Sentenza n. 1251/2026 - Napoli, Sezione 4
per il riconoscimento del diritto dell’alunna ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (33 ore settimanali), o in subordine, di assegnare alla stessa un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA A) del provvedimento “assegnazione docente di sostegno all’alunna con disabilità D.A. -OMISSIS- -OMISSIS-. Anno scolastico 2025-2026”, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS- --OMISSIS- -OMISSIS-, notificato a mezzo pec del 10/10/2025, con nota prot. -OMISSIS-/U del 10.10.2025, che assegna alla minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 33 ore di cui necessita; B) del Verbale GLO del 6 maggio anno scolastico 2024-2025 di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del ricorrente (all. 1-3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione iniziale di 18 ore settimanali di insegnante di sostegno, anziché 33 ore corrispondenti all'intero orario scolastico, nonché verbale GLO e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La minore, affetta da disturbo dello spettro autistico e riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, frequentava la prima classe della scuola secondaria di primo grado per 33 ore settimanali. La documentazione scolastica, inclusa la verifica finale del PEI, indicava la necessità di un insegnante di sostegno per l'intera durata del tempo scuola, con rapporto in deroga 1:1. I genitori hanno impugnato il provvedimento del dirigente scolastico del 10 ottobre 2025, che assegnava soltanto 18 ore, chiedendo il riconoscimento del diritto alle 33 ore o, in subordine, la massima assegnazione possibile. Sono stati dedotti, in particolare, eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, per non avere l'amministrazione considerato l'effettivo fabbisogno della minore, la gravità della disabilità e le risultanze del PEI e del GLO. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha sostenuto l'avvenuta assegnazione di 33 ore dal 25 settembre 2025; i ricorrenti hanno contestato tale ricostruzione, evidenziando che il completamento delle ore era avvenuto soltanto con il decreto del 28 ottobre 2025, successivo al provvedimento impugnato e al decreto cautelare monocratico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, successivamente alla proposizione del giudizio e al decreto cautelare monocratico, l'istituto scolastico aveva comunque assegnato alla minore 33 ore settimanali di sostegno mediante il decreto del 28 ottobre 2025. La sopravvenuta assegnazione integrale ha soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto, rendendo non più utile l'annullamento del provvedimento che aveva attribuito 18 ore. Il Collegio ha tuttavia esaminato la fondatezza della pretesa ai fini della soccombenza virtuale. Ha rilevato che l'amministrazione, nonostante la disabilità grave e le indicazioni del PEI e del GLO, aveva inizialmente omesso di considerare l'effettivo fabbisogno della minore, senza fornire un'adeguata motivazione né un'istruttoria riferita alla sua specifica situazione e all'evoluzione nel tempo. Sono stati quindi ritenuti fondati i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore è stata riconosciuta in situazione di gravità ai fini dell'inclusione scolastica.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito con sentenza breve, previo avviso alle parti presenti in camera di consiglio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza interlocutoria per valutare l'eventuale mancata deduzione della parte sulla questione della sopravvenuta assegnazione delle ore.
art. 29 c.p.a.
La domanda di annullamento del provvedimento di assegnazione di 18 ore è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando la documentazione del PEI e degli organi collegiali evidenzia la necessità di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico, l'amministrazione scolastica deve valutare concretamente tale fabbisogno, tenendo conto della specifica situazione di disabilità e della sua evoluzione nel tempo.
- L'assegnazione del sostegno non può essere determinata mediante una riduzione standardizzata o priva di adeguata motivazione: l'eventuale attribuzione di un numero di ore inferiore a quello indicato nella documentazione scolastica richiede un'istruttoria effettiva e una motivazione congruente con le esigenze individuali dell'alunno.
- Se, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione assegna integralmente le ore di sostegno richieste, viene meno l'interesse attuale all'annullamento del precedente provvedimento riduttivo e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Anche quando il ricorso diviene improcedibile perché l'interesse è stato soddisfatto nel corso del giudizio, il giudice può esaminare la fondatezza delle censure ai soli fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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