Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40482/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari dal 07/11/2013 all'08/07/2014, disposti dal GIP di Napoli per ipotesi di abuso d'ufficio (artt.110 e 323 c.p.) con l'aggravante dell'art.7 legge 12 luglio 1991 n.203. In sede di merito l'imputazione fu mutata in corruzione (artt.319, 319-bis c.p.) e il processo si concluse con non doversi procedere per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante ex art.7 legge 203/1991; l'ordinanza cautelare era stata poi annullata dalla Corte di Cassazione per difetto delle condizioni di applicabilità ai sensi dell'art.280 c.p.p. Bottino censura l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione sostenendo: 1) insussistenza dell'ingiustizia sostanziale e fatto storico non provato; 2) che la cancelazione cautelare si fondò sugli stessi elementi già noti al GIP e pertanto non poteva essere valutata condotta ostativa; 3) erronea applicazione dell'art.314 c.p.p. e illegittima valutazione della colpa/dolo ostativi al diritto all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai sensi della giurisprudenza (Sezioni Unite e Corte costituzionale), per riconoscere la riparazione in ipotesi di ingiustizia formale ex art.314, comma 2, c.p.p., il giudice della riparazione deve verificare se l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stata accertata sulla base di elementi emersi successivamente all'adozione della misura o, invece, fosse già conoscibile dal GIP al tempo dell'emissione. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che l'esclusione dell'aggravante e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare si fondassero su elementi emersi nel dibattimento (dichiarazioni eteroaccusatorie, acquisizione di prove) e su condotte del Bottino (rapporti stretti con il referente della ditta, mendacio all'interrogatorio) idonee a integrare la condotta ostativa ai sensi dell'art.314, comma 1, ultima parte. Pertanto non è riconosciuto il diritto alla riparazione e il rigetto dell'istanza è confermato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; comma 1 riconosce il diritto quando il proscioglimento è per formula estintiva o assolutoria salvo la condizione ostativa di dolo o colpa grave; comma 2 estende il diritto anche quando venga accertata con decisione irrevocabile l'assenza delle condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 c.p.p. La Corte ha richiamato l'obbligo di verificare se l'illegittimità sia derivata da elementi conosciuti al GIP o da elementi emersi successivamente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza, ecc.). La Corte richiama che l'accertamento della loro insussistenza può dar luogo a riparazione ex art.314 comma 2 se deciso con sentenza irrevocabile.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti al titolo della misura cautelare in relazione alla pena edittale; l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art.280 integra il caso di ingiustizia formale rilevante ai fini dell'art.314 comma 2.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n.203

    Aggravante relativa al fine di agevolare organizzazioni mafiose; la Corte ha evidenziato che l'esclusione di tale aggravante nel giudizio di merito ha inciso sulla valutazione della legittimità della misura cautelare e sulla possibilità di riconoscimento della riparazione.

  • art. 323 cod. pen.

    Delitto di abuso d'ufficio, contestato inizialmente; menzionato nel quadro fattuale che ha originato la misura cautelare.

  • art. 319 e 319-bis cod. pen.

    Delitti di corruzione, costituirono la mutata imputazione in dibattimento; la modifica dell'imputazione e gli elementi acquisiti nel dibattimento sono stati valutati dalla Corte quale elemento sopravvenuto rispetto al materiale a disposizione del GIP.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione per la cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); il ricorrente aveva invocato tali censure ma la Corte le ha ritenute infondate o non incidenti sull'esito.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consentito al collegio correggere errori di motivazione non incidenti sul dispositivo; la Corte ha applicato tale correzione rispetto a un passaggio motivazionale relativo alla qualifica della sentenza di merito.

Massime di principio

  • Distinguere ingiustizia sostanziale (art.314, comma 1) e ingiustizia formale (art.314, comma 2): la riparazione può essere riconosciuta anche quando la misura è stata disposta in assenza delle condizioni previste dagli artt.273 e 280 c.p.p., ma occorre verificare quando è emerso il vizio.
  • Condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto che abbia determinato o concorso a determinare la misura è causa ostativa al diritto all'indennizzo; il giudice della riparazione deve valutare la prova di tale condotta.
  • Se l'illegittimità della misura poteva essere individuata dal GIP con il materiale disponibile all'epoca, la condotta dell'indagato perde rilevanza causale rispetto all'adozione della misura e ciò favorisce il riconoscimento della riparazione; se, invece, l'illegittimità emerge da elementi acquisiti solo in dibattimento, il giudice può ritenere sussistente la condotta ostativa.
  • La prescrizione o la sentenza di non doversi procedere per cause procedurali (es. prescrizione) non equivale automaticamente a una sentenza assolutoria nel merito ai fini della riparazione; conta la natura dell'accertamento definitivo e gli elementi su cui esso si fonda.
  • Divergenze interpretative sulla qualificazione giuridica del fatto non impediscono di per sé l'adozione di misure cautelari se all'epoca esisteva una plausibile e non manifestamente insostenibile opzione ermeneutica; il semplice mutamento di qualificazione in sede di merito non garantisce automaticamente l'indennizzo.
  • Per ottenere riparazione è essenziale dimostrare che l'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità si fondi su elementi che non erano conoscibili dal GIP al momento della misura; in mancanza, la richiesta di riparazione può essere negata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.