Cassazione Civile, Sentenza n. 3556/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate svolte presso l'azienda agricola "Le Fruit d'Or", cancellazione avvenuta dopo accertamento ispettivo dell'INPS che ha disconosciuto il rapporto di lavoro. Il ricorrente deduceva: mancata applicazione dell'obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/1990 e art. 97 Cost.), mancata comunicazione dell'esito dell'ispezione (art. 8, comma 5, D.lgs. 375/1993), violazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e vizio nella valutazione delle prove richieste (artt. 244, 420, 421 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando l'INPS disconosce l'esistenza del rapporto a seguito di controllo, l'agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione decade e grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto. Ha inoltre affermato che gli atti gestionali dell'ente previdenziale relativi a obbligazioni pubbliche nascenti ex lege (iscrizioni/cancellazioni) non sono sottoposti all'obbligo di motivazione dell'art. 3 L. 241/1990 nella misura in cui la verifica è sostanzialmente ricognitiva del rispetto del vincolo normativo; le eventuali omissioni motivazionali non consentono di fondare la pretensione alla reiscrizione, potendo il lavoratore eventualmente chiedere il risarcimento del danno. Quanto alle richieste istruttorie non ammesse in primo grado, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che le ha disattese per mancata impugnazione specifica dell'ordinanza di rigetto in sede di gravame. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 97
La doglianza di violazione della disciplina di legalità/amministrazione corretta è stata ritenuta infondata nel contesto degli atti ricognitivi dell'ente previdenziale; l'art. 97 non impone qui un diverso esito rispetto alla ricostruzione giuridica adottata dalla Corte.
legge n. 241/1990, art. 3
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'art. 3 non si applica, nella sua piena estensione, agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale che hanno funzione meramente ricognitiva; la mancanza o insufficienza di motivazione non vale di per sé a fondare la pretesa giudiziale del lavoratore all'iscrizione.
D.lgs. n. 375/1993, art. 8, comma 5
art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993
Il ricorrente lamentava la mancata notifica dell'esito dell'ispezione; la Corte non ha ritenuto che tale omissione sottragga l'onere probatorio gravante sul lavoratore dopo il disconoscimento operato dall'INPS, sebbene fatti procedurali possano dare luogo a rimedi diversi (es. risarcimento) ma non alla semplice reiscrizione per carenza di motivazione.
Codice civile, art. 2697
La Corte ha ribadito che, una volta che l'INPS disconosce il rapporto, l'onere della prova circa l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto grava sul lavoratore; l'iscrizione di per sé non basta più a valere come agevolazione probatoria.
Codice di procedura civile, artt. 244, 420, 421
artt. 244, 420 e 421 c.p.c.
Le norme relative all'assunzione e valutazione della prova sono applicate dal giudice: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso alcune richieste istruttorie non specificamente impugnate in appello.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
Riferimento processuale per il deposito di conclusioni scritte del P.M.; non incide sulla regola sostanziale della ripartizione dell'onere della prova nel caso in esame.
disposizioni sull'atto introduttivo del processo civile (art. 152 att. c.p.c.)
La Corte ha rilevato che l'art. 152 att. c.p.c. non trova applicazione nel giudizio limitato alla reiscrizione negli elenchi degli operai agricoli, quindi non muta la ripartizione probatoria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma di carattere processuale relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- Se l'INPS, a seguito di controllo ispettivo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro che giustifica l'iscrizione negli elenchi agricoli, l'agevolazione probatoria dell'iscrizione decade e spetta al lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto.
- Gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali nascenti ex lege (iscrizioni/cancellazioni) hanno carattere ricognitivo e non sono soggetti, nella medesima misura degli atti amministrativi autoritativi, all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 L. 241/1990; la carenza motivazionale non sostituisce la prova del rapporto di lavoro.
- Eventuali vizi procedimentali o omissioni dell'INPS (ad es. mancata comunicazione dell'esito dell'ispezione) possono dare luogo a rimedi (anche risarcitori), ma non dispongono automaticamente la reiscrizione se il lavoratore non dimostra i fatti costitutivi del diritto.
- In appello la parte deve impugnare specificamente le ordinanze o statuizioni di primo grado (es. inammissibilità di prove); l'assenza di censure specifiche su questi punti può legittimare il rigetto delle richieste istruttorie in sede di gravame.
- In situazioni simili è fondamentale predisporre e produrre fin dall'inizio elementi di prova diretti e documentali (buste paga, registri, testimonianze specifiche, contratti o altri riscontri) e contestare puntualmente gli esiti ispettivi dell'INPS; ove la prova sia dubbia, il giudice applicherà l'art. 2697 c.c. e potrà rigettare la domanda.
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