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Sentenza

Sentenza n. 14340/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità del provvedimento del Ministero del Ministero dell'Università – Segretariato Generale – Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, prot. 9877/21.10.2022, a mezzo del quale è stata comunicata la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania e il rigetto dell’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202216119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale e dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, laureata in Italia e in possesso di 24 CFU nelle materie psico-antropo-pedagogiche, aveva conseguito in Romania, presso un’università rumena, i percorsi psicopedagogici di primo e secondo livello, documentati dalle certificazioni Adeverinta, con conseguimento complessivo di 60 CFU e abilitazione all’esercizio della professione docente. Ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto la domanda di riconoscimento ai sensi della disciplina europea e del d.lgs. 206/2007. Sono stati dedotti: nullità per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere del Ministero dell’Università e della Ricerca, sul presupposto della competenza del Ministero dell’Istruzione; violazione o elusione dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, anche con riferimento a precedenti giudicati; decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di rigettare la domanda per motivi formali diversi dal percorso valutativo indicato dal Consiglio di Stato; illegittimità del diniego per difetto di motivazione, omesso esame dei certificati Adeverinta e degli altri documenti, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, della normativa rumena e della libertà di stabilimento; mancata attivazione di adeguate misure compensative; genericità e non specificità delle ulteriori contestazioni formulate dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’amministrazione non aveva valutato l’intero percorso formativo svolto in Romania né i certificati Adeverinta, attestanti il conseguimento dei percorsi psicopedagogici e l’abilitazione alla professione docente. Richiamando i principi delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, il giudice ha affermato che l’Adeverinta è riconducibile all’attestazione di qualifica prevista dalla direttiva 2005/36/CE e che l’amministrazione deve esaminare il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando l’equivalenza della formazione e disponendo, se necessario, misure compensative adeguate e proporzionate. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche per incompetenza, poiché la controversia riguarda il riconoscimento di una formazione professionale estera finalizzata all’esercizio della professione regolamentata di docente di sostegno, e non il riconoscimento di un mero titolo di studio. In base all’art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dal d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020, la competenza spetta al Ministero dell’Istruzione, quale ministero vigilante sulla professione docente, e non al Ministero dell’Università e della Ricerca. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’istanza deve essere riesaminata dall’amministrazione competente alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, con eventuale applicazione di misure compensative. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 300/1999

    organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale

    Attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di organizzazione dell’istruzione scolastica, percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e riconoscimento dei relativi titoli e certificazioni.

  • d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020

    Ha distinto il Ministero dell’Istruzione dal Ministero dell’Università e della Ricerca, configurandoli come autonomi rami dell’amministrazione; tale distinzione rileva ai fini della competenza sul riconoscimento della formazione professionale docente.

  • direttiva 2005/36/CE

    l’Adeverinta è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce

    La formazione professionale conseguita in Romania deve essere valutata considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite; ove sussistano differenze, l’amministrazione deve disporre misure compensative adeguate e proporzionate.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    attestazione di qualifica

    Le certificazioni Adeverinta, rilasciate all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, possono integrare un’attestazione di qualifica rilevante ai fini del riconoscimento professionale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente il ricorso a misure compensative, adeguate e proporzionate, dopo la valutazione dell’equipollenza della formazione professionale estera.

  • artt. 11 e 13 direttiva 2005/36/CE

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle certificazioni Adeverinta e al riconoscimento della formazione professionale.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla mancata attivazione delle misure compensative.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri; il giudice ne collega l’applicazione alla competenza del ministero che vigila sulla professione regolamentata.

  • art. 49 TFUE

    È richiamato in relazione alla libertà di stabilimento e all’obbligo di valutare la formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione del diniego.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di una formazione professionale estera finalizzata all’esercizio della professione regolamentata di docente di sostegno rientra nella competenza del Ministero dell’Istruzione, quale amministrazione vigilante sulla professione docente, e non nella competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, quando la domanda non riguarda il mero riconoscimento di un titolo di studio.
  • Le certificazioni Adeverinta rilasciate dalle autorità o istituzioni competenti rumene, attestanti il completamento dei percorsi psicopedagogici previsti per l’abilitazione all’insegnamento, devono essere valutate come attestazioni di qualifica ai fini dell’esame della domanda di riconoscimento professionale.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, senza omettere la documentazione rilevante prodotta o già disponibile.
  • Qualora la formazione estera non sia integralmente equivalente a quella richiesta dall’ordinamento italiano, l’amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative adeguate e proporzionate, anziché respingere la domanda senza una concreta verifica comparativa della formazione svolta.
  • Anche ove non sia riconosciuta la piena o diretta applicabilità della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono esaminare la domanda alla luce delle disposizioni del TFUE sulla libertà di stabilimento e valutare la formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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