno. Ha inoltre escluso la prevalenza del periculum in mora e degli interessi del ricorrente rispetto all'interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione dei flussi migratori. La mera sospensione della revoca, né una misura cautelare propulsiva, avrebbero potuto costituire un rapporto di lavoro non perfezionato o fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza di un rapporto lavorativo previamente instaurato. Ogni ulteriore valutazione sul merito è rimasta impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, non ricorrendo i presupposti dell’art. 55. c.p.a., di rigettare l’istanza cautelare
La tutela cautelare è stata negata per difetto dei presupposti cautelari, in particolare per l'assenza di adeguato fumus boni iuris e per la mancata prevalenza del periculum in mora all'esito della comparazione degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro cui era preordinato un nulla osta al lavoro subordinato, dovuta al venir meno della disponibilità del datore prima della stipula del contratto di soggiorno, può giustificare la revoca del nulla osta per sopravvenuta carenza del relativo presupposto.
- La sospensione della revoca di un nulla osta al lavoro o l'adozione di una misura cautelare propulsiva non possono, da sole, costituire un rapporto lavorativo mai perfezionato né fondare il rilascio di un permesso per attesa occupazione in assenza di un rapporto di lavoro previamente instaurato.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l'interesse individuale collegato alla conservazione degli effetti di un nulla osta privo del presupposto lavorativo può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione dei flussi migratori.
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