Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25642/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcune dipendenti di un'azienda sanitaria locale, inquadrate nelle categorie B o Bs, per ottenere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante per le mansioni di infermiere professionale che assumevano di aver svolto di fatto in via superiore rispetto al proprio inquadramento. In primo grado e in appello la domanda era stata accolta; la Corte di cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva cassato una decisione di appello che aveva negato il diritto solo perché mancava un formale atto di conferimento delle mansioni superiori, affermando che la retribuzione va commisurata alla prestazione effettivamente resa, salvo i casi di svolgimento all'insaputa o contro la volontà dell'ente, di collusione fraudolenta o di illiceità del rapporto. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto provato, tramite testimonianze, lo svolgimento delle mansioni superiori e ha confermato il diritto alle differenze retributive, rilevando che le lavoratrici erano inserite in turni promiscui con infermieri professionali di categoria C, senza distinzione di ruoli, e che l'ente si era limitato a contestare la mancanza dell'assegnazione formale. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dell'art. 132 c.p.c., assumendo che il precedente principio di diritto avrebbe imposto il rigetto della domanda perché le lavoratrici non erano in possesso del titolo richiesto per l'esercizio delle attività riservate all'infermiere professionale; violazione di norme contrattuali, regolamentari e di legge che disciplinano il profilo professionale infermieristico, sostenendo che il titolo è requisito indispensabile e che l'attività della figura inferiore, se svolta sotto la responsabilità e il coordinamento dell'infermiere professionale, non integra mansioni superiori; vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sufficienza delle allegazioni originarie e la valutazione della prova testimoniale, nonché la mancata considerazione dell'organizzazione dei turni e della compresenza delle due professionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a rimettere in discussione, nel giudizio di rinvio, presupposti fattuali e giuridici già cristallizzati dalla sentenza rescindente, introducendo una nuova questione, quella del mancato possesso del titolo professionale, che non risultava trattata né nella precedente fase di merito né nella sentenza impugnata, senza che la ricorrente avesse assolto agli oneri di specificazione e indicazione degli atti processuali pertinenti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formulato come vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, ma in realtà diretto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti storici, precluso in sede di legittimità; la motivazione della sentenza di rinvio è stata ritenuta coerente, non apparente e comunque adeguata. Conseguentemente l'azienda ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Corte vincola il giudice di rinvio, che non può rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto già presupposte dalla decisione rescindente; il ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio non può trasformarsi in un riesame dell'esattezza del principio di diritto fissato in cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il controllo di legittimità riguarda il rispetto dei poteri del giudice di rinvio e dei limiti derivanti dalla precedente cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione possono essere considerati solo fatti nuovi verificatisi dopo l'ultimo momento utile per l'allegazione in sede di legittimità; altrimenti la posizione delle parti resta cristallizzata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Chi introduce in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata deve allegare e indicare specificamente negli atti dove essa sia stata dedotta nei precedenti gradi, per consentire il controllo ex actis.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    L'ammissibilità della censura richiede specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti a sostegno del motivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento è deducibile solo se ricorrono effettive violazioni processuali o motivazionali riconducibili ai requisiti essenziali della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione non è deducibile come nullità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o per introdurre questioni fattuali non esaminate nei gradi di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non rilevano l'omesso esame di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto di lavoro di fatto è retribuibile; il limite alla retribuibilità è dato dall'illiceità dell'oggetto o della causa del rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo le condizioni processuali previste dalla legge, va disposto il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24.12.12 n. 228

    Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 18 e dell'allegato 1 del C.C.N.L. 7/4/1999

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del personale del comparto sanità e dei profili professionali.

  • C.C.N.L. integrativo 20/9/2001

    Richiamato dalla ricorrente per le declaratorie dei profili professionali.

  • d.P.R. 14 marzo 1974 n. 225, art. 6

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina professionale infermieristica.

  • L. 10 agosto 2000 n. 251, artt. 1 e 5

    Richiamata dalla ricorrente come fonte del requisito del titolo professionale per l'esercizio della professione infermieristica.

  • d.m. 14 settembre 1994 n. 379

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del titolo abilitante.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Richiamati dalla ricorrente come criteri di ermeneutica contrattuale applicabili alla disciplina collettiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione i presupposti fattuali o giuridici già coperti dalla precedente decisione rescindente.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto forma di violazione di legge o di nullità del giudizio di rinvio, introduca una questione nuova di fatto non trattata nelle fasi di merito e non specificamente localizzata negli atti processuali.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove: è ammissibile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori.
  • La motivazione è censurabile come nullità solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; il semplice dissenso sulla sua completezza o sul convincimento espresso dal giudice di merito non integra il vizio.
  • Nel lavoro di fatto, la retribuibilità della prestazione resa è regola generale, salvo che il rapporto o l'attività siano illeciti; la sola mancanza di un atto formale di conferimento delle mansioni non è di per sé ostativa al diritto alle differenze retributive se lo svolgimento di fatto è accertato e non contestato efficacemente.
  • Chi in cassazione allega una questione nuova o non trattata ha l'onere di dimostrare specificamente di averla dedotta nei precedenti gradi e di indicare gli atti rilevanti, al fine di consentire il controllo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.