Cassazione Civile, Ordinanza n. 21525/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di pagamento IMU 2012 emesso nei confronti della società di leasing, proprietaria di un compendio immobiliare già concesso in leasing e per il quale il contratto era stato risolto prima del 2012. Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe violato l'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel ritenere soggetto passivo dell'IMU l'utilizzatore che aveva mantenuto la detenzione dell'immobile fino al 2016, anziché il locatore/proprietario tornato titolare dell'obbligazione tributaria dopo la risoluzione del leasing.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore/proprietario, anche se il bene non sia stato ancora materialmente riconsegnato dall'utilizzatore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, affinché esamini le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
ai fini IMU, dopo la risoluzione del leasing il soggetto passivo torna a essere il locatore/proprietario; rileva l'esistenza del titolo che legittima la detenzione e non la sola detenzione materiale del bene.
artt. 3 e 53 Cost.
la Corte richiama il precedente che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ritenendo la disciplina coerente con uguaglianza e capacità contributiva.
Massime di principio
- In materia di IMU, la soggettività passiva relativa a un immobile concesso in leasing, in caso di risoluzione del contratto, si riattrrae in capo al locatore/proprietario, anche se l'utilizzatore continui a detenere di fatto il bene.
- Ai fini impositivi, ciò che rileva non è la mera disponibilità materiale dell'immobile, ma l'esistenza di un titolo contrattuale che giustifica la detenzione qualificata; cessato il titolo, la detenzione residua diviene priva di rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
- La disciplina dell'IMU va tenuta distinta da quella della TASI, perché i due tributi hanno presupposti impositivi diversi e non sono automaticamente sovrapponibili.
- L'ente impositore deve fare riferimento a dati certi e conoscibili, come la risoluzione del contratto, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato.
- La mancata riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore non sposta su di lui la soggettività passiva IMU, restando al proprietario i rimedi per il recupero della disponibilità e per il risarcimento del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →