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Sentenza

Sentenza n. 728/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul D.I. n°-OMISSIS-, emesso in data 24/01/2025, nell’ambito del procedimento R.G. n° -OMISSIS-e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202501959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., rilevando che l’atto di rinuncia non era stato notificato. Non sono state adottate statuizioni sulle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso il 24 gennaio 2025. In assenza di costituzione dell’Azienda ospedaliera intimata, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a. L’atto di rinuncia non è stato notificato alla controparte.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, non essendo stata notificata alla controparte, ha comportato la dichiarazione di improcedibilità del giudizio ai sensi del comma 4.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata notificazione dell’atto di rinuncia consente di dichiarare improcedibile il ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando il ricorrente deposita un atto di rinuncia non notificato alla controparte, il ricorso può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia al ricorso non notificata alla controparte impedisce una definizione del giudizio per rinuncia perfezionata e conduce alla dichiarazione di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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