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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31152/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico disposti dal GIP (per fatti di cessione di cocaina - artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309), deducendo violazione di legge ex art. 606 co.1 lett. c) c.p.p. per la mancata produzione alla difesa dei verbali di ascolto e di trascrizione e dei tabulati telefonici relativi alle intercettazioni. La difesa sostiene che non si tratta di mera mancata allegazione ma dell'inesistenza dei verbali, con conseguente "inutilizzabilità patologica" delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 c.p.p.; inoltre la difesa non ha potuto sollevare la questione davanti al Gip di Messina a causa della trasmissione degli atti a Reggio Calabria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il giudice del riesame non aveva adeguatamente verificato l'esistenza dei verbali delle operazioni di registrazione e di ascolto e aveva confuso la mancata allegazione con l'effettiva esistenza degli atti. Poiché l'esistenza dei verbali è condizione per escludere il vizio di inutilizzabilità, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, disponendo che si accerti preliminarmente l'effettiva esistenza dei verbali delle intercettazioni.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al provvedimento del GIP che applicò la misura cautelare dopo lo stralcio della posizione; contestata nella dinamica del trasferimento degli atti tra procedimenti.

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato per la partecipazione al reato (concorso) nei capi di imputazione relativi alle cessioni di stupefacente.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti che costituisce il reato contestato e la base del grave quadro indiziario.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    art. 268, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di registrazione delle comunicazioni intercettate e la redazione del verbale delle operazioni di polizia giudiziaria; la mancanza del verbale comporta inutilizzabilità delle risultanze (ai sensi dell'art. 271).

  • art. 271 cod. proc. pen.

    art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni se manca il verbale delle operazioni: è questa la norma che la difesa invoca per contestare la utilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 606 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione per presunta violazione di norme processuali nella valutazione delle intercettazioni.

  • art. 309 co.7 cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma invocata per fissare la competenza del giudice al quale rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 21968 del 24/02/2016 (Amato, Rv. 267075)

    Sez. 3, Sent. n. 21968/24.02.2016

    Citata per il principio secondo cui la mancata presenza dei brogliacci di ascolto non determina di per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte qui distingue però i brogliacci dalla mancanza dei verbali delle operazioni, che invece comportano inutilizzabilità.

Massime di principio

  • La mancanza dei verbali delle operazioni di intercettazione (art. 268 co.1) comporta potenzialmente l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 c.p.p.; occorre verificare se i verbali esistono o meno, non limitarsi a rilevare la loro mancata allegazione.
  • Va distinta la mera non allegazione degli atti (che può essere sanata o chiarita) dall'inesistenza materiale dei verbali: solo l'inesistenza legittima l'affermazione di "inutilizzabilità patologica".
  • Il giudice che valorizza intercettazioni deve accertare preliminarmente la presenza e la regolarità formale dei verbali che documentano le operazioni di ascolto; in mancanza, l'atto impugnato è annullabile e deve essere disposta verifica istruttoria.
  • La difesa ha diritto di accesso al materiale intercettato e ai relativi verbali anche quando la posizione venga stralciata o trasferita fra uffici: l'impossibilità materiale di sollevare subito l'eccezione non priva la difesa del diritto a farla valere successivamente.
  • L'assenza dei brogliacci di ascolto non comporta automaticamente inutilizzabilità; diversamente, la mancata esistenza dei verbali delle operazioni è un vizio decisivo.

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