Cassazione Penale, Sentenza n. 33147/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Gorizia per il delitto di devastazione (oltre che per lesioni e resistenza), deducendo in primo luogo che i fatti verificatisi nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d'Isonzo non configuravano il reato di devastazione per mancanza della "particolarmente vasta e profonda" entità del danno, per l'assenza di lesione dell'ordine pubblico (sarebbe stata soltanto una lesione patrimoniale) e per l'assenza di concreto pericolo prognosticabile. In secondo luogo contestava la necessità e proporzionalità della misura cautelare più afflittiva, ritenendola non adeguata alle esigenze cautelari del caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame fosse adeguata e congruente: i filmati e gli atti dimostravano la partecipazione di 15-20 persone che appiccarono incendi, salirono sul tetto e lanciarono oggetti ricavati dal danneggiamento della struttura (plexiglass, coppi, tegole, sbarre di ferro, pezzi di impianto, boiler ecc.) contro le forze dell'ordine, cagionando lesioni a nove agenti, danneggiando mezzi e rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e l'uso di lacrimogeni per quattro ore. Alla luce di tale ampiezza, diffusività e indiscriminazione del danno e del concreto pericolo per l'ordine pubblico, sussistevano i gravi indizi per il reato di devastazione. Parimenti, la custodia cautelare è stata ritenuta necessaria e proporzionata in ragione del pericolo di fuga (posizione di migrante irregolare) e del concreto pericolo di reiterazione, aggravato da precedenti penali documentati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione)
Il reato di devastazione richiede un'azione produttiva di rovina/distruzione o danno complessivo, indiscriminato, vasto e profondo a notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da arrecare non solo pregiudizio patrimoniale ma anche offesa e pericolo concreti per l'ordine pubblico (inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di rigetto del ricorso; richiede l'esecuzione degli obblighi formali previsti dopo la decisione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (richiami sul sindacato di legittimità)
La Corte di cassazione, in sede di esame di motivazione su misure cautelari, verifica la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito, controllando che siano adeguatamente esposte le ragioni che giustificano la gravità del quadro indiziario.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022 (definizione giurisprudenziale di devastazione)
Precisazione interpretativa secondo cui l'elemento oggettivo della devastazione comprende azioni che provocano danno complessivo, indiscriminato, vasto e profondo a una notevole quantità di beni, con conseguente offesa o pericolo per l'ordine pubblico e grave allarme sociale.
Massime di principio
- Per configurare il reato di devastazione non basta un semplice danneggiamento: occorre valutare l'ampiezza, la diffusività e la profondità del danno (colpire beni strutturali, numerità dei partecipanti, modalità indiscriminate).
- L'offesa all'ordine pubblico va intesa come compromissione del "buon assetto" o del regolare andamento del vivere civile (allarme sociale, perdita della sicurezza collettiva), non meramente come danno patrimoniale individuale.
- Nell'apprezzamento del delitto rileva il quadro complessivo dei fatti (numero di partecipanti, strumenti usati, durata dell'evento, necessità di interventi esterni come vigili del fuoco o forze dell'ordine, lesioni a pubblici ufficiali), non singoli elementi isolati.
- In tema di misure cautelari, il Tribunale può disporre la custodia in carcere se sussistono gravi indizi e concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione), valutate alla luce della situazione soggettiva (es. posizione di migrante irregolare, precedenti penali).
- Sul piano del controllo in Cassazione la valutazione della motivazione del giudice di merito è limitata: la Corte verifica la logicità, la completezza e la congruenza della motivazione, non sostituisce la propria valutazione dei fatti quando questa sia adeguatamente motivata.
- In casi simili è fondamentale documentare e filmare gli eventi: elementi probatori concreti e circostanziati (filmati, referti di lesioni, danni materiali, interventi dei soccorsi) rafforzano la qualificazione del fatto come devastazione e la sussistenza delle esigenze cautelari.
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