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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10152 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento relativi al 2003: in materia di IVA, contestata l'errata applicazione del regime di reverse charge su cessioni di rottami ferrosi effettuate in Italia verso soggetti intracomunitari (cessionari residenti/identificati/non identificati in Italia) e il conseguente omesso versamento dell'imposta; in materia di imposte dirette, contestata l'indebita deduzione di costi (consulenze legali, fiscali, gestionali e tecniche). Le società ricorrono perché la Commissione regionale aveva negato l'applicabilità del reverse charge ritenendo che i cessionari non fossero soggetti passivi nel territorio dello Stato; le ricorrenti sostengono invece che, pur essendo soggetti passivi IVA di altri Stati UE, le operazioni avvenute in Italia dovessero rientrare nel regime di inversione contabile. Inoltre deducono vizi procedurali sull'appello incidentale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (inesistente applicabilità del reverse charge per il solo fatto che i cessionari fossero soggetti passivi UE non identificati in Italia), ma ha accolto il secondo motivo ritenendo erronea la valutazione della Commissione regionale che aveva escluso rilievo alla presenza di stabili organizzazioni in Italia dei cessionari. Gli altri motivi (terzo, quarto, quinto e sesto) sono stati dichiarati assorbiti; il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (settimo comma)

    «al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato».

    Il reverse charge per le cessioni di rottami ferrosi si applica solo se il cessionario è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato; ciò comporta che, ai fini dell'inversione contabile, non è sufficiente la sola qualifica di soggetto passivo IVA in altro Stato UE.

  • art. 35-ter, d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l'identificazione diretta dei non residenti e la nomina del rappresentante fiscale in Italia; la Corte richiama la norma rispetto alla valutazione della qualificazione del cessionario come soggetto passivo italiano quando non è identificato.

  • art. 35, primo comma, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (modifiche)

    Ha introdotto il regime di inversione contabile su taluni beni (tra cui rottami ferrosi) con finalità anti-frode; la Corte lo utilizza per inquadrare le modifiche normative applicabili ratione temporis.

  • art. 7, d.P.R. n. 633/1972 (interpretazione citata)

    Secondo la corretta interpretazione (richiamata in motivazione), per 'soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale' si deve intendere anche la stabile organizzazione in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, limitatamente alle operazioni ad essa riferibili.

  • art. 199, direttiva 2006/112/CE (richiamo normativo europeo)

    La normativa nazionale è compatibile con l'art.199 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di imporre l'applicazione del regime di inversione contabile per specifiche cessioni, quali i rottami ferrosi.

  • art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal settimo motivo relativo alla presunta inammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio; la Corte dichiara però il motivo inammissibile per difetto di specificità (mancata trascrizione del contenuto dell'atto impugnato).

Massime di principio

  • Il regime del reverse charge sulle cessioni di rottami ferrosi si applica solo quando il cessionario è un soggetto passivo d'imposta 'nel territorio dello Stato': ciò include anche i soggetti esteri che operano in Italia tramite una stabile organizzazione, purché le operazioni siano riferibili a tale stabile organizzazione.
  • La mera qualifica di soggetto passivo IVA in un altro Stato UE non è sufficiente a far scattare l'inversione contabile per operazioni effettuate in Italia; è necessario verificare la sussistenza di una posizione di soggetto passivo in Italia (identificazione diretta, rappresentante fiscale o stabile organizzazione operativa).
  • In presenza di cessionari non residenti, il giudice (o l'Amministrazione) deve accertare fattualmente l'esistenza e l'effettiva operatività di una stabile organizzazione in Italia e la riferibilità delle singole operazioni a tale stabile organizzazione prima di escludere o affermare l'applicabilità del reverse charge.
  • Suggerimento pratico per i cedenti: prima di emettere fatture senza IVA in regime di reverse charge verso soggetti intracomunitari, verificare la identificazione/nomina di rappresentante fiscale o l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia del cessionario e documentare tale verifica.
  • Sul piano processuale, quando si impugna o si resiste in appello (anche con appello incidentale), è necessario specificare dettagliatamente il petitum e trascrivere il contenuto degli atti impugnati per evitare inammissibilità per difetto di specificità.

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