Cassazione Penale, Sentenza n. 19211/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva di non essere mai venuto a conoscenza del procedimento (indagini preliminari, udienza preliminare, rinvio a giudizio e sentenza di primo grado) e di non aver mai eletto domicilio; sosteneva che la prima comunicazione ricevuta dal difensore d'ufficio gli fosse pervenuta solo il giorno dopo la celebrazione dell'appello e contestava pertanto la regolarità del processo per violazione di legge processuale relativa alla comunicazione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito ritenendolo infondato: gli atti dimostrano che l'imputato aveva presentato personalmente appello (quindi era a conoscenza del procedimento), aveva eletto domicilio (annotazione nel verbale di perquisizione della Guardia di Finanza) e il difensore di ufficio aveva intrattenuto contatti documentati con l'imputato (lettere la cui spedizione risulta antecedente all'udienza). Tuttavia la Cassazione ha annullato d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per rideterminare la durata di tali pene alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., n.222/2018) e dei criteri di cui all'art.133 c.p.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La disposizione che imponeva la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie è stata ritenuta incostituzionale; la sua efficacia va interpretata come "fino a dieci anni" e richiede la rimodulazione delle pene accessorie caso per caso.
Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.216 legge fall. nella parte che prevedeva la durata fissa di dieci anni, con efficacia ex tunc.
art. 161 cod. proc. pen.
L'indicazione dell'elezione di domicilio rilevante ai fini delle comunicazioni processuali deve provenire dall'imputato; la Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio risultasse dagli atti (verbale di perquisizione).
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri che il giudice deve utilizzare per determinare in concreto la durata delle sanzioni (anche accessorie) quando la legge non fissi un termine determinato: il giudice di rinvio dovrà applicare tali criteri nella nuova determinazione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Stabilisce che le pene accessorie con termine non fisso devono essere determinate dal giudice di merito secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.; la valutazione sulle sanzioni accessorie implica accertamenti di fatto che spettano al giudice di rinvio.
art. 136, comma 1 Cost.
Consente l'applicazione ex tunc della decisione di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto applicabile ex tunc la pronuncia della Consulta.
art. 30, comma 3 legge costituzionale n. 87 del 11/03/1953
Richiamata come norma di raccordo per l'efficacia della sentenza di incostituzionalità nei processi in corso, confermando l'applicazione ex tunc.
Massime di principio
- La presentazione personale di un atto di impugnazione indica conoscenza del procedimento: in assenza di prova contraria essa smentisce la doglianza di mancata notifica.
- L'elezione di domicilio rilevante ai fini delle comunicazioni processuali è di norma indicata dall'imputato e può risultare da atti di polizia giudiziaria (es. verbale di perquisizione); la prova documentale di elezione o di contatti con il difensore pesa a carico del ricorrente che invoca ignoranza.
- Le lettere e le comunicazioni del difensore che attestano precedenti avvisi e la spedizione prima dell'udienza costituiscono prova utile a confutare la mancata ricezione dell'avviso; l'assenza di prova del mancato recapito (es. notifica restituita) indebolisce la doglianza.
- Se si contesta la mancata conoscenza delle notifiche, il ricorrente deve fornire elementi concreti (tracciamento postale, attestazioni di assenza dall'indirizzo, impossibilità obiettiva di ricevere) per prevalere sulla documentazione contraria.
- Quando una norma penale che prevedeva una durata fissa di pena accessoria è dichiarata incostituzionale, la decisione si applica ex tunc e il giudice di rinvio deve rimodulare la durata delle pene accessorie utilizzando i criteri dell'art.133 c.p.; il rimedio usuale è l'annullamento limitato alla parte affetta dall'incostituzionalità con rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi il giudice di legittimità può rigettare le doglianze processuali se sussistono atti che dimostrano la conoscenza del procedimento e, al contempo, provvedere d'ufficio alla correzione di vizi di ordine normativo sopravvenuti (es. decisioni di incostituzionalità).
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