Cassazione Civile, Sentenza n. 3853/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda il diritto di Andrea Malandri all'accredito della contribuzione figurativa ex art. 31 l. n. 300/1970 per gli anni 2012-2015 in relazione allo svolgimento di incarico sindacale a tempo pieno. L'INPS aveva in parte riconosciuto il beneficio per alcuni anni e poi lo aveva revocato ritenendo, tra l'altro, che il beneficio non spettasse quando l'attività sindacale fosse svolta presso il medesimo datore di lavoro e che mancasse il provvedimento scritto di collocamento in aspettativa non retribuita previsto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 564/1996.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'Appello di Genova e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di Andrea Malandri. La Corte ha ritenuto che l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 564/1996 impone la forma scritta ad substantiam per il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita: l'assenza di una richiesta formale del lavoratore e di un atto scritto del datore di lavoro rende inefficace la pretesa di accredito della contribuzione figurativa. Per tali ragioni la sentenza impugnata (che aveva ritenuto superabile il requisito formale tramite prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico) è stata cassata; le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 31, legge 20 maggio 1970 n. 300
Riconosce il diritto alla contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa per incarichi sindacali; è la norma sostanziale cui il d.lgs. n. 564/1996 coordina le regole procedurali e la misura della contribuzione figurativa
art. 3, d.lgs. n. 564 del 1996, comma 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
La Corte interpreta la forma scritta come condizione di efficacia ad substantiam per il riconoscimento della contribuzione figurativa; senza l'atto scritto di collocamento in aspettativa non retribuita non può essere obbligato l'ente previdenziale all'accredito
art. 8, ottavo comma, legge 23 aprile 1981 n. 155
Fornisce il parametro della retribuzione 'figurativa' da accreditare; il d.lgs. 564/1996 armonizza la misura della contribuzione figurativa richiamando la retribuzione prevista dai contratti collettivi
art. 1, comma 39, legge n. 335 del 1995 (legge delega)
Ha delegato il riordino e l'armonizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali; contribuisce alla lettura della norma delegata (d.lgs. n. 564/1996) come intervento finalizzato a razionalizzare i requisiti procedurali e finanziari per l'accredito figurativo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Cass. n. 1454/1984; n. 13767/2022; n. 7698/2020)
La giurisprudenza è stata evocata per delimitare i casi in cui l'attività sindacale svolta presso il medesimo datore di lavoro non esclude di per sé l'accredito; tuttavia la Corte richiama anche precedenti che sottolineano la necessità di certezza e verificabilità degli atti che fondano l'obbligazione pubblica all'accredito figurativo
Massime di principio
- Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa ex art. 31 l. n. 300/1970, quando si invoca l'aspettativa non retribuita ai fini previdenziali, è indispensabile il provvedimento scritto di collocamento in aspettativa previsto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 564/1996: la forma scritta è condizione di efficacia (ad substantiam).
- La prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico sindacale o la produzione di buste paga non sostituiscono la mancanza dell'atto scritto: situazioni fattuali non possono rimuovere il requisito formale richiesto per l'obbligazione pubblica dell'accredito.
- L'INPS è legittimato a verificare la forma e a negare l'accredito in assenza di atto scritto; quindi le istanze previdenziali devono essere corredate dalla documentazione formale prevista dalla normativa.
- Le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro devono disciplinare e conservare il provvedimento scritto che disponga l'aspettativa e il regime economico: è utile prevedere espressamente nello statuto sindacale o nei contratti la disciplina economica, ma ciò non sopperisce all'atto scritto richiesto per efficacia verso l'ente previdenziale.
- È possibile integrare l'intervento contributivo attraverso la contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 564/1996, ma anche tale facoltà richiede procedure formali e tempestive autorizzazioni e versamenti secondo i termini previsti.
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