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Sentenza

Sentenza del 29/11/2018 n. 2782 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte dirette - componenti negative - onere della prova - spetta al contribuente. Componenti negative del reddito d'impresa- prova - fattura - non è sufficiente - copia contratti - copia corrispondenza commerciale - sono necessarie. Fattura - IVA - indicazione generica dell'oggetto - detraibilità del tributo- non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità di componenti negativi del reddito d'impresa e la detraibilità dell'IVA indicata nelle relative fatture. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che le fatture fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza dei costi e il diritto alla detrazione. La sentenza ha invece affermato che l'onere di provare l'effettiva esistenza, sostenibilità e inerenza dei costi grava sul contribuente. Le fatture, soprattutto se descrivono le prestazioni in modo generico e impreciso, non sono sufficienti senza contratti, incarichi, corrispondenza commerciale, documentazione bancaria e ulteriori elementi oggettivi che dimostrino la concreta esecuzione delle prestazioni.

La decisione

Il ricorso del contribuente è stato respinto, con conferma del recupero dei costi non adeguatamente provati e dell'IVA non detraibile. La mera produzione delle fatture non ha dimostrato né l'effettività e l'inerenza delle spese né la specificità delle operazioni ai fini IVA. L'indicazione generica dell'oggetto della prestazione viola l'art. 21 del d.P.R. 633/1972, che impone di indicare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 Codice civile

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; in materia di costi d'impresa, spetta quindi al contribuente dimostrare l'esistenza, l'effettivo sostenimento e l'inerenza delle componenti negative.

  • Art. 21 d.P.R. 633/1972

    natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione

    Le fatture devono descrivere l'operazione in modo sufficientemente specifico. Una descrizione generica non consente di verificare la natura e l'effettività della prestazione e impedisce la detrazione dell'IVA.

Massime di principio

  • In caso di contestazione fiscale, la fattura è un documento necessario ma non necessariamente sufficiente a provare la deducibilità di un costo: il contribuente deve conservare ulteriori evidenze dell'effettiva esecuzione della prestazione.
  • Per dimostrare l'inerenza e l'effettività dei costi è opportuno produrre contratti, ordini, lettere d'incarico, corrispondenza, documentazione bancaria, relazioni, report, risultati della prestazione e ogni altro elemento concreto collegato all'attività d'impresa.
  • Le descrizioni in fattura devono essere analitiche e identificare chiaramente natura, qualità e quantità dei beni o servizi; formule generiche possono compromettere sia la deduzione del costo sia la detrazione dell'IVA.
  • La prova deve essere valutata complessivamente e deve consentire di collegare il pagamento a una prestazione reale, specifica e funzionale all'attività esercitata.
  • In assenza di documentazione oggettiva ulteriore, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente contestare i costi e negare la detrazione dell'IVA, anche se le fatture risultano formalmente emesse e contabilizzate.

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