Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27222/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricusazione nei confronti delle magistrate Brigida Cavasino e Gilda Romano, sostenendo la loro incompatibilità rispetto al processo iscritto al n. 2239/2014 R.G.N.R. D.D.A. pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. La ricusazione si fondava sul fatto che le magistrate avevano già fatto parte del Collegio nel processo denominato "Nemea", che aveva accertato l'esistenza e l'operatività della cosca Soriano e aveva ricostruito un contesto associativo ampio, così da rendere incompatibile il loro intervento nel processo attuale. I ricorrenti deducevano inoltre vizi procedurali, in particolare la nullità del provvedimento della Corte di appello per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e contestavano la motivazione ritenuta contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che aveva accolto la eccezione di inammissibilità ex art. 41, comma 1, c.p.p., ritenendo palesemente insussistenti i motivi di ricusazione: il fatto che le magistrate avessero pronunciato sentenza in un processo diverso non equivale a causa di ricusazione se nel precedente processo non è stata fatta alcuna valutazione di merito sulla posizione degli attuali ricusanti. La Cassazione ha richiamato giurisprudenza consolidata che conferma tale principio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), essendo stata ritenuta la proposta dell'impugnazione gravemente infondata.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui la dichiarazione di ricusazione può essere dichiarata inammissibile con ordinanza senza previa udienza in camera di consiglio se proposta da chi non ha diritto, o senza osservanza di termini/forme ovvero su motivi manifestamente infondati; richiama la necessità dell'udienza in camera di consiglio per le decisioni di merito (tramite richiamo all'art. 127).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Prevede che per la decisione di merito sulla ricusazione debba essere disposta udienza in camera di consiglio, al fine di assicurare il contraddittorio delle parti; però non impedisce la declaratoria d'inammissibilità ex art. 41, comma 1, quando la ricusazione è manifestamente infondata.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Regola la forma, i termini e i soggetti legittimati a proporre la ricusazione; la mancata osservanza delle prescrizioni può comportare inammissibilità.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Individua i casi di incompatibilità e le cause di astensione e ricusazione del giudice; la Corte ha valutato che le situazioni dedotte non rientrano nelle cause di incompatibilità applicabili.

  • art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di astensione del giudice; richiamata nei motivi di impugnazione ma non ritenuta applicabile ai fatti dedotti dai ricusanti.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza; la Cassazione ha applicato tale disposizione per rigettare i ricorsi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e, se del caso, somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o proposto con colpa; la Corte ha condannato i ricorrenti a versare euro 3.000.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata come principio che non esclude la possibile rilevanza della colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice a un precedente procedimento che ha coinvolto alcuni coimputati non crea automaticamente una causa di ricusazione rispetto a un altro imputato in processo separato: è necessaria una valutazione di merito precedente sulla posizione dell'attuale ricusante.
  • Se la ricusazione è manifestamente infondata, la Corte può dichiararla inammissibile con ordinanza senza fissare preventiva udienza in camera di consiglio (art. 41, comma 1 c.p.p.).
  • La mancata instaurazione del contraddittorio tramite udienza in camera di consiglio è rilevante solo quando la ricusazione non possa essere ritenuta immediatamente manifestamente infondata; in caso contrario la declaratoria di inammissibilità è legittima.
  • Nella valutazione della ricusazione occorre verificare se il precedente giudizio abbia effettivamente compiuto valutazioni di merito sulla responsabilità penale dell'attuale ricusante: l'accertamento di un contesto associativo comune, da solo, non basta.
  • Ricorrere con motivi palesemente infondati può comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Prima di proporre la ricusazione è essenziale documentare elementi concreti di valutazione già effettuata sul soggetto ricusante nel precedente procedimento; mere asserzioni generiche sulla unitarietà del contesto non sono sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.